L’AQUILA – “La stazione appaltante ha ottenuto una grossa vittoria nei confronti dell’impresa e che quella in corso di esecuzione, che rappresenta la più grossa opera pubblica della ricostruzione, sarà completata in circa 3 anni e con un aumento dei costi minore del 3%, caso raro nel panorama delle opere pubbliche in Italia”.
Così Aurelio Melaragni, ex direttore tecnico da poco in pensione della società idrica dell’Aquilano Gran Sasso Acqua, stazione appaltante della costruzione dei nuovi sottoservizi, commentando alcuni aspetti della nuova inchiesta giudiziaria sull’opera portata alla luce da AbruzzoWeb nei giorni scorsi.
Un’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Stefano Gallo, lo stesso che guida una prima inchiesta penale con l’accusa di turbativa d’asta con 4 imputati, ancora in corso, di cui al momento sono ignoti capi d’imputazione ed eventuali indagati.
Quello che si sa è che c’è stato un sequestro di documenti su tutti gli aspetti più spinosi della commessa, molti dei quali portati alla luce da questo giornale: dalle riserve transate in fretta e furia alla società realizzatrice Asse Centrale, che ha portato a feroci polemiche in campagna elettorale, ai presunti nuovi danni causati a edifici già ricostruiti del centro, su cui ci sono altri contenziosi.
Proprio su questi aspetti si sofferma Melaragni, che fa da “difensore” ritenendo “stabilita la legittimità della transazione” e facendo notare che “a fronte di una richiesta già esplicitata” di 1,8 milioni e di un’altra “non ancora esplicitata, ma di importo presunto all’incirca pari”, la transazione “si è chiusa con un importo, accettato dall’impresa di circa € 740.000”.
LA NOTA COMPLETA
È stata riportata, con un certo risalto, la notizia del sequestro, avvenuto in data 22 novembre 2017 da parte della Guardia di finanza su mandato del pm Gallo, degli atti contabili relativi ai lavori di realizzazione dei “sottoservizi” nel centro storico della città dell’Aquila.
L’attenzione sembra posta principalmente su due argomenti che sono stati cavalli di battaglia di alcuni candidati nelle ultime elezioni amministrative: la transazione intercorsa tra la Gran Sasso Acqua spa e l’impresa realizzatrice dei lavori; il danno arrecato ad un edificio di Corso Vittorio Emanuele.
Per quanto riguarda il secondo punto, non c’è molto da dire; è stato arrecato un danno le cui cause non sono state ancora individuate ed è in corso un accertamento preventivo propedeutico a un accordo ovvero a un giudizio civile che chiarirà le posizioni dei vari soggetti interessati.
Lascia perplessi la richiesta relativa a “provvedimenti e/o iniziative intraprese dalla stazione appaltante in relazione ai presunti danni causati ai palazzi del centro storico…”.
La stazione appaltante ha diffidato l’impresa a prendere i provvedimenti del caso e, se chiamata in giudizio, saprà difendere la propria posizione.
D’altra parte in materia la giurisprudenza è consolidata ed esclude responsabilità della stazione appaltante; per tutte si cita la sentenza numero 13934/2005 emanata dalla Terza Sezione della Suprema Corte civile: “In materia di appalto, la funzione direttiva eventualmente riservata al committente non esclude l’autonomia dell’appaltatore, a meno che quest’ultimo non venga ridotto alla funzione di ‘nudus minister’. Ne deriva che non può essere imputata alla stazione appaltante – neppure ove si tratti di un Ente pubblico…, che svolge una sorveglianza molto più intensa ed estesa – la responsabilità per danni causati a terzi durante l’esecuzione di un’opera pubblica, ogniqualvolta l’appaltatore abbia comunque potuto agire in piena autonomia…”.
In relazione al primo caso la situazione merita qualche approfondimento, anche in relazione alle accuse e alle ipotesi di reato formulate in campagna elettorale anche da soggetti che hanno alle spalle una carriera in magistratura lunga e caratterizzata da inchieste eclatanti.
L’aspetto messo maggiormente in evidenza è stato l’aver stipulato un atto transattivo prima dell’ultimazione dei lavori, attribuendo aspetti dolosi a tale soluzione.
Affermazioni del genere, fatte da soggetti che poco hanno da spartire con normative complesse come quelle che riguardano i lavori pubblici, rimangono una “boutade” elettorale, altro effetto hanno sugli elettori o lettori se fatte da soggetti che della legge sono stati per anni espressione.
Accanto ai ricorsi amministrativi che rappresentano l’ipotesi tipica di rimedio contenzioso, il processo di democratizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadini ha portato al rafforzamento del concetto di dialogo e di partecipazione nell’ambito del procedimento amministrativo.
In materia amministrativa vanno diffondendosi sempre più meccanismi di deflazione del contenzioso o, per meglio dire, di risoluzione alternativa delle controversie.
Già l’articolo 31 bis della legge numero 109/1994 (cosiddetta legge Merloni), prevedeva una forma di definizione precontenziosa delle controversie insorte in sede di esecuzione dei lavori pubblici, mediante una procedura volta al raggiungimento di un accordo bonario tra la stazione appaltante e l’esecutore dei lavori, procedura trasfusa nell’articolo 240 del Codice degli appalti (numero 163/2006), con limitate, ma significative innovazioni.
Una delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 240 è che, non appena l’importo delle riserve poste dall’impresa raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, c’è l’obbligo per la stazione appaltante di attivare immediatamente la procedura per un accordo bonario, il tutto, quindi, già in corso d’opera senza attendere il collaudo.
Un’altra procedura di precontenzioso, che è poi quella adottata dalla Gran Sasso Acqua spa, che non pone limitazioni, è prevista, sempre dal decreto legislativo numero 163/2006 all’articolo 239: “Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile”.
Lo spirito della legge è chiarissimo: risolvere le situazioni suscettibili di incidere sul costo complessivo dell’opera che si verificano nel corso dell’esecuzione stessa prima possibile, e non all’ultimazione dei lavori, in modo tale da porre l’amministrazione stessa in condizione di valutare, in ogni momento, l’opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto.
Stabilita, quindi, la legittimità della transazione vorrei sottolineare due questioni: a fronte di una richiesta già esplicitata nelle forme di legge di circa € 1.800.000,00 e una richiesta non ancora esplicitata, ma di importo presunto all’incirca pari al precedente, la transazione si è chiusa con un importo, accettato dall’impresa di circa € 740.000,00; attualmente i lavori, nonostante le enormi difficoltà subentrate in fase di esecuzione e non prevedibili, se non in parte in fase di progettazione, hanno raggiunto il 75%.
Quanto esposto mi conforta nell’affermare che la stazione appaltante ha ottenuto una grossa vittoria nei confronti dell’impresa e che quella in corso di esecuzione, che rappresenta la più grossa opera pubblica della ricostruzione, sarà completata in circa 3 anni e con un aumento dei costi minore del 3%, caso raro nel panorama delle opere pubbliche in Italia.
Un’ultima considerazione in riferimento alla notazione sul fatto che l’atto transattivo non è stato approvato né dal precedente né dall’attuale Consiglio d’amministrazione.
Se la questione rimane quella sollevata dal componente del collegio dei revisori, e cioè il potere di firma dell’atto stesso, la cosa si risolve immediatamente con un passaggio in Cda.
Se la questione rimane quella sollevata in campagna elettorale non capisco come ora il nuovo Cda, espressione di coloro i quali hanno giudicato illegittimo e penalmente rilevante l’atto, possa approvarlo.
Il responsabile del procedimento Ing. Aurelio Melaragni






