L’AQUILA –  Da una parte l’obbligo per l’Abruzzo di contribuire, in ottemperanza agli obiettivi europei, all’aumento di produzione di energia rinnovabile entro il 2030, di circa 2 gigawatt. Dall’altra il dilemma rappresentato dal dover piazzare da qualche parte pale eoliche e campi fotovoltaici, senza deturpare il paesaggio, senza consumare prezioso suolo agricolo. Tenuto conto che la potenza da istallare ancora in terra d’Abruzzo occuperà la considerevole estensione di 2 mila ettari. E rischiano ora di essere compromessi terreni irrigui, vigneti e uliveti.

Era scritto nel destino che sarebbe stata un calvario l’approvazione del disegno di legge “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile”, imposto a tutte le regioni dal decreto legge del 2 luglio 2024 del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, per la definizione della mappa dove installare pale e pannelli.

Il testo, dopo una lunga serie di audizioni di tutti i portatori di interesse nella II commissione Territorio e ambiente presieduta dal capogruppo di Fi Emiliano Di Matteo. arriveràoggi in consiglio regionale per l’approvazione.

Testo che era entrato in commissione con più vincoli, e che ne è uscito con maglie più larghe. Ed ora l’oggetto del contendere, per come è scritta la norma, è che si potrà dare il via libera a pale e pannelli fotovoltaici in aree di pregio, come nei vigneti e anche negli uliveti.  Soprattutto, idonee sono considerate anche le aree irrigue dei Consorzi di Bonifica non solo le pale ma anche per i pannelli fotovoltaici.

Una ipotesi che ha destato allarme soprattutto per quel che riguarda il Fucino, ovvero la punta di diamante della produzione agricola abruzzese.

Dall’altra parte c’è però l’obiettivo da rispettare, e una norma che limita troppo l’espansione delle rinnovabili potrebbe venire impugnato dal governo, come avvenuto per la Sardegna, tenuto conto che ogni regione deve fare la sua parte che l’Italia è in forte ritardo nel centrare gli obiettivi del 2030, avendo finora con 17.717  megawatt raggiunto appena il 22% e mancano all’appello 62.284 megawatt.

A presentare emendamenti saranno oggi per il Partito democratico così il vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio Antonio Di Marco e il capogruppo PD Silvio Paolucci, per i quali “va ricordato che l’orizzonte è nobile, ovvero il  raggiungere l’obiettivo di 2.092 megawatt di energia rinnovabile entro il 2030. Ma questo passo va condiviso coinvolgendo le comunità locali, e monitorando costantemente gli impatti ambientali, paesaggistici e sociali, perché il risultato rispecchi non solo le istanze delle comunità, specie quelle geograficamente più svantaggiate, ma coincida con gli interessi del bene comune più importante, il nostro territorio”.

Afferma entrando nel merito Paolucci: “La norma, così come approvata dal centrodestra in Commissione, non garantisce una protezione adeguata delle produzioni agricole e presenta contraddizioni che ne compromettono l’efficacia. Un problema centrale riguarda le aree idonee all’installazione di pannelli fotovoltaici, che ricadono nelle aree irrigue servite dai consorzi di bonifica. Inoltre, la destinazione dei terreni coltivati a vigneto, non è chiara. La norma, così com’è scritta, genera confusione e danneggia il sistema agricolo regionale. Inoltre, potrebbe essere impugnata dal Governo, poiché in contrasto con le disposizioni nazionali”.

Ad alzare le barricate è stata l’associazione Città del Vino, e a chiedere una modifica della legge è il presidente Angelo Radica, sindaco di Tollo, a nome dei rappresenta i primi cittadini di Alanno, Arielli, Atessa, Atri, Canosa Sannita, Casalbordino, Chieti, Città Sant’Angelo, Collecorvino, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Nocciano, Loreto Aprutino, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca San Giovanni, San Martino sulla Marrucina, Tocco da Casauria, Torano Nuovo, Torino di Sangro e, infine, Vittorito.

La richiesta è “di tutelare le aree agricole con investimenti o aiuti oggetto di contribuzione regionale, nazionale e unionale e sottoposti a vincolo di destinazione dalla normativa di riferimento prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottesi dai finanziamenti; aree agricole con colture permanenti quali: vigneti, frutteti, tartufaie e oliveti”.

Coldiretti Abruzzo  ha espresso “preoccupazione per una proposta di legge non rispecchia il testo originario in cui era vietata l’installazione di pannelli ad energia solare su aree irrigue e vocate all’agricoltura”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Confagricoltura L’Aquila, che senza mezzi termini, con il presidente Fabrizio Lobene, parla di invasione di pale e pannelli nel prezioso Fucino, perchè “si apre in maniera indiscriminata l’occupazione a tappeto di suoli agricoli fertili con impianti alla produzione primaria. È un attacco senza precedenti all’agricoltura e alla sicurezza alimentare del nostro Paese”.

Prende posizione anche Nicola Sichetti, presidente di Cia Abruzzo, “I terreni agricoli non sono un’opzione di riserva per le energie rinnovabili: sono una risorsa strategica per l’economia, la sicurezza alimentare e la tutela del paesaggio, così si rischia la perdita di superfici coltivabili, il degrado del paesaggio rurale e potenziali impatti ambientali negativi”.

Ad assicurare che in aula si potranno apportare modifiche è l’avezzanese Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale: “non ci sarà nessuna compromissione per il settore agricolo e per la sicurezza alimentare, rispetto alle normative sul fotovoltaico. Le norme nazionali, con il decreto del ministro Francesco Lollobrigida, già prevedono espressamente la salvaguardia delle zone agricole abruzzesi”.

Anche Verrecchia, comunque, ha pronti due emendamenti “per la massima garanzia delle attività e dei terreni agricoli e la norma preserverà in modo inequivocabile i terreni agricoli abruzzesi e in particolar modo quelli del Fucino”.

Ma cìè anche chi al contrario vorrebbe una modifica in senso inverso consentendo l’istallazione nei territorio della rete natura 2000, ora esclusa.

E ‘ il caso della Comunità del Parco Sirente-Velino, con in testa i sindaci di Acciano, Fabio Camilli, Castelvecchio Subequo, Marisa Valeri, e Gagliano Aterno, Luca Santilli che, insieme ad altri venti sindaci avevano chiesto la modifica del testo e in particolare “di prevedere per il territorio del Parco l’applicazione dei regimi autorizzativi ordinari”, perché così si penalizzano le aree interne per le quali, proprio lo sviluppo delle rinnovabili, potrebbe essere un’occasione di crescita. Basti pensare al bando del Gestore Servizi Energetici che scade alla fine di questo mese anche se la proroga è quasi certa e con il quale è previsto un contributo del 40% per la realizzazione degli impianti di produzione di energia dalle fonti rinnovabili. Ebbene, non è un caso che questo bando sia rivolto alle Comunità Energetiche Rinnovabili costituite nei Comuni sotto i 5.000 abitanti che, nella realtà, sono i piccoli Comuni delle aree interne”.

C’è infine la posizione di Legambiente, grande fautrice delle rinnovabili, e che ricorda i gravi ritardi per centrare gli obiettivi del 2030 sia per l’Italia che con 17.717  megawatt ha raggiunto appena il 22% e mancano all’appello 62.284 megawatt, sia per l’Abruzzo, “dove considerando i 366 megawatt di installazioni realizzati tra il 2021 e il 2024, ad oggi la regione è in deficit di 88 megawatt rispetto ai 454 megawatt  previsti per il 2024 dal Decreto Aree Idonee ed è solo al 17,5% dell’obiettivo di 2092 megawatt di nuove installazioni previsto per il 2030: considerando la media di installazioni degli ultimi quattro anni, all’attuale velocità occorreranno 18,9 anni per realizzare i 1.541,6 megawatt mancanti, con un ritardo di 12,9 anni rispetto al 2030”.

I principali ostacoli osserva Legambiente, “non sono tecnologici, bensì gli iter autorizzativi lenti, per l’ostracismo del Ministero della Cultura e l’inazione delle Regioni, i decreti ministeriali sbagliati e ideologici, come quelli su aree idonee e agricoltura, e le politiche miopi del Governo Meloni, che non fa altro che rendere la Penisola ancora più dipendente dagli speculatori del gas, puntando anche sul ritorno del nucleare, opzione energetica sconfitta dal libero mercato, a causa dei suoi costi esorbitanti, mentre altri ritardi potrebbero aggiungersi con le future leggi regionali sulle Aree Idonee”.

A seguire l’elenco delle aree idonee e non idonee individuate nel progetto di legge.

ART 2

Individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Ferme restando le previsioni dell’art. 20 comma 1-bis del d.lgs. 199/2021 sono aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) della presente legge regionale:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al venti per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali gli interventi di cui al primo periodo sono ammissibili esclusivamente senza incremento dell’area occupata dai pannelli;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) le cave e le miniere ripristinate anche se ricadenti nella fascia di rispetto dal perimetro dei beni tutelati di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) in deroga alle previsioni dell’articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all’articolo 4, comma 3;

d) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento anche se ricadenti nella fascia di rispetto dal perimetro dei beni tutelati di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) in deroga alle previsioni dell’articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all’articolo 4, comma 3. In tutti i casi di cui al primo periodo resta fermo in capo al titolare dell’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile l’obbligo di ripristino, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell’autorità competente;

e) per i soli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti che non rientrino tra le aree e superfici non idonee definite dalla presente legge regionale, le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. In tutti i casi di cui al primo periodo, qualora non sia già stato eseguito il ripristino, resta fermo in capo al titolare dell’impianto fotovoltaico l’obbligo di ripristino, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell’autorità competente;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, confinanti con la linea ferroviaria o autostradale;

g) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);

h) esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

i) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici anche con moduli a terra e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

1) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lett. h) del d.lgs. 152 del 2006, anche se collocati in zone definite non idonee ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d) in deroga alle previsioni dell’articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all’articolo 4, comma 3;

2) le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nell’articolo 3, comma 2 e che sono racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dagli impianti industriali, definiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e dagli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nell’articolo 3, comma 2, adiacenti alla rete autostradale o alle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lett. B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o alle strade di cui all’art. 2,
comma 2, lett. C del medesimo decreto legislativo con almeno due corsie per ciascun senso di marcia, entro una distanza non superiore a 300 metri dal ciglio della strada;

4) aree agricole irrigue comprese nei perimetri di contribuzione irrigua rilevabili dai piani di classifica dei Consorzi di Bonifica a condizione che siano rimborsate le spese di infrastrutturazione sostenute dal Consorzio di bonifica;

j) le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1 lettere a), b) e c) del d.lgs. 42/2004;

k) le aree adiacenti alle centrali di trasformazione delle linee elettriche della rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a trecento metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti.

ART. 3

Individuazione di superfici e aree non idonee all’installazione di impianti a fonti
rinnovabili

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), d) ed i) n. 1) sono aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia, salvo che per le infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti, le seguenti:

a) aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici;

b) aree incluse nella Rete Natura 2000;

c) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

d) aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa);

e) aree definite “bosco” ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo).

2. Ferme restando le previsioni dell’art. 7 del d.m. del Ministro dell’ambiente e della sicurezza 21 giugno 2024, nell’ambito delle aree idonee individuate all’art. 2, comma 1 lettera i, punti 2 e 3 sono aree non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici le aree agricole che ricadono in almeno uno dei seguenti casi:

a) aree agricole con investimenti o aiuti oggetto di contribuzione regionale, nazionale e unionale e sottoposti a vincolo di destinazione dalla normativa di riferimento prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottesi dai finanziamenti;

b) le aree agricole con colture permanenti quali: vigneti ad esclusione di quelli destinati all’autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti, questi ultimi con densità superiore a 100 piante per ettaro e una superficie superiore a cinquemila metri quadrati.