L’AQUILA – Oltre alla cura dimagrante negli enti pubblici imposta dal governo con la spending review, in Abruzzo si profila un’ulteriore riduzione dei dirigenti regionali.
Un tassello che si aggiunge a quello già predisposto dalla Giunta regionale con il disegno di legge che punta alla riduzione delle posizioni dirigenziali.
Potrebbe avere un effetto dirompente, infatti, la sentenza numero 177 della Corte costituzionale dell’11 luglio scorso sull’operazione di taglio delle posizioni dirigenziale operate dalla Regione.
La Consulta ha, infatti, ritenuto incostituzionale un norma regionale del 2002, per la precisione l’articolo 16, comma 13 della legge regionale 7, in virtù della quale sono stati banditi concorsi interni per l’assunzione di dirigenti. In realtà si è trattato di concorsi con cui sono stati promossi alcuni funzionari interni a dirigenti.
Il caso è stato sollevato dal Tar Abruzzo al quale si era rivolto un dipendente che, evidentemente, si riteneva leso dalle procedure attivate nell’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (Arssa) per la copertura di cinque posti, concluse poi con la nomina di quattro dirigenti.
Il tribunale amministrativo ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma regionale del 2002 che consentiva una forte riserva di posti al personale interno, ritenendola in contrasto con il principio che nel pubblico impiego si possa accedere per concorso pubblico. Per questo motivo, i giudici abruzzesi, nel rimettere gli atti alla Corte costituzionale, hanno ritenuto che la norma violava l’articolo 97 della Costituzione che garantisce il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.
La Consulta ha confermato i dubbi dei giudici del Tar, dando ragione agli stessi e dichiarando incostituzionale la norma che era posta a fondamento della procedura concorsuale censurata e conclusa con l’assunzione di quattro dirigenti; nel frattempo l’Arssa è stata soppressa e il personale, compresi i dirigenti promossi a seguito del concorso contestato, è transitato nei ruoli della Giunta regionale.
Verosimilmente anche altre procedure, che potrebbero essere state avviate sulla base della medesima norma, rischierebbero di essere travolte dalla dichiarata incostituzionalità della norma, con conseguente messa in discussione di molte posizioni dirigenziali.
Un bel problema per l’assessore al Personale Federica Carpineta ma anche una opportunità per la riduzione dei dirigenti a cui si sta adoperando.
Infatti, l’articolo 16, comma 8 del decreto legge 98, convertito con legge 111/2011 (voluto dall’ex ministro delle finanze Giulio Tremonti) stabilisce che: “i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli”.
Dunque, applicando la riportata norma, i quattro dirigenti dovrebbero essere retrocessi a funzionari con l’evidente riduzione della spesa e contrazione, “ope legis” ovvero imposto dalla legge, del numero dei dirigenti.
La sanzione prescritta dalla inosservanza della legge del 2011, peraltro, è talmente pesante e dura che la questione non dovrebbe essere accantonata ma affrontata e risolta nel rispetto, ovviamente, del principio di legalità.





