L’AQUILA – La Cassazione ha pubblicato  di recente  le motivazioni con le quali era  stato  dichiarato inammissibile, tempo fa,  il ricorso contro la condanna a sei anni di carcere a carico di  Bekim Bytychi, kosovaro, 53 anni, accusato di omicidio stradale per la morte della giovane aquilana  Valentina Fiordigigli. Una tragedia che sconvolse la comunità di Paganica dove ella  abitava.

I fatti.  Il 4 novembre 2017 l’Audi A4 condotta dall’imputato tamponò  ad altissima velocità la Fiat Punto nella zona di San Gregorio (sbattendo con la parte anteriore destra sulla parte posteriore sinistra,  “tamponamento disassato obliquo” o “urto posteriore obliquo”), che si era appena immessa sulla strada in questione e che viaggiava nella stessa corsia di marcia più avanti e nella medesima direzione: ciò, con tale’ violenza, da sospingere l’utilitaria a più di 40 metri e da determinare il ribaltamento, più volte, della vettura per circa 53 metri, per arrestarsi a 65 metri dal punto dell’impatto. La conducente della  Fiat Punto, Valentina Fiordigigli, di ventisette anni, morì per le gravissime lesioni riportate a seguito dell’impatto.

“Quanto al motivo con il quale, come si è visto, si contesta l’an della responsabilità”, dice la Cassazione, “entrambi i giudici di merito hanno espressamente escluso qualsiasi profilo colposo di corresponsabilità della vittima, la quale aveva già terminato, secondo la ricostruzione operata sulla base degli accertamenti tecnici, di cui le sentenze danno diffusamente conto, la manovra di immissione e sulla quale è letteralmente “piombata” l’Audi condotta dall’imputato. Si tratta, peraltro, di tema già posto con l’atto di appello è già adeguatamente disatteso”.

“In relazione al secondo motivo di impugnazione, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si rinviene al riguardo motivazione congrua e logica sia nella sentenza impugnata che in quella di primo grado  essendosi valorizzata da parte dei decidenti sia la mancanza di elementi positivi per la concessione sia la estrema pericolosità della condotta di guida reiteratamente tenuta nei minuti precedenti e, quindi, l’elevatissimo grado di colpa dell’imputato”.

“Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile alla declaratoria di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo”.

Condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili  assistite dall’avvocato  Fabio Alessandroni.