L’AQUILA – La compartecipazione delle Regioni alle spese per importanti servizi sociali tutelati dall’articolo 38 della Costituzione non può essere condizionata dalle disponibilità finanziarie al punto tale che il contributo diventi incerto e aleatorio, mettendo a rischio il servizio stesso, magari a vantaggio di spese facoltative.

La afferma una sentenza della Corte Costituzionale dichiarando illegittima una norma contenuta nella legge 78/1978 della Regione Abruzzo, che per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, prevede che la Giunta regionale garantisca un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Proprio quest’ultimo passaggio è stato ritenuto in costituzionale dai giudici, che hanno esaminato la disposizione su richiesta del Tar Abruzzo, accogliendo i rilievi mossi.

“Si deve ritenere – si legge nella sentenza, relatore il giudice Giulio Prosperetti – che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, e abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale”.

La disposizione rende “generico e indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti”.

E questo per la Consulta “determina un vulnus”.

La sentenza riporta i dati storici della contribuzione regionale, da cui emerge che, nel 2008, le Province abruzzesi hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%), nel 2009 del 18%, nel 2011 del 26%, nel 2012 del 22%.

“Palese – afferma la sentenza – è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento”.

LE REAZIONI

RANIERI (M5S): “LA REGIONE RIFLETTA SU QUESTA BOCCIATURA”

“La Corte costituzionale boccia la Regione Abruzzo sul trasporto disabili. La motivazione? La tutela dei servizi sociali, disciplinata dall’articolo 38 della costituzione, non può essere subordinata e quindi limitata dalle disponibilità finanziarie. La Corte ribadisce, quindi, un principio fondamentale che ha sempre ispirato le nostre battaglie a tutela di chi soffre e di chi si trova in condizioni di minorità”.

È il commento di Gianluca Ranieri, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, in merito a quanto sentenziato dai giudici costituzionali in relazione alla legge regionale 78/1978.

“Allo stesso modo -prosegue Ranieri – oggi la Regione cerca di comprimere il diritto all’assistenza delle persone con disabilità subordinando la compartecipazione alla spesa sociosanitaria, alla disponibilità di risorse”.

“Se è vero, infatti, che una compartecipazione modulata sulle capacità contributive del disabile o della sua famiglia, potrebbe introdurre un principio di equità necessario, è inaccettabile che tale modulazione venga strutturata solo dopo aver stabilito le risorse da impiegare e in modo tale da rendere sufficienti quelle risorse, subordinando il diritto alle necessità finanziarie”, denuncia.

Per il grillino “è evidente, quindi, che dal 1978 a oggi poco è cambiato e che le scelte della politica continuano a non essere orientate alla tutela e alla salvaguardia in primis dei diritti, perlomeno di quelli sanciti dalla costituzione”.

“Ci auguriamo che quanto sentenziato dalla Corte costituzionale possa essere almeno lo spunto per una seria riflessione – conclude Ranieri – e per un cambio di rotta che il Movimento 5 Stelle non ha mai smesso di chiedere e per il quale non smetterà mai di lottare”.