L’AQUILA, 4 GIUGNO – Sono state definite le disposizioni per la costituzione e il funzionamento dei consorzi obbligatori per la ricostruzione o la riparazione degli aggregati edilizi danneggiati dal sisma. Il commissario delegato, Gianni Chiodi, ha infatti firmato il decreto numero 12 che regolamenta gli organismi di questo genere, dando attuazione a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3820.
Prima della costituzione di tali consorzi, per i quali il decreto commissariale prevede i criteri, gli organismi e le modalità di funzionamento, dovranno essere individuati dai Comuni gli aggregati edilizi. I consorzi saranno costituiti tra i proprietari delle singole unità immobiliari che formano l’aggregato, o da coloro che hanno diritto reale di uso o usufrutto, attraverso una scrittura privata.
Nel decreto è presente uno schema tipo da utilizzare per l’atto costitutivo. La creazione di tale organismo sarà valida anche se non tutti i proprietari o gli aventi titolo decideranno di aderirvi. Il decreto, così come l’ordinanza, hanno infatti previsto che il consorzio sia efficace con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie lorda coperta complessiva dell’aggregato, come stabilita dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3820.
Una volta costituito, il consorzio ha lo scopo di svolgere le attività necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni e impianti funzionali alla piena agibilità e abitabilità dell’aggregato ed è tenuto ad affidare i lavori da eseguire in conformità alla normativa vigente. La durata del consorzio stesso non può essere inferiore a 6 anni, salvo un anticipato scioglimento in caso di raggiungimento dello scopo.
Consultabile sui siti www.regione.abruzzo.it e www.commissarioperlaricostruzione.it, il decreto 12 detta anche i tempi entro i quali questi organi dovranno essere costituiti in base alle pubblicazioni agli albi pretori dei Comuni dei relativi aggregati edilizi, nonché i poteri sostitutivi delle Municipalità in caso di inadempimenti dei proprietari interessati all’allestimento del consorzio obbligatorio.
In alternativa a quest’ultimo, è possibile delegare uno dei proprietari dell’aggregato attraverso una procura speciale. Anche in questo caso, il decreto contiene un’apposita modulistica.



