L’AQUILA – Ci risiamo. Più realista del re, per la seconda volta in 6 mesi il governo dell’Italia vuole imporre subito la restituzione al 100% di tasse e contributi sospesi durante il terremoto del 6 aprile 2009, superando una legge dello Stato, la cosiddetta “legge Letta”, che lo fissava al 40%, senza aspettare l’esito dell’indagine avviata dalla Commissione europea su questo argomento per capire se sono stati dati troppi aiuti e a troppi dopo il sisma che ha distrutto L’Aquila.

Nella legge Comunitaria che da domani, martedì 2, sarà in discussione al Senato, c’è infatti la riproposizione quasi per filo e per segno dell’emendamento proposto a fine dicembre 2012 dall’allora ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, che si era guadagnato la poco simpatica etichetta di “killer” per gli effetti sui 7 mila soggetti interessati, mentre lui lo chiamava “legge dei giusti”, punti di vista.

In totale si tratta di 500 milioni di euro che erano stati “abbonati” ad aziende e professionisti dei territori colpiti dal sisma.

Nella relazione sulla legge che assolve gli obblighi imposti dall’Europa, che (come non tutti sanno) comanda sulla sovranità nazionale italiana, all’articolo 35 si risottolinea, infatti, che la Ue sta verificando con un’indagine “se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall’Italia a favore delle imprese localizzate in alcune zone colpite da calamità naturali rispettino la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato”.

L’Europa impone agevolazioni solo per chi dimostri direttamente di aver subito danni, nei giorni frenetici post-6 aprile, invece, le tasse e i contributi furono sospesi a tutti indiscriminatamente, questo è il nodo.

D’altronde, c’era da tirare fuori gente viva dalle macerie, dettagli che sfuggono a molti a Bruxelles, come dimostrato di recente nell’audizione di una delegazione istituzionale abruzzese di fronte ai ‘tecnocrati’.

Da questa discrepanza è nato l’inghippo. E invece di attendere gli esiti dell’accertamento comunitario, che potrebbe preludere all’apertura di una procedura d’infrazione, a palazzo Chigi si preferisce tagliare la testa al toro. Imponendo la restituzione per intero, salvo che in un caso.

La nuova legge Comunitaria, infatti, prevede che “la riduzione del 40 per cento (in realtà è del 60%, speriamo sia un refuso del testo, ndr) del carico fiscale e contributivo stabilita dalla normativa vigente trova applicazione a favore di quelle imprese che dimostrino di avere subìto danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi”.

Torna quindi il paletto che aveva fatto rivoltare l’intero “cratere” contro Barca: si dovrà dimostrare di aver subito danni diretti dal sisma e indicare quali.

Chi vuole continuare a sperare nello sconto, infatti, dovrà “presentare all’Agenzia delle entrate, all’Inps e all’Inail una dichiarazione sostitutiva corredata di una perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti i requisiti per la concessione delle agevolazioni”.

E tutto questo “entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge”, anche se il termine dovrebbe raddoppiare: è passato infatti in commissione un emendamento del relatore della legge Comunitaria che alza l’asticella da 60 a 120 giorni.

Sarà battaglia aperta su tutti gli altri tipi di emendamenti, già una ventina quelli presentati, uno solo approvato, appunto la dilazione da 2 a 4 mesi.

Gli altri emendamenti puntano direttamente a “sopprimere l’articolo” o alcuni commi, quelli che vogliono aggiungere “danni diretti e indiretti”, quelli che provano a definire quei danni: “una sospensione temporanea delle attività per il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione dell’edificio sede dell’attività stessa, nonché per provvedere al reintegro degli impianti” nonché “una sospensione temporanea delle attività a causa della mancata fornitura di materie prime o semilavorati, necessari allo svolgimento delle attività”.

Fatica sprecata secondo il presidente della Regione, Gianni Chiodi: “Il governo deve espungere questo articolo e sfidare l’Europa”, ha dichiarato a questo giornale. Un’ipotesi che con l’aria che tira sembra di difficile realizzazione.

Nella battaglia precedente, tra i più strenui a cannoneggiare l’emendamento killer ci fu l’allora senatore del Partito democratico Giovanni Legnini, oggi deputato ma soprattutto sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Si spera che anche dall’interno dell’esecutivo possa premere per difendere gli stessi princìpi di allora, quando affermava: “non si può anticipare l’Europa e l’infrazione e far restituire le tasse al 100% e far fallire le aziende! L’emendamento va ritirato, punto”.

LA RELAZIONE SULL’ARTICOLO 35 DELLA LEGGE COMUNITARIA

L’articolo 35 è volto a dare sollecita e coerente esecuzione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e l’Abruzzo nel 2009.

La Commissione europea ha infatti avviato un’indagine per verificare se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall’Italia a favore delle imprese localizzate in alcune zone colpite da calamità naturali rispettino la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Con decisione del 17 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato all’Italia l’ingiunzione di sospensione di tutti gli aiuti di Stato riconducibili ai casi SA.33083 (2012/NN) e SA. 35083 (2012/NN) “fintantoché la Commissione non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno”.

In ragione di ciò la proposta normativa, in particolare, ai commi 1 e 3 prevede che la riduzione del 40 per cento del carico fiscale e contributivo stabilita dalla normativa vigente trova applicazione a favore di quelle imprese che dimostrino di avere subìto danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi.

La misura della riduzione dovrà tenere conto anche di ogni altra tipologia di aiuti previsti attraverso altre misure e, in particolare, dovrà essere proporzionale all’importo dei danni senza comportare alcuna sovracompensazione.

A tal fine, al comma 2, sono disciplinate le modalità per stabilire i danni e dimostrare il nesso di causalità diretto con le calamità: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge i beneficiari devono presentare all’Agenzia delle entrate, all’Inps e all’Inail una dichiarazione sostitutiva corredata di una perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti i requisiti per la concessione delle agevolazioni.

Il comma 4 prevede che, attraverso una convenzione tra gli Istituti, siano definite le modalità tecniche del monitoraggio e del controllo dei dati acquisiti.

I commi 5 e 6 individuano le ipotesi di sospensione della riduzione del carico tributario e contributivo. Il comma 7 richiama la nozione di “impresa” secondo l’indirizzo europeo.