L’AQUILA – “La norma sul pubblico impiego prevede che gli staff politici non possano essere assimilati agli altri lavoratori precari”.
Lo segnala ad AbruzzoWeb un lettore in riferimento al “concorsone” per l’assunzione di 300 persone da impiegare nella ricostruzione dell’Aquila e del “cratere”.
“Il dipartimento della Funzione pubblica, in una circolare del 2008 – spiega – ha stabilito che ‘la specialità dell’incarico, la durata temporanea, il rapporto fiduciario sono elementi meritevoli che prevalgono sull’elemento contrattuale del termine fiduciario escludendo la precarietà del rapporto e possibili aspettative di stabilizzazione da parte del personale interessato’”.
Concetto, sottolinea, ribadito da “una sentenza della Corte costituzionale del 2009, che ha censurato una legge della Regione Veneto tendente a stabilizzare gli assunti nei gruppi consiliari e nelle segreterie politiche”.
Per questo e per altri motivi, conclude il lettore “il bando del governo, viste le premesse, difficilmente non sarà sottoposto al vaglio dei giudici amministrativi”.
LE NOTA INTEGRALE DEL LETTORE
Nel bel mezzo di un andirivieni di asfissianti anticicloni equatoriali, qualche politico locale si è dilettato nel citare alcuni principi costituzionali sul presunto diritto del personale delle segreterie politiche a veder riconosciuto un favor legis rispetto a procedure di concorso pubblico.
Probabilmente tale slancio di riconoscimenti di sacrosanti diritti è stato proprio influenzato dal clima equatoriale visto che da quelle latitudini la Corte costituzionale del Brasile ha dichiarato, con una memorabile sentenza del maggio scorso, il diritto degli indios alla restituzione delle terre ancestrali dopo anni di lotta con gli allevatori che le avevano occupate.
Evidentemente è proprio andata così perché la Corte costituzionale della Repubblica Italiana, con altrettanto memorabile sentenza, questa volta sul tema del pubblico impiego, n. 293 del 2009, nel censurare una legge della Regione Veneto che disegnava percorsi per la stabilizzazione del personale a tempo determinato dei gruppi consiliari e delle segreterie politiche, ha fissato questo principio “Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la “personale aspettativa degli aspiranti” ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).
Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione” e ancora “Tali deroghe al principio del concorso pubblico, inoltre, non sono giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. Dalle funzioni del personale di diretta collaborazione degli organi politici, infatti, non è desumibile […] alcuna peculiarità che possa giustificare una prevalenza dell’interesse ad una sua stabilizzazione […] rispetto a quello di assicurare l’accesso all’impiego pubblico dei più capaci e meritevoli” (sentenza n. 81 del 2006).
Al contrario, la stabilizzazione del personale degli uffici di diretta collaborazione non solo non è funzionale al buon andamento dell’amministrazione, ma contrasta con la specifica funzione cui questo personale deve assolvere, cioè quella “di consentire al titolare dell’organo politico di avvalersi di personale nominato intuitu personae”.
Questo ha statuito la Consulta, quella per intenderci che ha sede sulla piazza del Quirinale antistante alla sede del Capo dello Stato. Non servono sofisticati commenti tanto è cristallino il principio. D’altronde chi si occupa di pubblico impiego dovrebbe anche conoscere, per la verità, precedenti orientamenti del governo sui privilegi accordabili ai dipendenti assunti presso le segreterie politiche.
Nella circolare 3 del 2008 nel commentare il divieto all’utilizzo del tempo determinato, poi cancellato con il d.l. 78/2009, il dipartimento della Funzione pubblica, evidenziava che il divieto comunque non si applicava agli “uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della Provincia della Giunta o degli assessori” motivando la deroga con la considerazione che “si tratta di contratti di lavoro che nascono intuitu personae o tenuto conto del contingente limitato appositamente assegnato, oppure in nati in virtù di un rapporto fiduciario con il soggetto conferente. Per queste tipologie di incarichi la natura speciale dei contratti ha fatto sì che rimanessero esclusi dall’applicabilità della disciplina sulla stabilizzazione. Il rapporto ha una natura di per sé limitata nel tempo, in relazione al mandato politico. La specialità dell’incarico, la durata temporanea, il rapporto fiduciario sono elementi meritevoli che prevalgono sull’elemento contrattuale del termine fiduciario escludendo la precarietà del rapporto e possibili aspettative di stabilizzazione da parte del personale interessato”.
La successiva circolare n. 5 dello stesso anno nell’illustrare le procedure per riconoscere il merito ai precari e definire le procedure per la loro stabilizzazione ha ribadito puntualmente la conclusione della circolare 3.
Dunque nessun percorso preferenziale è accordabile al personale con contratto a tempo determinato assunto presso le segreterie politiche. Né l’esclusione dalle prove preselettive né il riconoscimento di punteggi per l’esperienza né tantomeno, ed a maggior ragione, la riserva dei posti nell’ambito dell’unica procedura di concorso di cui tanto si discute. Anche perché per tale personale è tutto da dimostrare “l’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno” che la Corte Costituzionale pone quale motivo per accordare procedure semplificate quali, e stando alle voci che circolano, la deroga alle preselezioni e per il riconoscimento di titoli professionali sia per l’ammissione al concorso che per la valorizzazione in termini di punteggi.
E per il restante personale precario?
Come tutti sanno le possibili agevolazioni ipotizzabili nel concorso sono tre: riserva di posti nel limite del 50% per coloro che hanno alcuni requisiti di esperienza professionale maturata all’interno delle Amministrazioni interessate; esclusione dalla prova preselettiva a quiz, ovviamente sempre per coloro che vantano alcuni requisiti di pregressa esperienza professionale; punteggio aggiuntivo nell’ambito dei punteggi attribuibili se il concorso è per titoli ed esami.
Le predette agevolazioni, se previste, possono anche cumularsi, cioè vi può essere il caso di un precario che partecipa al concorso ed avendo prestato attività lavorativa a tempo determinato per un certo numero di anni concorre per i posti riservati, ottiene la dispensa dai quiz preselettivi e, infine, si vede riconosciuto un punteggio per talune esperienze professionali maturate, ovviamente non il semplice servizio prestato visto che è considerato quale requisito per la partecipazione alla procedura riservata e non può quindi duplicarsi.
Ciò posto sorgono alcune domande.
Anzitutto quali esperienze lavorative. Si dice quelle inerenti la gestione delle procedure conseguenti al sisma. Quali? Molti dei precari lavorano magari all’anagrafe, o al settore commercio. Quanto da loro svolto è inerente alle procedure del sisma? Forse sì, forse no. Insomma tutta l’attività delle amministrazioni è in qualche modo riconducibile alle attività post-sisma. Dunque tutti hanno diritto alle “premialità”. Ancora, per i co.co.co, per i quali non si configura un rapporto di lavoro dipendente ma parasubordinato, come si può parlare di riserva di posti? Sicuramente possono aver diritto alla dispensa dalla preselezione, se la loro scelta è avvenuta con una selezione pubblica, e a punteggi per i titoli che riconoscono l’esperienza professionale maturata.
Ma vi è un ultimo aspetto che finora nessuno ha mai considerato: il concorso riserverà il 50% dei posti a chi ha maturato esperienza di lavoro per un periodo di tempo, ebbene tale riconoscimento deve essere garantito, senza ombra di dubbio, anzitutto al personale a tempo indeterminato che magari si iscrive al concorso per aspirare ad una progressione verticale, magari per passare dalla categoria C a quella D, che, oggi, non può che effettuarsi proprio con un concorso pubblico con riserva di posti. A tale personale, ancora, vanno altresì garantiti tutte le “premialità” perché sarebbe difficile sostenere che un precario che ha lavorato per un anno in qualunque ufficio possa aver maturato una significativa esperienza superiore al collega a tempo indeterminato che ha svolto esattamente le stesse mansioni e che ha, forza maggiore, un bagaglio di esperienza sicuramente superiore.
La lettura del bando fornirà le risposte ma, viste le premesse, difficilmente non sarà sottoposto al vaglio dei giudici amministrativi.



