ROMA – Il disagio conseguente alla separazione dei genitori non giustifica in alcun modo atti di teppismo compiuti da un minorenne. Per questo la Seconda Sezione Penale della Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza con cui il gup del Tribunale per i Minorenni di Torino aveva dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di un ragazzino che aveva graffiato l’auto di una signora e aveva poi ingiuriato e minacciato quest’ultima per convincerla a non denunciarlo. Il gup aveva dichiarato il minore “immaturo” e “segnato dalla separazione dei genitori”.
A ricorrere contro tale sentenza era stato il pg di Torino, al quale la Suprema Corte ha dato ragione.
“Perche’ un minore di eta’ sia riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato – si legge nella sentenza 6970 – e’ necessario l’accertamento di un’infermita’ di natura ed intensita’ tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto”. Dunque, “specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti – aggiungono i giudici di Piazza Cavour – se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialita’ di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di ‘autolegittimazione’ del crimine non hanno, per cio’ solo, compromesso la capacita’ del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita’”.



