L’AQUILA – “La gente lo deve sapere, l’informazione è fondamentale: una volta che lo Stato ha erogato il contributo, terminata l’esigenza temporanea di avere una sistemazione alternativa, il manufatto provvisorio va rimosso, questo dice la norma”. 

E’ l’ammonimento del presidente del Tribunale amministrativo regionale (Tar) per l’Abruzzo, Umberto Realfonzo, nel corso di un’intervista di Abruzzoweb a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario che si è celebrato venerdì scorso a L’Aquila.

Il riferimento è alle “casette fai da te”, realizzate in autonomia dai cittadini sfollati e residenti all’indomani del terremoto del 6 aprile 2009, grazie all’approvazione della delibera 58, votata dal Consiglio comunale il 25 maggio 2009 e revocata, poi, nel dicembre 2010.

Delle 4.600 circa censite, soltanto 1.150 rispetterebbero i requisiti formali previsti, le altre sono infatti abusive, o costruite senza rispettare le regole minime previste. 

Nel corso del 2019 le sentenze del Tar hanno dato regolarmente ragione al Comune dell’Aquila, che aveva disposto l’abbattimento di casette fai da te che presentavano vistose irregolarità, respingendo i ricorsi dei cittadini che avevano realizzato il manufatto.

Il Tar non ha potuto fare altro infatti che attenersi a quello che è previsto della delibera 58 del 2009. 
Ovvero che i manufatti temporanei, per loro natura, “vanno rimossi al cessare della necessità”. A maggior ragione se queste casette presentano irregolarità, e sono abusive. 

Ricorda dunque Realfonzo: “le nostre sentenze sono state sfavorevoli ai privati ricorrenti, che hanno investito notevoli soldi, per realizzare abitazioni spesso senza requisiti”. Come a dire, si eviti di sprecare soldi in contenziosi nei tribunali amministrativi, perché l’esito negativo è pressochè scontato. 

A maggior ragione per le 3.500 casette realizzate senza ottemperare a quanto previsto dalla delibera 58, ovvero la denuncia della costruzione presentata agli uffici tecnici del Comune, accompagnati da uno ‘schizzo’ di progetto, il rispetto delle distanze e delle volumetrie, la realizzazione con criteri antisismici, e con regolare scarico fognario. E soprattutto attestando lo status di sfollato, residente a L’Aquila rimasto senza casa. 

Sulla vicenda delle “casette fai da te” la politica aquilana si è divisa, tra chi ritiene ancora oggi opportuna una sanatoria tombale, in primis il presidente del consiglio comunale Roberto Tinari, di Forza Italia, e chi invece preme, non molti invero, per l’abbattimento. Va però detto che i cittadini che hanno realizzato e fruscono delle “casette fai da te” sono migliaia, e rappresentano un bacino elettorale che nessuna forza politica vuole inimicarsi. Da qui la decisione di non decidere, che si protrae da anni.

Realfonzo non entra nel merito politico della vicenda, visto il suo ruolo ma osserva: “Una sanatoria sarebbe in linea di principio possibile a seguito di una urbanizzazione delle aree dove sorgono i manufatti, perché non dimentichiamo che una casa in sede impropria vuole dire scarichi liberi che comportano inquinamento”. 

E aggiunge: “la programmazione del territorio, che già si è dispersa molto, specie a L’Aquila, richiederebbe un accentramento, perché più l’ambiente urbano è contenuto, più sono funzionali i servizi”.

Venendo alle sentenze depositate dal Tar nel corso dell’anno appena concluso, ragioni del respingimento del ricorso dei privati contro le ordinanze di demolizione, sono state ad esempio la mancanza del requisito della residenza nel comune dell’Aquila del resistente, come nel caso di un professionista di Rieti che usava il manufatto come studio professionale.

In un altro caso il ricorso è stato respinto in quanto il manufatto aveva una superficie più grande, rispetto a quanto permesso dalla delibera 58, fissata in 95 metri quadrati.

In un altro caso ancora il Tar ha dato ragione al Comune contro una famiglia che difendeva con i denti il suo manufatto che però era stato concesso in comodato d’uso ad un’impresa per usarlo come magazzino. I giudici amministrativi hanno affermato che “L’originaria destinazione residenziale del realizzato manufatto provvisorio in ogni caso non è trasferibile ad altri soggetti anche se facenti parte del nucleo familiare”.

Di contro il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso la decisione del Tar dell’Aquila sulla demolizione di una struttura realizzata grazie alla delibera 58, da parte di una ditta edile dell’Aquila realizzata nella frazione Sant’Elia che, dopo il sisma, era diventato la sede operativa dell’impresa. 

Anche in questo caso il Comune, e il Tar gli ha dato ragione, contestava del manufatto la superficie superiore ai 95 metri quadrati. E soprattutto che è “cessata ogni esigenza emergenziale, stante la disponibilità, da parte dell’impresa, di una sede a Roma e di sedi all’Aquila”. Filippo Tronca