L’AQUILA – Il Tar entra nella ricostruzione pesante del “cratere” e lo fa senza bussare.

È infatti una sentenza destinata a sparigliare le carte quella dello scorso 25 maggio, con cui il tribunale amministrativo ha dato ragione a un cittadino, Paolo Costanzi, che ha fatto ricorso contro il Comune di Prata d’Ansidonia.

“Se i cittadini presentano la documentazione completa di progetti e domanda per la ricostruzione di un immobile ‘E’, passati 60 giorni l’amministrazione deve chiudere la pratica ed erogare la somma, applicando alla lettera l’ordinanza 3790, senza se e senza ma”.

Questa la tesi innovativa del Tar, che quindi non accetta si tergiversi solo perché il quadro normativo viene ritenuto poco chiaro o perché è ancora aperto il dibattito sui piani di ricostruzione. E anzi minaccia: se le amministrazioni non si spicciano, nomineremo un commissario ad acta.

Una mossa che, nel caso si concretizzasse, toglierebbe le “mazze” della ricostruzione all’attuale governance, struttura commissariale in primis ed Enti comunali in secundis, per consegnarle nelle mani di una singola persona: un singolo commissario, che per mandato deve puntare a risolvere solo il singolo caso e non a curarsi di una visione d’insieme.

Proprio come già successo in altri aspetti urbanistici, come le “aree bianche” con vincolo urbanistico decaduto, si rischia il caos.

“L’ho fatto per mia madre, oggi scomparsa – spiega il ricorrente – La pratica l’ha firmata anche lei e spesso mi chiedeva ‘quando partono i lavori?’. La risposta l’ho trovata solo per via giudiziaria”.

IL CASO COSTANZI

Il cittadino presenta istanza al Comune di Prata d’Ansidonia già il 14 maggio 2010. Dopo due mesi, il 12 luglio, l’Ente chiede integrazioni della documentazione che vengono fornite molto velocemente, in due settimane, il 26 dello stesso mese.

Ma il contributo non arriva. Anzi, in una nota protocollare, il Comune spiega che la pratica è “ancora in istruttoria” a causa della “necessità di procedere a verifiche tecniche sull’ammissibilità e congruità delle voce inerenti al progetto presentato”.

Si va al ricorso, curato dall’avvocato Alessandro Piccinini.

Secondo il Tar, “l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere […] con provvedimento espresso e motivato conclusivo dell’iter” di concessione del contributo.

I giudici amministrativi, inoltre, rigettano le tesi della difesa: la “pretesa impossibilità (allo stato) di conclusione dell’iter”, la “sostanziale inesistenza di termini per provvedere sulla istanza” e le “note incertezze interpretative riguardanti gli immobili di tipologia ‘E’”.

Di qui la decisione di ritenere il ricorso fondato e l’ordine al Comune di provvedere alla definizione dell’istanza entro massimo trenta giorni.

In conclusione la minacciosa avvertenza: “In caso di ulteriore inadempimento”, si procederà alla nomina di un commissario ad acta” che “procederà in luogo dell’amministrazione e con aggravio di spese a suo carico”.

IL COMMENTO

Costanzi è soddisfatto soprattutto perché si rende conto che la sentenza avrà ripercussioni non solo sul suo caso, ma anche sulla ricostruzione in generale.

“Sono soddisfatto per l’esito – commenta – non solo per le conseguenze che la pronuncia avrà sull’istruttoria della mia pratica, ma anche per i princìpi che il tribunale amministrativo ha opinatamente fissato e che imporranno un’accelerazione della ricostruzione in tutti i comuni del ‘cratere’”.

Quanto all’aspetto della condanna del Comune al pagamento delle spese, “interesserò della questione la procura regionale della Corte dei conti affinché verifichi eventuali omissioni o errori con conseguente recupero delle somme da parte di chi ha eventualmente sbagliato. Non mi sembra giusto – conclude – che la spesa ricada sui miei compaesani che con le loro tasse alimentano il bilancio del comune”. (alb.or.)