L’AQUILA – È una sentenza spartiacque quella emessa dal Tribunale amministrativo dell’Aquila: lo sfollato a cui è stato assegnato un alloggio in comodato d’uso gratuito non perde il diritto a rimanervi anche se in più di un’occasione non vi viene trovato all’interno dal personale che effettua i controlli nel progetto C.a.s.e e Map.
I giudici (presidente Cesare Mastrocola, consiglieri Paolo Passoni e Alberto Tramaglini) hanno infatti stabilito che il provvedimento emesso dalla Struttura per la gestione dell’emergenza che revocava l’assegnazione della casa ad un terremotato è da annullare. Le assenze o gli spostamenti dell’assegnatario, che per i motivi più disparati, come lavoro, svago, questioni personali, può non trovarsi in casa al momento del controllo, non giustificano il provvedimento di revoca dell’alloggio emesso dalla Sge.
La sentenza, di nove pagine, stride in maniera evidente con l’ultima ordinanza emessa dal vice commissario alla ricostruzione Antonio Cicchetti, che fissava paletti e parametri più rigidi per l’assegnazione di appartamenti del progetto C.a.s.e. e dei Map.
Nel provvedimento, infatti, è prevista la “revoca dell’alloggio C.a.s.e., Map o del fondo immobiliare agli assegnatari che non lo utilizzino per un periodo continuativo superiore a tre mesi”.
I giudici amministrativi, che hanno analizzato il caso di una madre che era costretta a frequenti assenze per visitare le figlie che non vivono all’Aquila, hanno stabilito che “la presenza ridotta nell’alloggio non avrebbe avuto alcun significato di abbandono o di disinteresse verso un alloggio comunque fondamentale nell’assicurare alla beneficiaria un tetto di riferimento” mentre la Sge non avrebbe fornito l’opportunità di “un contraddittorio” alla persona a cui ha revocato l’appartamento.
Nella sentenza viene sottolineato come i controlli non possano ridursi “in dei sopralluoghi a sorpresa” e che per timore di questi gli assegnatari debbano rinunciare ad occasioni “di svago”.
“«Non è qui in discussione – si legge nel dispositivo – l’esigenza di evitare che l’assegnazione gratuita dei vari alloggi di emergenza abitativa post-sisma finisca per essere strumentalizzata dai beneficiari per utilizzi di comodo meramente accessori e secondari, in spregio alle necessità di altri nuclei familiari ancora in attesa di una stabile sistemazione. Ciò, tuttavia», si legge ancora nella sentenza, «non implica che le verifiche di effettività abitativa possano esaurirsi in sopralluoghi a sorpresa, anche perché tale effettività non può certo essere esclusa da un ricorso del beneficiario e del suo nucleo – pur se ancora radicato nei suoi interessi nel territorio aquilano – a spostamenti frequenti che riducono la presenza quotidiana all’interno dell’alloggio, ad esempio nel possibile e legittimo tentativo di esplorare nuovi equilibri anche occupazionali in posti e città limitrofi, vuoi per la presenza, in quei luoghi, di amici e parenti di riferimento, vuoi per possibili prospettive di lavoro et similia ritenute di migliore prospettiva; il tutto, in vista di una comprensibile ricerca di nuova e futura stabilità, diversa da quella – preziosa ma pur sempre emergenziale – assicurata dalle Istituzioni mediante il piano Case».
Questo, invece, il riferimento alla necessità che gli sfollati vivano momenti di socialità: “ Né gli assegnatari sono tantomeno tenuti a rinunciare a momenti di svago e di evasione lontano dai luoghi del dolore, nel timore che un mancato tempestivo ritorno nell’abitazione al termine delle incombenze quotidiane possa determinare la revoca dell’assegnazione”.
Infine, i giudici amministrativi lanciano un ‘suggerimento’ al personale della Sge sulle modalità dei controlli per stanare i ‘furbetti’:
“Piuttosto, ai sopralluoghi di presenza devono associarsi migliori verifiche di effettività abitativa, basate, ad esempio, sul consumo delle utenze (luce e gas su tutte), sulla frequenza scolastica dei minori facenti parte del nucleo, sulle dichiarazioni dei vicini in ordine alla “visibilità” della famiglia all’interno del complesso e, più in generale del quartiere di riferimento. Solo se tali verifiche conducono, in modo univoco, verso una presenza episodica (e strumentale) del beneficiario nell’alloggio assegnato, potranno valorizzarsi le assenze registrate nei sopralluoghi a sorpresa, ai fini dei doverosi provvedimenti espulsivi”.



