CHIETI – Era salito alla ribalta delle cronache non solo regionali come il Barack Obama d’Abruzzo, visto che il suo stipendio da direttore generale dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) di Chieti, di oltre 324 mila euro lordi, superava quello dell’allora presidente degli Stati Uniti.
Nei giorni scorsi Domenico Recchione è stato condannato dal giudice del lavoro del Tribunale di Chieti Ilaria Pozzo a risarcire l’ente di ben 404 mila euro, a cui si aggiungono 44 mila di spese legali.
Una mazzata giudiziaria per Recchione, anche perché era partito all’attacco, chiedendo lui con un ricorso allo stesso tribunale un maxi risarcimento di oltre un 1 milione di euro per danno d’immagine e stipendi non goduti, dopo il suo licenziamento avvenuto nel maggio del 2014, a seguito dell’esplosione del “bubbone” del debito dell’Ater e la conseguente nomina del commissario Gabriella Gabini.
E per l’ex direttore i guai potrebbero non finire qui. Il Tribunale teatino lo ha infatti rinviato a giudizio per il reato di peculato e truffa assieme all’ex commissiario, Marcello Lancia, e al direttore amministrativo, Giulio Marchioli.
Gli ex amministratori si sarebbero “gonfiati” gli stipendi, impossessandosi (in un caso) dei proventi della vendita degli appartamenti “illecitamente appostati in bilancio come ricavi dell’ente piuttosto che di competenza della Regione”, con arricchimenti nell’ordine di centinaia di migliaia di euro negli anni 2010-2014. Inoltre, sono state contestate spese per fini estranei a quelli istituzionali dell’ente: ristoranti e centri benessere.
E inevitabile sarà anche l’intervento della Corte dei conti, per fare luce su ulteriori spese improprie verificatesi sotto la gestione dell’ex direttore e che hanno fatto saltare i conti dell’Ater teatina, che ora deve far fronte ad un disavanzo di oltre 3 milioni di euro.
Tornando alla sentenza del giudice del lavoro, Recchione, assistito dall’avvocato Adriano Casellato, aveva depositato un ricorso in cui sosteneva l’illegittimità dei provvedimenti di annullamento in autotutela degli emolumenti, chiedendo di dichiarare illegittima e inefficace la risoluzione anticipata dal 23 maggio 2014 del suo contratto. Chiedeva anche al tribunale di sollevare l’ipotesi di incostituzionalità del provvedimento della Regione, e dunque un maxi risarcimento, anche “per lesione dell’immagine professionale e personale, nonché per perdita di chances lavorative”, nonchè la reintegrazione nell’incarico di direttore.
d opporsi la Regione Abruzzo, difesa da Margherita Quinzio, per delega dell’Avvocatura dtrettuale dello Stato, e l’Ater di Chieti, difesa dall’avvocato Paolo Di Luzio. Non si sono limitati a contestare l’infondatezza del ricorso, ma hanno anche chiesto a loro volta un risarcimento allo stesso Recchione a “titolo di restituzione di indebito o di ingiustificato arricchimento”.
E il giudice ha dato ragione all’ente su tutti i fronti, nella sentenza arrivata il 26 gennaio scorso.
Il ricorso contro il licenziamento, ha sentenziato il Tribunale, tanto per cominciare è stato tardivo, in base alle tempistiche stabilite dalle leggi, ed è “infondato” il rilievo di incostituzionalità della legge di commissariamento.
“L’Ater ha chiaramente espresso la volontà di porre fine al rapporto di lavoro con il ricorrente anche in considerazione delle gravi anomalie nella direzione e conduzione dell’ente”, si legge nella sentenza.
L’Azienda si è insomma avvalsa legittimamente della possibilità di risolvere in anticipo il contratto in una situazione di “rilevanti perdite colpose derivanti dall’attività di gestione” e “di violazioni di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dalla Corte dei conti”.
Il giudice a questo punto ha fatto i conti di quanto poteva legittimamente percepire l’ex direttore Recchione e quanto invece con atti ritenuti illegittimi si è attributo in busta paga.
L’unico parametro di riferimento, viene ricordato nella sentenza, per la determinazione del trattamento retributivo del direttore è costituito dal contratto nazionale Cispel Federcasa. Tenuto conto che la situazione finanziaria dell’Ater di Chieti, avrebbe consigliato “una riduzione degli emolumenti”.
Premesso questo constata il giudice, deve ritenersi “indebita” l’attribuzione di un’anzianità di 258 euro al mese, invece che dei 129 euro previsti dal contratto. Come pure l’indennità di posizione di 3.461 euro, oltre la soglia massima consentita di 3.214 euro, per 14 mensilità. A Recchione non spettava neppure l’importo di 53.139 euro, corrisposto in relazione agli interventi di riparazione degli immobili dell’edilizia residenziale pubblica danneggiati dal sisma del 2009.
“L’attività posta in essere nell’ambito dei suddetti interventi – si legge chiaro e tondo nella sentenza – rientra pienamente nella ampie funzioni affidate al direttore dell’Ater, sicché non si giustifica affatto l’attribuzione di emolumenti ulteriori”.
Non dovuti, ancora, gli importi attribuiti a titolo di rivalutazione Istat, perché non previsti dalla contrattazione collettiva e perché non fondati su una delibera del consiglio di amministrazione.
Come pure l’attribuzione di arretrati contrattuali, dell’indennità sostituiva di ferie e festività non godute, visto che tali indennità sono previste solo in casi eccezionali, e andrebbe provata “la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla fruizione delle ferie”.
A conti fatti l’ex direttore ha indebitamente percepito 404 mila e 226 euro, che dovrà ora restituire all’Ater, una somma che sarà una boccata di ossigeno, visti i debiti e la difficoltà a soddisfare al crescente richiesta di case popolari. Recchione dovrà poi pagare anche oltre 44 mila euro di spese legali.





