ROMA – Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell’ambito di eventuali procedimenti penali.
È quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi a ogni ulteriore uso dei dati (e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale) contenuti nel pc.
Nel corso dell’istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi: ecco perché l’azienda intendeva mettere l’hard disk del pc, senza alterazione alcuna, a disposizione dell’autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.
Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) non ha accolto la richiesta avanzata dall’interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla socieTà l’accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all’attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy.
L’Autorità ha però riconosciuto il diritto dell’impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell’ambito del contenzioso penale.
L’acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.



