L’AQUILA –  A pochi giorni dalla prossima udienza istruttoria del 9 novembre prosegue lo scontro davanti al tribunale di Campobasso, competente a decidere sulle  controversie nelle quali sono parte i  magistrati del Foro aquilano,  sulla richiesta di  risarcimento avanzata dall’imprenditore aquilano Enzo Romano Marinelli contro Stato e giudici per uno dei processi più importanti del post sisma, ovvero quello relativo all’appalto di 11 milioni per la  trasformazione della  ex caserma “Campomizzi” destinata a ospitare gli studenti universitari fino a pochi mesi fa. Nella stessa vicenda fu coinvolto e poi  del tutto assolto in secondo grado anche l’imprenditore aquilano Ettore Barattelli.

Nel mirino ora la eccessiva rapidità  imposta ai giudici nel celebrare il  processo di primo grado  per evitare la  prescrizione dei reati e, soprattutto, la mancata valutazione di una prova documentale decisiva ai fini del giudizio.
Marinelli, dopo essere stato condannato a due anni  e poi assolto in appello, vuole essere risarcito per quella condanna in primo grado  (per  truffa  per il conseguimento  di erogazioni pubbliche e  turbativa d’asta), che a suo avviso,  fu del tutto ingiusta. E dalla quale subì lesioni irreversibili per la sua integrità psicofisica  e per la sua immagine professionale con compromissione della sua azienda.

La novità, quindi,  sta  in  un nuovo documento   depositato  dall’attore, assistito dall’avvocato Filippo Scopano. Nella sua memoria istruttoria, il difensore  ha dapprima evidenziato  l’eccessiva rapidità nello svolgimento del processo, che ha reso molto  difficili le valutazioni dei giudici.

“Il  processo” , si legge nell’atto, “è stato condizionato dall’urgenza di pervenire a una definizione entro il termine di scadenza dell’applicazione del presidente del collegio.  In particolare, è stato istruito in sei mesi e 20 giorni: un tempo oggettivamente assai breve e comunque non sufficiente a sondare in profondità ben 20 capi di imputazione a carico di 13 imputati(11 persone fisiche e due persone giuridiche)”.

“Sebbene la parte convenuta si sia sforzata di cercare una “lettura diversa” dei motivi che avevano indotto il tribunale ad affrettarsi a decidere”, si legge nella memoria, “con  sentenza resa appena  un giorno prima della scadenza dell’applicazione del presidente del collegio, era stato lo stesso presidente ad averne indicato la ragione, ovvero” al fine di evitare che la decisione… non fosse devoluta a un successivo collegio… con inevitabile prescrizione di tutti i reati”.
La richiesta di danni è rivolta al collegio, formato dal presidente Adolfo Di Zenzo, Daria Lombardi, e Marfisa Luciani (giudice onorario)  chiamati in causa insieme allo Stato, che in caso di ipotetica condanna sarà  tenuto a risarcire Marinelli. La  loro  difesa è sostenuta dall’Avvocatura  dello Stato che  ha concluso per il rigetto della domanda  per “manifesta infondatezza”.

C’è poi un altro   profilo di cui, per l’avvocato Scopano occorre tenere conto e  riguarda l’accresciuta estensione della responsabilità civile  dei magistrati  a seguito della riforma della legge Vassalli.

“Nel giudizio di responsabilità contro lo Stato la riformulazione dell’articolo 2 della legge Vassalli”,  è scritto nella memoria,  “sulla quale la parte convenuta ha preferito sorvolare per  sua convenienza, apre la  via al sindacato sul provvedimento giurisdizionale…. Ciò premesso, risultano manifestamente infondati gli obsoleti argomenti sostenuti dalla convenuta la quale ha richiamato, con enfasi non giustificata,  alcune pronunce di legittimità del tutto irrilevanti  ai fini della decisione, in quanto ben anteriori alla novella del 2015”.

Infine, tra le presunte vistose  lacune  evidenziate sia nell’atto introduttivo del giudizio sia nella memoria istruttoria, c’è la mancata valutazione della Relazione di “collaudo tecnico  amministrativo”  elaborata dall’ingegnere Claudio Serrini  “nella quale erano  indicati con estrema chiarezza  tutti i dati contabili di cui il tribunale non aveva tenuto conto e che, invece, se adeguatamente valutati, sarebbero stati idonei a escludere la realizzazione di un profitto illecito da parte di Romano Marinelli”.