AVEZZANO – Ammonterà a oltre cinquantamila euro la somma che il Ministero dell’istruzione dovrà corrispondere ad una docente di religione della provincia dell’Aquila.

Il Giudice del lavoro del tribunale di Avezzano, Antonio Stanislao Fiduccia, ha infatti condannato in questi giorni il Ministero a risarcire i danni da perdita di chance nella misura di ben di 24 mensilità onnicomprensive lorde, accogliendo la richiesta dell’avvocato Salvatore Braghini, del sindacato Gilda Insegnanti, a causa dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi.

Condannato, in solido con il ministero, ma solo per parte delle spese di lite, anche l’Ufficio scolastico regionale che pure ha partecipato al giudizio civile.

Si tratta di una primissima applicazione della norma introdotta dal decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea), che ha previsto il raddoppio a 24 mensilità dell’indennità spettante ai precari relativamente all’utilizzo dell’abuso dei contratti a termine, pratica censurata dall’accordo quadro sui contratti a termine allegato alla direttiva 1999/70 CE.

La sentenza acquista un particolare rilievo in quanto pubblicata mentre si sta svolgendo il concorso ordinario e quello straordinario per i docenti di religione (il secondo a distanza di ben 20 anni dalla legge istitutiva del ruolo per tale categoria di docenti), che riserva una quota non superiore al 50% dei posti ai docenti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio.

Il Giudice ha evidenziato che la particolarità del sistema di reclutamento dei docenti di religione, introdotto dalla legge 186/03, istitutiva di due distinti ruoli regionali (per la primaria e la secondaria), non giustifica che detto reclutamento avvenga in modo da lasciare scoperti un numero rilevante di posti per un tempo potenzialmente indefinito, posti cioè destinati a rimanere vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico in quanto privi di titolare, e, quindi, posti che costituiscono organico di diritto.

“Infatti, la peculiarità del reclutamento dei docenti di religione”, spiega il legale, “non incide sulla regolamentazione del rapporto, lasciato allo Stato italiano, riservandosi la Chiesa esclusivamente un intervento di controllo non sul tipo di rapporto, bensì sulla persona dell’insegnante di religione cattolica, attraverso i meccanismi del rilascio dell’idoneità e della partecipazione alla fase della nomina, onde sia garantita la conformità del docente a determinati standard di natura sia culturale che etica. Tale elemento di specialità, che il Ministero riteneva decisivo per escludere la configurazione dell’abusiva reiterazione dei contratti, invece, per la sentenza non incide affatto sul divieto di abusivo ricorso ai contratti a termine anche per questa categoria di insegnanti”.

Il Tribunale di Avezzano ha richiamato la modifica normativa che ha allargato la forbice dell’indennità risarcitoria del danno conseguente all’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato “dovendosi quindi fare riferimento direttamente, nella determinazione del danno, alla misura individuata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità”. Ha quindi applicato la novella legislativa al numero dei contratti di durata annuale a tempo determinato stipulati nonché alla durata dell’illegittima reiterazione dei contratti a termini, ossia per ogni anno scolastico a partire dal 2012/2013 fino al 2023/2024, preceduti peraltro da una lunga serie di supplenze conferite alla stessa ricorrente senza soluzione di continuità negli anni scolastici dal 2006/2007 al 2011/2012, talché – ha stabilito – “doversi commisurare l’entità del risarcimento del danno spettante in favore della docente nella misura massima di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., oltre interessi legali dalla scadenza dell’ultimo contratto al saldo”.

Oltre a corrispondere le 24 mensilità, il Tribunale ha anche condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento professionale, che ad oggi è precluso al personale non di ruolo, riconoscendole “il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l’importo nominale di € 500,00, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l’ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario”.

L’avvocato Salvatore Braghini della Gilda esprime piena soddisfazione per tale risultato in quanto – afferma – “il lungo precariato comporta sempre una perdita di chance dell’occupazione alternativa migliore rispetto al ruolo e la sanzione del risarcimento potrà rendere giustizia a quei docenti di religione utilizzati per ricoprire posti vacanti anche dopo i concorsi (ordinario e straordinario) che si stanno svolgendo in questi giorni, in quanto il numero dei posti previsto per le immissioni in ruolo è del tutto inadeguato rispetto a quelli effettivamente disponibili, in ragione di una quota del 30% strutturalmente destinata dalla legge a incarichi annuali che la stessa Corte di Giustizia Europea ha già giudicato illegittima”.