L’AQUILA – Non c’è più una “mini gara” obbligatoria per i lavori di ricostruzione privata, nella proposta di legge presentata in Senato per cambiare le regole, ma solo un invito obbligatorio a 5 ditte tra cui scegliere, comunque discrezionalmente e non dovendo optare per l’offerta più conveniente.
Questa la sorpresa, non piacevolissima, che emerge dalla lettura del testo completo della proposta, frutto di un lungo lavoro di sintesi, presentata dalla senatrice Stefania Pezzopane e firmata anche da altri senatori del Partito democratico: una proposta che, su questo punto della “mini gara”, sconfessa tutte le bozze di volta in volta diffuse tra gli interlocutori e sviscerate da AbruzzoWeb nelle scorse settimane.
Anche perché questo aspetto era già sparito dai 16 commi inseriti nel cosiddetto “decreto enti locali”, già approvato dal Consiglio dei ministri e avente forza di legge, ma che andrà convertito entro 60 giorni.
Secondo la strategia del “doppio binario” concertata dalla Pezzopane e dal sottosegretario all’Economia con delega alla Ricostruzione Paola De Micheli, da questa proposta si prenderanno pezzi da inserire nella legge di conversione di quel decreto. Ma ciò che non è in questo testo ha evidentemente meno probabilità di essere approvato in aula, compreso l’obbligo di scegliere l’offerta migliore tra le cinque.
A parte questo, la proposta che arriverà sui banchi di palazzo Madama è composta di 42 articoli, una decina in più del testo di partenza, con il grosso che conferma quanto era già noto, dalle “white list” di imprese affidabili da cui pescare al ruolo di incaricati di pubblico servizio appioppato ad amministratori di condominio e presidenti di consorzio.
Si chiude la vicenda dei responsabili dei lavori, che una circolare degli uffici speciali voleva far pagare ai cittadini in quanto figure “doppione”: anche se era una battaglia non prioritaria, nel testo di legge si tenta la sortita facendo rientrare il loro compenso tra i costi finanziati dallo Stato.
Tra le altre novità, la smentita alla minaccia del sindaco, Massimo Cialente, di pignorare i contributi per la ricostruzione agli inquilini morosi di C.a.s.e. e Map per pagare le loro bollette: sarà vietato dalla legge e la curiosità è che questa previsione era anche nelle bozze, Cialente deve essersela dimenticata.
Infine, il calmiere agli affitti dei negozi in centro: non si potrà chiedere un canone più alto di quello del 2009 per 4 anni, per la disperazione di numerosi proprietari di immobili nel cuore della città che stanno stangando i loro stessi concittadini.
A questa legge viene ipotizzata una copertura finanziaria extra di 300 milioni con un’accisa del 3,5% sulle vincite delle slot machines, ipotesi sulla quale di sicuro tra i banchi parlamentari ci sarà da baccagliare parecchio.
Rispetto alle bozze è saltato completamente all’articolo 4 il comma su come si svolgono le “mini gare”, dove si spiegava che una volta invitate le cinque ditte, di cui 3 abruzzesi e 1 aquilana, i beneficiari predisponevano la graduatoria “preferendo l’offerta che assicuri la migliore realizzazione del progetto predisposto”.
Nella proposta definitiva si creano le mini gare a invito ma non si spiega come condurle: la scelta resta discrezionale, solo tra un paniere di 5 ditte.
Salta anche la retroattività dei contratti, preliminari o definitivi, in essere alla data di entrata in vigore della legge. Viene solo prescritto che i beneficiari del contributo procedano alla verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e delle qualificazioni come previsto dall’attuale Codice degli appalti (dlgs 163/2006).
La mini-gara per la scelta dell’impresa si applica anche ai lavori per più unità minime di intervento (Umi) il valore complessivo superi 1 milione di euro, nelle bozze ci si fermava a 500 mila.
Se passerà così il testo si chiuderà la querelle che ha mobilitato il “cratere” nelle ultime settimane.
All’articolo 4 il compenso per la figura del responsabile dei lavori, delegato dei committenti a un professionista abilitato, verrà infatti ascritto “al quadro economico finanziario dell’intervento” e “il relativo costo viene ricompreso nell’ambito del finanziamento dell’intervento”.
Un comma aggiunto all’articolo 7 norma che cosa accade in caso di concordato preventivo e in continuità di una ditta aggiudicataria.
“Il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell’indennizzo”.
Escono dal testo di legge (articolo 10) i termini massimi per l’ultimazione dei lavori di riparazione o demolizione e ricostruzione di interi condomini o di aggregati: se ne occuperà un provvedimento degli uffici speciali.
Il comma in bozza prevedeva 24, 30 e 36 mesi massimi per lavori di importo complessivo rispettivamente minore o uguale a 5 milioni, 10 milioni, oltre 10 milioni di euro.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale (articolo 14), si stabilisce che “in caso di decesso dell’usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell’immobile danneggiato dal sisma”, il proprietario dell’immobile ha diritto ai contributi.
Tutto nuovo l’articolo 16 sull’edilizia residenziale pubblica.
Nell’ambito dei piani di vendita agli inquilini, alle Ater o altri enti proprietari viene tolto il divieto imposto dal “decreto Abruzzo” del 2009 che impediva il contributo agli immobili venduti dopo il sisma e impediva di vendere immobili ricostruiti per 2 anni dopo la concessione del contributo.
Resta confermato il no al solo consolidamento strutturale delle seconde case, a meno che non siano all’interno del centro storico del’Aquila, tagliando quindi tutte le frazioni e gli altri comuni.
L’articolo 20 smentisce clamorosamente una recente minaccia del sindaco, Massimo Cialente.
Dovendo obbedire alla Corte dei conti che lo ha condannato insieme ad assessori per danno erariale dovuto ai mancati sfratti dei morosi degli alloggi antisismici di C.a.s.e. e Map, ha annunciato avvisi di pagamento e, appunto, pignoramento dei contributi di ricostruzione per chi non paga.
Ma Cialente non può. “Le somme dovute a titolo di contributo per i danni […] non possono essere pignorate per fatti diversi da quelli che attengono alla realizzazione dei lavori nello stesso cantiere”.
Una piccola modifica all’articolo 26 sulla quota dei fondi destinata allo sviluppo: il 4% secondo il decreto già approvato, 260 milioni su 6 miliardi, da far salire al 5%, quindi a 300 milioni, nelle speranze.
Viene infatti esclusa la clausola che prevedeva uno 0,2% di quei 300 milioni assegnato a rapporti di collaborazione con le Università abruzzesi e a scuole di restauro.
Nello stesso articolo 26 arriva anche una risposta agli esercenti del centro storico che hanno visto risolti i loro contratti d’affitto dalla “legge Barca” e che ora si scontrano con proprietari che chiedono prezzi tanto tanto più alti.
“Nel caso di edifici ristrutturati o ricostruiti con finanziamenti pubblici il prezzo massimo d’affitto non può superare, per i primi 4 anni, il prezzo fissato alla data del 6 aprile 2009”, dice la proposta di legge.
Piccola ma significativa novità all’articolo 28, frutto anche dei colloqui tra il sottosegretario Paola De Micheli e l’arcivescovo metropolita dell’Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi.
Confermata la natura di bene culturale pubblico delle chiese, con i lavori da bandire secondo le regole degli appalti e non ad affidamento diretto, si dice che il parere “obbligatorio e non vincolante” viene assunto “della Diocesi di competenza” e non, come voleva la bozza, “della Conferenza Episcopale
Abruzzo e Molise”.
Ultima, importante modifica, una copertura finanziaria extra che si prova a garantire alla legge, con oneri “valutati in 300 milioni di euro annui”.
La copertura si ipotizza con “un prelievo pari al 3,5 per cento” applicato “alle vincite derivanti da una singola giocata” effettuata sugli “apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo”, vale a dire, secondo il Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, “quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura”.
IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE (Pdf, 317 Kb)



