L’AQUILA – L’Abruzzo dovrà dire addio, almeno per ora, a 25 milioni di euro all’anno di canoni idroelettrici che sarebbero stati un toccasana per le esangui casse dell’erario.
La doccia fredda, pur temuta e annunciata, è arrivata con la sentenza della Corte costituzionale pubblicata il 24 marzo scorso, che ha bocciato le modifiche approvate dalla legge di stabilità 2016 alla legge 25 del 2011, che avrebbe consentito in Abruzzo, unica regione in Italia, di modificare i criteri di calcolo dei canoni che devono pagare le grandi e piccole società che producono energia dalle dighe e dai fiumi d’Abruzzo.
Il calcolo si sarebbe basato non più sulla “potenza nominale media”, come prescrive nientemeno il Regio decreto del 1933, con una tariffa fissata in 27,5 euro per kilowatt, ma in base al parametro della “potenza efficiente”, con una tariffa pari a 35 euro a kilowatt, parametro introdotto dal gestore dei servizi elettrici (Gse) al fine di avere un valore di potenza più attendibile e più vicina a quella realmente installata.
Visto che i megawatt prodotti in Abruzzo sono circa 1.000, gli incassi con il nuovo calcolo sarebbero schizzati da circa 10 a 35 milioni di euro l’anno. Una decisione, spiega però ad AbruzzoWeb il direttore generale dell’ente, Cristina Gerardis, contro cui la Regione è pronta alla controffensiva.
Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge nel giugno dello scorso anno e la Consulta gli ha dato ragione. La norma sull’idroelettico abruzzese, per i giudici delle leggi, è infatti “invasiva” della competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza”, determinerebbe un sensibile aumento dei canoni concessori, fino a triplicarli, “alterando le condizioni concorrenziali a detrimento degli operatori insediati in Abruzzo”.
È vero che la materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” è al momento concorrente tra Stato centrale e Regioni, ed è anche vero che le amministrazioni regionali possono fissare canoni, ma non è loro facoltà “adottare criteri generali per detta determinazione, essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale”.
E questi criteri, validi per tutte le Regioni, ricorda la stessa Consulta vanno fissati in un regolamento previsto dal Decreto legge 83 del 2012, approvato ai tempi del governo di Mario Monti e intitolato “Misure urgenti per la crescita del Paese”, un nome, soprattutto in relazione all’urgenza che suscita un pizzico di ironia, visto che del regolamento attuativo sull’idroelettrico, dopo 5 anni non si vede ancora traccia.
E quindi nell’attesa occorre attenersi, conclude la Corte, ai criteri del Regio decreto del 1933, “inderogabile da parte delle Regioni”.
Già mercoledi scorso, comunque, il governatore, Luciano D’Alfonso, ha convocato una riunione a Roma, nella sede regionale di via Piave, con i parlamentari componenti delle commissioni sul tema.
Ieri a palazzo Silone, sede aquilana della Giunta, si è svolta un’altra riunione con l’avvocatura regionale per entrare nel merito della sentenza.
La linea che sembra profilarsi la anticipa ad AbruzzoWeb il direttore generale Gerardis.
“Prendiamo atto che la Corte ha affermato che si tratta di una potestà legislativa concorrente e ha stabilito che le Regioni possono sì legiferare su questa materia, ma soltanto dopo che lo Rtato ha emanato un regolamento che disciplini i canoni – spiega – Pertanto è giusto intervenire in sede di Conferenza Stato-Regioni per sollecitare l’approvazione urgente di questo regolamento previsto dalla legge del 2012”.
E aggiunge senza mezzi termini la Gerardis, “la Regione Abruzzo ha il merito di aver provato a introdurre canoni più congrui ed equi, nell’esclusivo interesse dei cittadini”.
L’impressionè, tuttavia, è che in questa partita il governo sembri essere apertamente schierato dalla parte dei grandi produttori di energia idroelettrica, Enel e Acea in primis, che hanno tutto l’interesse che in Italia che i criteri di calcolo rimangano quelli fissati dal regio decreto del 1933. Sostenuta dai Consigli regionali del centrodestra, si è, del resto, duramente opposta alla legge idroelettrica anche la Confindustria, argomentando che avrebbe avuto effetti nefasti sull’occupazione e sui futuri investimenti.
Che per la norma abruzzese sarebbe stata una corsa a ostacoli si era, poi, capito anche dal braccio di ferro con il Gestore servizi energetici. Visto che la legge regionale prevedeva, come detto, di applicare il canone sulla potenza efficiente, sono stati più volte chiesti dagli uffici di palazzo Silone i dati scorporati, impianto per impianto, all’unico ente a cui le società comunicavano, la Gse appunto.
Quest’ultima ha sempre risposto picche, ovvero che poteva fornire solo dati aggregati, visto che la sua competenza era quella di elaborare quantificazioni aggregate a fini statistici. Insomma, non solo in Abruzzo e in Italia, per determinare un canone idroelettrico, bisogna basarsi su criteri datati come fissati nel lontano 1933, ma non è dato sapere nemmeno a quanto ammonta l’effettiva produzione di energia. In attesa dal 2012 che il governo sforni un regolamento.
Va, infine, ricordato che, intorno a questa legge, si è registrato lo scontro tra l’ex consigliere di Sinistra ecologia liberta Franco Caramanico, primo firmatario del provvedimento, e la nuova Giunta regionale.
Anche a questa testata Caramanico aveva accusato la Regione di aver fatto un pasticcio, modificando la sua legge nell’autunno 2015, che pure aveva già superato le forche caudine della Corte costituzionale, dando così la possibilità al governo di impugnarla una seconda volta.
L’ex assessore regionale aveva poi con forza chiesto alla Regione di incassare, intanto, i canoni maggiorati previsti dalla legge, entrata comunque in vigore.
Dagli uffici regionali fanno tuttavia osservare che è una fortuna che i canoni siano rimasti sempre gli stessi, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. Perché ora la Regione avrebbe dovuto restituire la differenza con gli interessi, con tanto di rischio di intervento della Corte dei conti per danno erariale.
Inoltre si fa osservare che la Corte, al di là delle modifiche e rimaneggiamenti della legge regionale avvenuti nel corso del tempo. ha contestato il cuore anche dell’originario provvedimento di Caramanico, ovvero l’impossibilità di introdurre nuovi criteri di calcolo dei canoni.





