L’AQUILA – I prestiti fino a 25 mila euro garantiti dallo Stato, misura varata dal governo, a favore di professionisti e piccole e medie imprese danneggiate, tra quelle contro la crisi economica da coronavirus, procedono speditamente e con facilità. Anzi: l’Abi, l’associazione bancaria italiana, ha ulteriormente chiarito le condizioni con una lettera inviata agli istituti di credito.
È stato il senatore del Pd, ex governatore della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, a informare che “la commissione di inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario nel corso dell’audizione del direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, ha reso conosciuto ed evidente, formalmente, che le richieste fino a 25 mila euro procedono facilmente e velocemente come prefigurato e normato dal legislatore”.
Le richieste sono tre milioni in tutta Italia rispetto alle quali, ha detto D’Alfonso, che è capogruppo Pd in Commissione Finanze e Tesoro del Senato e vice presidente della commissione d’Inchiesta sulle banche.,“il bisogno di ulteriori coperture trova il Governo disponibile ed interessato a rifinanziare”.
“Inoltre le domande dei commissari e le risposte dell’Abi – osserva – hanno affrontato il tema delle garanzie fornite dall’Ordinamento della Repubblica per ricostituire necessariamente la liquidità a favore della vita delle imprese chiedenti e non per recuperare situazioni di certezza contrattuale per le Banche”.
“La garanzia pubblica è stata concepita dal legislatore per riattivare la vita economica delle imprese. Su questo punto la Commissione è stata convergente ed univoca sia nel sottolineare la missione delle norme finanziarie di riferimento che nel richiedere una condotta inequivocabile di tutte le realtà bancarie proprio a sostegno del recupero di agibilità economica delle imprese italiane”, conclude D’Alfonso.
L’Abi, dal canto suo, ha chiarito le modalità e i criteri d’applicazione. L’inizio del rimborso del capitale non deve avvenire prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi; l’importo non deve essere superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il primo gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque l’importo del finanziamento non può essere superiore a 25.000 euro).
Dunque, la norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti.
Si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione, il finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.
“Tale impossibilità di compensazione – chiarisce l’Abi – si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56 del Decreto legge n.18 dell’8 aprile 2020, cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020. Analogamente a quanto indicato in precedenza, l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi”.






