L’AQUILA – La Corte dei conti ha condannato l’ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco, l’ex assessore al Personale e attuale vice presidente del Consiglio regionale in quota Partito democratico Giovanni D’Amico e il dirigente della Regione Antonio Iovino, all’epoca dei fatti direttore del settore Risorse umane, a un risarcimento danni in favore dell’ente di complessivi 292 mila euro.
La vicenda risale al 2005 e riguarda la rimozione di Isabella Napolione dal suo incarico di dirigente del servizio Attività di collegamento con l’Unione europea con sede a Bruxelles, decisa con delibera di Giunta regionale.
Alla Napolione era stato applicato il principio dello “spoil system”, in virtù della legge regionale numero 77 del 1999 che consentiva di sostituire i dirigenti apicali entro 180 giorni dall’insediamento di una nuova Giunta.
La Napolione aveva fatto ricorso in prima battuta al Tar e poi, a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione di quest’ultimo, al giudice del lavoro, le cui sentenze di primo e secondo grado, stabilivano che la dirigente, non essendo titolare dell’incarico dirigenziale di un servizio apicale, non avrebbe potuto essere rimossa prima della naturale scadenza del contratto, fissata per settembre 2007, salvo che per motivi correlati alla propria attività professionale, ma non al cambiamento degli organi politici.
In sostituzione della Napolione era stata nominata Sara Zatta, già assistente parlamentare al Parlamento europeo dal luglio 2004 dello stesso Del Turco.
Per questo alla dirigente rimossa era stato riconosciuto un risarcimento di 292.241 euro a carico delle casse regionali.
Dalla giustizia civile la questione si è spostata alla Corte dei conti che, con la sentenza numero 438 del 23 novembre 2011, ha condannato Del Turco e Iovino al risarcimento di 120 mila euro ciascuno e D’Amico a 52.241 euro, riconoscendogli delle responsabilità in ordine alla questione.
In particolare ai tre si addebita una “condotta gravemente negligente”, inoltre, aggiunge il collegio composto da Federico Pepe (presidente), Elena Tomassini (consigliere relatore) e Gerardo De Marco (primo referendario), “i predetti, nelle rispettive qualità, ricoprivano ruoli chiave nella struttura regionale e pertanto nei loro confronti si alza il livello di esigibilità del comportamento corretto da tenere nel caso di specie”.
“La colpa non discende dal fatto che i convenuti non abbiano assunto il comportamento ‘migliore’ – aggiungono i magistrati – ma, al contrario, che, tra tutte le condotte possibili da tenere nel caso di specie, essi hanno consapevolmente posto in essere quella, l’unica, sicuramente foriera di danno economico per l’ente”.






