L’AQUILA – Altro che concorso di colpa delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 rimaste in modo “incauto” nel palazzo crollato all’Aquila. La Corte di Appello civile dell’Aquila ha ribaltato la sentenza di primo grado, firmata dal giudice Monica Croci, che suscitò l’indignazione degli aquilani e dei parenti delle vittime, in relazione al crollo per vizi costruttivi di un edificio realizzato negli anni sessanta in via Campo di Fossa dove persero la vita 24 persone: a loro fu attribuito un concorso di colpa con riduzione dei risarcimenti del 30 per cento per non essere usciti di casa dopo le prime scosse.
Un verdetto insindacabile, ma ritenuto discutibile da molti, la cui risonanza travalicò i confini dell’Abruzzo.
La nuova sentenza, firmata dai giudici Silvia Rita Fabrizio, Alberto Iachini Bellisarii, Marco Bartoli, arriva a pochi giorni dal 16esimo anniversario della catastrofe.
I parenti delle vittime hanno contestato questo breve passo della motivazione di primo grado: “È infatti fondata”, si legge nella motivazione della Croci, “l’eccezione di concorso di colpa delle vittime ai sensi dell’art. 1227, 1° c. C.C., costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire – così privandosi della possibilità di allontanarsi immediatamente dall’edificio al verificarsi della scossa – nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile, concorso che, tenuto conto dell’affidamento che i soggetti poi defunti potevano riporre nella capacità dell’edificio di resistere al sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nello sciame sismico da mesi in atto, può stimarsi nella misura del 30% (art. 1227, 1° c. C.C.), con conseguente proporzionale riduzione del credito risarcitorio degli odierni attori”.
“Si è trattato”, si legge invece nella motivazione di appello, “di una decisione di effetto dirompente, anche perché, nonostante la gravità del postulato, non contiene sul punto un’adeguata motivazione, e, prima ancora, una doverosa analisi della vicenda concreta e dei principi giuridici applicati”.
“Nel caso in esame, peraltro, senza dunque una approfondita analisi della vicenda concreta, il giudice di I Grado ha basato il ritenuto concorso colposo delle vittime sulla loro condotta, apoditticamente ritenuta ‘obiettivamente incauta’ e consistita nel rimanere nell’edificio nonostante nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte, si fossero verificate due scosse telluriche, come se il verificarsi di queste (delle quali neppure si deduce l’intensità), in base all’id quod plerumque accidit avrebbe imposto alla persona ragionevole di abbandonare l’edificio e tanto benché il giudicante – contraddittoriamente – affermi di aver “tenuto conto dell’affidamento che i soggetti poi defunti potevano riporre nella capacità dell’edificio di resistere al sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nello sciame sismico da mesi in atto” (e sostanzialmente giustificando la decisione assunta dalle vittime, stante la costruzione in cemento armato)”.
“Queste, in sostanza, avrebbero dovuto prefigurarsi che, dopo uno sciame sismico protrattosi per mesi, la scossa che sarebbe seguita sarebbe stata loro fatale, come se esistesse una evidenza scientifica in tal senso, il che risulta essere inaccettabile, senza considerare che, in concreto, l’edificio in questione – si badi imprevedibilmente per quanto si è detto sinora a proposito delle deficienze della costruzione – collassò immediatamente, al verificarsi del sisma delle ore 3.32, frustrando inevitabilmente ogni tentativo di fuga. Il motivo è pertanto fondato e impone la riforma, sul punto, della sentenza impugnata, dovendosi per intanto elidere dalle somme liquidate a titolo risarcitorio, la decurtazione del 30% a tal titolo applicata in prime cure”.
Contro questa sentenza si erano opposti il Comune dell’Aquila, le eredi della famiglia Del Beato la cui azienda paterna realizzò il palazzo crollato, i ministeri dell’Interno e dei Trasporti, il condominio stesso, l’assicurazione e, ovviamente, i familiari delle vittime. La sentenza di secondo grado, a parte il tema dominante anzidetto, non presenta sostanziali sorprese, e modifica solo in parte la statuizioni di primo grado con la conferma delle condanne dei ministeri ed eredi del costruttore.
Questa, in particolare, la articolata decisione del collegio, comunque ricorribile in Cassazione: “la Corte respinge gli appelli proposti dai Ministeri e dalle eredi Del Beato; accoglie l’appello del Comune e, in riforma della gravata sentenza sul punto, compensa le spese di primo grado tra il Comune dell’Aquila e i chiamati in causa Cimino Fabrizio, Cardilli Emma, Cimino Francesco ed anche quelle del secondo grado; in accoglimento della domanda di questi ultimi, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli attori a rifondere agli eredi Cimino le spese del primo grado del giudizio, come ivi liquidate in € 14.000,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e le compensa quanto al secondo grado; ) in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dagli originari attori”.
Condannati in via solidale Ministeri e le eredi Del Beato a corrispondere in totale, eliminando la decurtazione del 30 per cento dei risarcimenti, quasi 2 milioni e mezzo, alle tre famiglie di Ilaria Rambaldi, Paolo Verzilli e Alberto Guercioni.
“Condanna i Ministeri e le eredi Del Beato, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese del grado, che liquida in € 29.154,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge; condanna i Ministeri, in solido, a rifondere al Condominio Del Beato e a Reale Mutua le spese di lite, che liquida in € 22.867,00, ciascuno, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge; condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al Comune e agli eredi Cimino le spese del grado, che liquida in € 18.000,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Va precisato che il ministero delle infrastrutture e Trasporti è chiamato in causa in riferimento a mancati controlli del Genio civile che fa parte di quel ministero mentre quello dell’Interno per via dei controlli sui lavori che all’epoca spettavano a funzionari prefettizi ritenuti non esaustivi.




