L’AQUILA – Passa dal raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto dalle ditte aquilane Armido Frezza Srl e Walter Frezza costruzioni Srl alla Delta Lavori di Frosinone, l’appalto del primo lotto (Quarto San Pietro da 11,5 milioni di euro) del secondo stralcio dei sottoservizi dell’Aquila.

Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale, che ieri ha pubblicato la sentenza con la quale il 23 novembre scorso aveva accolto il ricorso presentato dalla ditta laziale, che si era classificata al secondo posto nella gara.

Dichiarando illegittima l’aggiudicazione dei lavori, attraverso l’annullamento della determina dirigenziale della Gran Sasso Acqua Spa (Gsa), il Tar ha allo stesso tempo disposto il subentro della Delta, assistita dall’avvocato Antonio Morgante.

Il ricorso è stato incentrato sul fatto che “il progettista indicato dalla società aggiudicataria non aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 38, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006, un grave errore professionale commesso nei confronti del Consorzio di bonifica 9 di Catania, relativamente all’appalto di lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del canale Cavazzini IV”.

Quel progetto, ricordano i giudici amministrativi, “era stato interessato da una perizia di variante suppletiva a causa di un’insufficiente previsione quantitativa di alcune lavorazioni, che è stata inquadrata dalla Stazione appaltante nell’istituto dell’errore progettuale”.

Precedente che il progettista ha omesso di dichiarare in sede di gara d’appalto dei sottoservizi, ma che per legge rappresenta una causa di esclusione in ordine alla “falsa dichiarazione in ordine a un requisito generale di partecipazione”.

“La ratio della norma – ricordano i giudici nella sentenza – risiede nell’esigenza di assicurare l’affidabilità di chi si propone quale contraente, requisito che si ritiene effettivamente garantito solo se si allarga il panorama delle informazioni, comprendendo anche le evenienze patologiche contestate da altri committenti”.

In sede di gara il progettista “avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi del citato art. 38, lett. f), il precedente errore progettuale in cui era incorsa, lasciando alla Gsa Spa il compito di valutare se detto errore integrasse realmente un ‘un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale’ e, quindi, una causa di esclusione”.

“Il concorrente deve, infatti, mettere la stazione appaltante in condizione di conoscere i fatti costituenti precedenti errori professionali: la circostanza che, al momento della dichiarazione, sia in corso un procedimento giurisdizionale per l’accertamento di detto errore, contestato dal soggetto interessato, non esime dall’obbligo della dichiarazione, in quanto l’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 non prevede che l’errore professionale rilevi solo quando sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale, mentre una simile condizione è stabilita per altre cause di esclusione”.

Il contratto tra la Gran Sasso Acqua Spa e la Rti composta dalle ditte Frezza “risulta stipulato solamente i primi giorni di ottobre 2016, quindi – scrivono i giudici amministrativi – ancora in gran parte da eseguire, con la conseguenza che l’eventuale inefficacia di esso non comprometterebbe l’interesse pubblico alla celere esecuzione dell’opera”.

Per il raggruppamento che aveva vinto resta comunque aperta la porta del Consiglio di Stato: secondo quanto appreso la Gsa per accelerare e definire la questione dovrebbe notificare la sentenza alla Rti in modo da abbreviare i termini per un eventuale appello, se non dovesse farlo da ieri decorrono novanta giorni di tempo.

Difficile ipotizzare che la stazione appaltante possa procedere all’immediato subentro della Delta prima della definizione della controversia.

Nonostante dunque la Gran Sasso Acqua Spa abbia sempre ostentato sicurezza, la maxi opera pubblica da 80 milioni di euro della quale è in corso di realizzazione il primo stralcio per 13 chilometri di tunnel “intelligente” sotterraneo incorre ora nel primo ostacolo, anche se nello stesso tempo ne ha superato un altro.

È stato infatti respinto il ricorso presentato al Tar dalla società a responsabilità limitata I Platani, contro l’esclusione dalla gara per il terzo lotto, quello da 6,5 milioni di euro che comprende Quarto San Giorgio-Villa Comunale, che resta quindi affidato alla Porcinari Srl di Montorio e all’aquilana Vittorini Emidio Srl.

IL SECONDO STRALCIO DEI SOTTOSERVIZI

Il primo lotto (Quarto San Pietro, da 11,5 milioni) è stato aggiudicato alle aquilane Armido Frezza Srl e Walter Frezza costruzioni Srl.

Il secondo lotto (Quarto San Giovanni-San Marciano, da 9,5 milioni) è stato vinto dal raggruppamento temporaneo (Rti) delle imprese Cons Ccp di Forlì e la teramana Edilstrade Srl.

Il terzo lotto (Quarto San Giorgio-Villa Comunale, da 6,5 milioni) verrà realizzato dalla Porcinari Srl di Montorio e l’aquilana Vittorini Emidio Srl.

Il quarto lotto (asse viario via Strinella, da 3,5 milioni) sarà a cura della sola Angelo De Cesaris Srl di Francavilla al Mare (Chieti).

Infine, il quinto e ultimo (asse viario viale della Croce Rossa, da 4,7 milioni) lotto vedrà i lavori eseguiti dalla Framich di Valverde (Catania).

Il collegio di gara, presieduto dal direttore tecnico di Gsa, Aurelio Melaragni, è composto dal responsabile dell’Ufficio legale della società idrica, Giuseppe Bucchiarone, e dal direttore amministrativo, Raffaele Giannone.

Il giudizio tecnico sui lavori è stato affidato ad una commissione esterna, presieduta sempre da Melaragni, e composta dagli ingegneri Giuseppe Liberotti e Maurizio Leopardi.