L’AQUILA – “L’attività di spaccio di stupefacenti, attualmente, avviene con dinamiche che si ripetono con significativa costanza: dall’Albania vengono fatti accorrere in Italia soggetti incensurati che, senza prendere contatto personale con i fornitori di stupefacente, ricevono indicazioni su dove reperire automobili a noleggio, dove recuperare lo stupefacente e dove consegnarlo. Il tutto facendo affidamento sulla condizione di incensuratezza”.

L’allarme, per una pratica molto pericolosa che sta diventando purtroppo un metodo classico di organizzazioni criminali, è messo nero su bianco da un autorevole addetto ai lavori e per questo deve essere presa sul serio all’Aquila e nel suo territorio e nel resto dell’Abruzzo: è vergata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale dell’Aquila, Marco Billi, nella ordinanza di cui è venuta in possesso questa testata, con la quale è stata disposta la reclusione in carcere per un giovane albanese, Elvis Tota, fermato dai carabinieri in un posto isolato nel comune di Pizzoli (L’Aquila), dopo essere stato trovato con pochi grammi di cocaina e hascisc nella sua auto. Il giovane ha poi aggredito i militari nel tentativo di disfarsi della droga per poi rispondere in maniera evasiva all’interrogatorio e nella udienza.

La decisione del giudice, salito alla ribalta delle cronache per la condanna in primo grado agli scienziati del terremoto del 2009 per aver tranquillizzati gli aquilani che non hanno poi preso le precauzioni tradizionali dell’Aquila, sia pure attuando la legge, va controcorrente rispetto a quanto accade di solito con gli incensurati, in particolare stranieri che dopo la convalida dell’arresto vengono rimessi in libertà con la sospensione della pena e spesso rimpatriati: proprio, riconoscendo il metodo delle organizzazioni malavitose che assoldano incensurati per riaverli in patria molto presto, in questo caso albanesi, Billi ha disposto il carcere diretto in ottemperanza della norma ma anche come come un’azione di prevenzione soprattutto per scoraggiare sul nascere questa modalità criminale finalizzata ad aggirare le regole e che potrebbe espandersi in altre realtà è in altri paesi.

“L’attività di spaccio di stupefacenti, attualmente, avviene con dinamiche che si ripetono con significativa costanza”, si legge ancora nell’ordinanza, “dall’Albania vengono fatti accorrere in Italia soggetti formalmente incensurati che, senza prendere contatto personale con i fornitori di stupefacente, ricevono indicazioni su dove reperire automobili a noleggio, dove recuperare lo stupefacente e dove consegnarlo. Il tutto facendo affidamento sulla condizione di incensuratezza. Il caso di specie risulta emblematico, atteso che Tota risulta arrivato in Italia da pochi giorni, è senza fissa dimora e senza lavoro e risulta formalmente incensurato”.

Ed ancora: “L’indagato ha riferito di aver avuto indicazioni telefoniche per recuperare la vettura a lui in uso al momento dell’arresto e per prelevare lo stupefacente in un bosco. Tota ha riferito di non aver avuto contatti diretti con il soggetto che gli ha fornito le indicazioni operative e, sostanzialmente, ha eluso ogni domanda volta a chiarire le modalità e i termini precisi del suo comportamento. Appare evidente l’inserimento di Tota in una organizzazione di ampio respiro, che recluta soggetti albanesi incensurati per farli spacciare in Italia fino a quando non vengono tratti in arresto, confidando nella formale incensuratezza per poter quanto prima allontanarsi dal territorio nazionale”.

Secondo il giudice, “tale considerazione rende evidente, allo stato, anche il pericolo di fuga, atteso che chiaramente l’indagato, ove non sottoposto a misura custodiale, farà perdere le proprie tracce ed il pericolo di inquinamento probatorio, confermato dal suo rifiuto di fornire qualsiasi indicazione sulla propria condotta e sui suoi contatti”.

“Quanto ai profili di proporzionalità e di adeguatezza – spiega ancora il Gip -, si ritiene che l’unica misura idonea alla salvaguardia delle cautele di cui sopra sia quella della custodia in carcere, apparendo inidonea qualsiasi misura gradata, atteso che tale misura non escluderebbe in radice le possibilità di contatto da parte dell’indagato con gli organizzatori della sua attività di spaccio né il pericolo di fuga e atteso che lo stesso risulta privo di fissa dimora e di legami stabili con il territorio nazionale”.

“I reati contestati rientrano tra quelli il cui massimo edittale previsto dalla legge consente di applicare la misura custodiale, anche in relazione all’esigenza di cui alla lettera C dell’art. 274 c.p.p.. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non è concedibile per la prevedibile entità della pena irroganda e, in particolare, per la ravvisata prognosi di pericolosità, dal momento che la concessione del beneficio postula indefettibilmente una prognosi favorevole in ordine alla condotta futura. Allo stato, non sono apprezzabili elementi favorevoli alla difesa”, conclude il giudice. L’indagato è assistito dall’avvocato d’ufficio Carla Retta, del foro dell’Aquila.