L’AQUILA – I soggetti passivi d’imposta, che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa al di fuori dei comuni ricompresi nel cratere sismico, come individuati dai Decreti n. 3 del 16.4.2009 e n 11 del 17.7.2009, emanati dal Commissario delegato, entro il prossimo 16 giugno dovranno effettuare il versamento dell’acconto I.C.I.2010, ove dovuto.
l’avviso è riferito principalmente ai residenti al di fuori del cratere, perché per quelli residenti all’interno del cratere vige ancora la sospensione fino al 30 giugno. L’imposta non è dovuta per i fabbricati inagibili.
Qualora i suddetti contribuenti non abbiano provveduto ad effettuare la liquidazione dell’acconto o del saldo I.C.I. 2009 (ove dovuto), possono sanare l’omissione ricorrendo all’istituto del “ravvedimento operoso”, versando l’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta del 3%, oltre gli interessi legali dalla data di scadenza dell’obbligazione tributaria e sino alla data del versamento.
Al contrario, per le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei Comuni ricompresi nel cratere sismico, nonchè per i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi Sisma il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei medesimi Comuni, vige la sospensione del pagamento del tributo, ove dovuto, sino a tutto il 30.06.2010.
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757/09, art. 4, comma 5, per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente,l’imposta non è dovuta sino alla data della definitiva ricostruzione e/o agibilità dei medesimi.
Per informazioni:
– Istruttore direttivo contabile P.O. Rag. Giulio Ianni 334-7683170
– Istruttore contabile: Dott. Gianluca Mucciante 334-7683170
– Istruttore direttivo contabile : Rag. Velia Volpe 334-7683170



