L’AQUILA – Con tre sentenze pubblicate in queste settimane, la sezione Lavoro della Corte d’appello dell’Aquila, presieduta dal giudice Fabrizio Riga, ha dettato i criteri del personale scolastico in tema di ricostruzione di carriera: viene riconosciuta la parità tra precari e personale di ruolo eliminando ogni discriminazione.

I contenziosi, tutti patrocinati dall’avvocato avezzanese Salvatore Braghini della Gilda dell’Aquila, hanno riguardato docenti ed ATA cui era stato negato il diritto a fruire degli scatti stipendiali correlati all’anzianità di servizio nel periodo antecedente all’immissione in ruolo.

“Questi in sintesi”, dice il legale Braghini, “i princìpi dettati dalla Corte abruzzese: – la progressione economica spetta anche al personale precario; – i periodi lavorativi vanno computati integralmente; – il primo scatto si compie dopo 3 anni come per il personale di ruolo in servizio entro il 31 agosto 2010; – il diritto alla progressione economica non si prescrive mai e la prescrizione quinquennale si applica solo alle differenze retributive maturate qualora eccepita dal Ministero entro 10 giorni dalla prima udienza; – spetta la Retribuzione Professionale Docente e il Compenso Individuale Accessorio anche per le supplenze brevi e saltuarie”.

La Corte, richiamando l’accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE sul rapporto di lavoro a tempo determinato, ha censurato la normativa italiana per discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo. Dunque, anche i contratti stipulati prima del ruolo sono utili a determinare il passaggio di grado.

Le sentenze recano la firma dei Giudici relatori Anna Maria Tracanna, ex giudice del lavoro del Tribunale dell’Aquila e Massimo De Cesare, magistrato precedentemente in forze al Tribunale di Pescara. In particolare, tenendo conto dell’integrale servizio preruolo prestato dal personale precario – ha stabilito che “si dovrà procedere al calcolo delle differenze retributive, secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di svolgimento dei rapporti a tempo determinato, con la precisazione che, così come per il personale a tempo indeterminato, anche per quello precario, per le medesime esigenze di equiparazione, le previsioni del nuovo CCNL 2011 – che ricollocano il primo scatto dopo 9 anni di servizio – saranno applicabili solo agli assunti dopo la data del 1° settembre 2010 (art. 2 c. II CCNL 2011), pertanto ove il dipendente a tempo determinato abbia già svolto, prima del 1° settembre 2010, supplenze utili ai fini del computo dell’anzianità di servizio – come nel caso dei ricorrenti – conserva il diritto a maturare lo scatto al terzo anno di servizio”.

Ciò significa che sommando tutti i periodi preruolo il lavoratore ha diritto non solo agli scatti stipendiali ma anche ad ottenere il primo scatto dopo 3 anni se già in servizio prima del 31 agosto 2010. Si tratta di somme rilevanti soprattutto se non falcidiate dalla mannaia della prescrizione.

A tal proposito, la Corte ha stabilito che l’anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, potendosi prescrivere, in difetto di una diffida interruttiva del decorso del termine prescrizionale, soltanto le differenze retributive maturate nel periodo antecedente al quinquennio calcolato dalla data della notifica del ricorso al Ministero. Ed esclusivamente allorché quest’ultimo si sia costituito in giudizio entro 10 giorni dalla data dell’udienza, diversamente risultando l’eccezione di prescrizione, come nei casi trattati dalla Corte, del tutto inefficace. La Corte ha riconosciuto ai lavoratori della scuola anche il diritto alla c.d. Retribuzione Professionale Docente (RPD), per i docenti, e al Compenso Individuale Accessorio (CIA), una delle voci dello stipendio del personale ATA, non prevista dalla legge per le supplenze brevi e saltuarie, ma, per i Giudici, sempre dovuta.