di Salvatore Braghini*

Riceviamo e pubblichiamo

REFERENDUM: BRAGHINI, “VOTARE NO, POSTA IN GIOCO È MAGISTRATURA NON SOTTOMESSA E INDIPENDENTE

Esaminerò alcuni aspetti della riforma della separazione delle carriere dei Magistrati poiché sono convinto che vi sono aspetti decisamente critici e, ammetto sin da subito, che tali criticità mi conducono a deporre per un “NO” convinto al prossimo referendum.

Invero, da operatore del diritto (insegno discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore ed esercito la professione come avvocato cassazionista) sono partito da un’iniziale indecisione, che mi ha indotto ad approfondire il tema e ad evidenziare gli aspetti che di seguito tratto sinteticamente, ben conscio che la sintesi spesso non rende giustizia alla complessità della problematica.

Il lettore non troppo severo spero apprezzi almeno lo sforzo di un linguaggio accessibile ma non banalizzante!

Il tradimento del metodo costituzionale

È noto ai più che si è arrivati alla riforma, ora al vaglio popolare, da una legge che modifica la Costituzione secondo la procedura “aggravata” di revisione, prevista dagli stessi Padri Costituenti nell’art. 138, quale strumento, appunto, per modificarla con il più ampio consenso possibile (la nostra è una Costituzione “rigida”).

Si consideri che la riforma modifica ben sette articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107, 110): per separare le carriere tra giudici e PM, creare due distinti CSM, introdurre il sorteggio per i componenti togati e istituire un’Alta Corte Disciplinare.

Ebbene. L’articolo 138 della Costituzione, però, non è una mera procedura formale, ma incarna una filosofia democratica precisa: la revisione costituzionale deve nascere dal confronto, dal dialogo, dalla ricerca di convergenze che trascendano le maggioranze contingenti.

La Costituzione appartiene a tutti, non a una parte sola, e il doppio voto a distanza di tre mesi serve proprio a garantire quella riflessione ponderata che i Costituenti consideravano indispensabile.

Questa riforma ha rispettato la lettera ma – a mio modesto avviso – ha tradito lo spirito dell’articolo 138. Il testo è stato blindato sin dall’inizio, ogni emendamento dell’opposizione respinto, ogni obiezione tecnica ignorata.

Come osserva la Corte costituzionale, “il referendum, per sua natura, non consente di operare tali distinzioni, non consente di scindere il quesito e quindi non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l’accettazione integrale della proposta abrogativa, con il rischio che l’elettore sia determinato nella sua decisione dalla presenza di qualche disposizione, magari anche secondaria rispetto al quadro legislativo generale” (Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 2014).

Il referendum costituzionale diventa così l’ultima possibilità per i cittadini di esprimere un giudizio su una riforma che non ha mai conosciuto il vero e compiuto confronto democratico, con una forte connotazione ideologica e di parte.

L’intenzione dichiarata: ridimensionare la magistratura

Le parole dei promotori della riforma sono inequivocabili, come confermato dalle ultime sortite dei fautori della riforma e, basti pensare, tra i tanti, al recentissimo intervento in TV del capo di gabinetto del Ministro Nordio, Giusi Bartolozzi.

Secondo i promotori della riforma, non si tratta di migliorare l’efficienza della giustizia, ma di “riequilibrare i rapporti tra magistratura e politica”.

Quando il Ministro Nordio parla esplicitamente della necessità di ridurre l’autonomia della magistratura, quando la Presidente del Consiglio invoca la riforma per limitare “l’invadenza del potere giudiziario”, l’obiettivo politico emerge con chiarezza cristallina.

Questa trasparenza nelle intenzioni dovrebbe far riflettere: se l’obiettivo fosse davvero il miglioramento della giustizia, perché insistere tanto sul “riequilibrio” con la politica?

La frammentazione del Consiglio Superiore

Il CSM, organo costituzionale autonomo e indipendente di autogoverno dei magistrati previsto dall’attuale Costituzione – e quindi con buona pace di qualche propagandista del “si”, chiaramente post-fascista – non è un ufficio del personale, ma un organo costituzionale di garanzia dell’indipendenza della Magistratura.

La sua autorevolezza deriva dall’unità, dalla capacità di esprimere orientamenti condivisi sulla deontologia, sull’organizzazione degli uffici, sulle priorità della giustizia. Due CSM separati significano due voci più deboli, potenzialmente discordanti, inevitabilmente meno autorevoli.

L’art. 105 Cost. attribuisce al CSM “le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”, ma la separazione della competenza disciplinare implica una modifica costituzionale che spezza l’unitarietà delle funzioni di autogoverno.

L’argomento dell’imparzialità del giudice compromessa dalla presenza di pubblici ministeri nel CSM è quantomeno pretestuoso. È stato correttamente osservato a proposito della strumentalità di una tale preoccupazione che se, in ipotesi, un giudice che non teme la mafia dovesse piegarsi all’influenza di sei pubblici ministeri su trenta componenti, perché non dovrebbe subire quella di dieci avvocati. La logica della riforma è sotto questo profilo contraddittoria già nei suoi presupposti.

Peraltro, l’art. 87 Cost. prevede che il Presidente della Repubblica “Presiede il Consiglio superiore della magistratura”. La frammentazione in due CSM potrebbe sollevare questioni sulla compatibilità con questa previsione costituzionale, che presuppone un organo unitario.

Il sorteggio: dalla rappresentanza al caso

Il sorteggio, inoltre, trasforma il governo autonomo in amministrazione casuale. “Governarsi da sé” significa scegliere i propri rappresentanti sulla base di idee, progetti, valori condivisi. Il c.d. correntismo all’interno del CSM (si allude al fenomeno delle correnti associative all’interno della Magistratura) non è affatto superato dal sorteggio, in quanto dopo il sorteggio medesimo ben si possono formare le correnti tanto deprecate.

Il sorteggio, però, questo è certo, elimina ogni collegamento tra rappresentanti e rappresentati, ogni possibilità di indirizzo politico-professionale, ogni responsabilità verso la base.

Venti magistrati sorteggiati, privi di mandato e di collegamento con la categoria, si troveranno di fronte a dieci componenti laici scelti dalla maggioranza parlamentare. Il peso della componente politica diventerà schiacciante, non per numero ma per coesione e progettualità.Dunque, altro che riequilibrio!

Peraltro, il sorteggio, pensato come un toccasana, conferma che per i membri laici dei due CSM è palesemente “camuffato” perché, a differenza di quello “secco” tra tutti i magistrati, per i laici si usa un sorteggio “temperato” da liste bloccate pre-selezionate dal Parlamento, trasformando di fatto la scelta in una nomina. Questo crea uno sbilanciamento tra la rappresentanza tecnica e quella politica.Alla politica, evidentemente, piace vincere facile!

L’Alta Corte disciplinare: un tribunale speciale

La separazione della competenza disciplinare dal CSM spezza un equilibrio costituzionale fondamentale. La leva disciplinare è strumento di pressione sull’indipendenza del magistrato, e per questo i Costituenti l’avevano affidata all’organo di autogoverno.

Un’Alta Corte separata, composta in maggioranza da non magistrati, con componenti sorteggiati privi di legittimazione democratica, rappresenta una minaccia diretta all’indipendenza della Magistratura.

Inoltre, le sentenze di questo nuovo giudice speciale non saranno impugnabili in Cassazione, ponendosi in contrasto con l’articolo 111 della Costituzione, che garantisce il ricorso in Cassazione contro tutte le sentenze.

Il settimo comma dell’art. 111 Cost. stabilisce che “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”.

Si priva così la giustizia disciplinare della funzione nomofilattica della Suprema Corte, aprendo la strada a interpretazioni divergenti e arbitrarie.

Peraltro, l’art. 102 Cost. vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali e l’art. 107 Cost. stabilisce che “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura”.

Si pone inoltre un problema di compatibilità con l’art. 102 Cost., che vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, configurandosi l’Alta Corte come un organo giurisdizionale separato dal sistema ordinario della giustizia disciplinare.

Le contraddizioni irrisolte

La riforma – spiace dirlo per la delicatezza del tema –  è costellata di aporie che rivelano l’improvvisazione tecnica. Si separano i CSM per tutelare l’imparzialità del giudice dalla presenza del pubblico ministero, ma nell’Alta Corte disciplinare giudici e pubblici ministeri siedono insieme per giudicare entrambe le categorie. Si elimina l’influenza di sei pubblici ministeri su trenta componenti del CSM, ma si mantiene quella di dieci avvocati.

Si introduce il sorteggio “puro” per i togati ma quello “filtrato” per i laici, creando una disparità di trattamento costituzionalmente ingiustificabile.IL sorteggio “temperato” per i laici crea una asimmetria costituzionalmente rilevante tra le due componenti, violando il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

E, giova osservare che la Corte, avendo riconosciuto la possibilità di sindacato di legittimità costituzionale anche sulle leggi di revisione costituzionale (sentenza n. 1146/1988), ben potrebbe verificare una possibile censura della disparità di trattamento nel sorteggio.

Il povero giudice, alla cui terzietà sarebbe finalizzata l’intera riforma, si ritroverà stretto tra un titolare dell’azione disciplinare che è il vertice della magistratura requirente e un giudice disciplinare composto in maggioranza dalle parti del processo. È questo il rafforzamento dell’imparzialità? Anche qui, alla politica piace vincere facile!

Il destino del pubblico ministero: concentrazione di potere e deriva autoritaria

La riforma non risolve ma aggrava il problema del potere del pubblico ministero. Un CSM di sorteggiati sarà dominato dai procuratori delle grandi procure, che per legge dei grandi numeri forniranno la maggior parte dei componenti estratti.

Il carattere gerarchico e verticistico della magistratura requirente si accentuerà, creando una concentrazione di potere senza precedenti.

Contemporaneamente, la separazione non modificherà il peso mediatico delle indagini preliminari, che dipende da fattori strutturali esterni al processo. Il risultato sarà uno squilibrio ancora maggiore, che porterà inevitabilmente a invocare forme di controllo politico sul pubblico ministero. Come hanno già dichiarato esponenti della maggioranza, la sottomissione del PM al potere esecutivo rappresenta “il necessario completamento di questa riforma”.

La lezione della giurisprudenza costituzionale

La Corte costituzionale ha sempre vigilato sulla qualità dei quesiti referendari, richiedendo chiarezza, omogeneità, univocità. Come stabilito nella giurisprudenza consolidata, i quesiti devono consentire “una scelta libera e consapevole” e non possono vertere “su temi distinti e non omogenei, suscettibili di determinare atteggiamenti differenziati nel corpo elettorale” (Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 1981). Come già evidenziato il disegno politico perseguito dall’attuale maggioranza al governo ha richiesto la modifica di ben sette articoli della Costituzione.

Purtuttavia, questa riforma presenta un aggregato indivisibile di modifiche eterogenee, costringendo l’elettore a un “voto bloccato”, che finisce inevitabilmente per confondere le scelte, ed anche per comprime inevitabilmente la stessa libertà di scelta. La Corte ha osservato che “assai più flessibili e modulabili, invece, sono gli interventi del legislatore” che può apportare “le necessarie modifiche e correzioni” senza sottoporre i cittadini a scelte binarie su questioni complesse.

Conclusione: la posta in gioco

In buona sostanza, questa riforma non migliora la giustizia, ma indebolisce le garanzie di indipendenza della Magistratura costruite dai Costituenti. Dietro la retorica della separazione delle carriere si nasconde un disegno di ridimensionamento del potere giudiziario che avrà conseguenze durature sull’equilibrio democratico del Paese.

Il NO al referendum non è conservazione dell’esistente, ma difesa di un principio costituzionale fondamentale: l’indipendenza della Magistratura come garanzia di tutti i cittadini. Perché in democrazia, quando i poteri si bilanciano, la libertà si rafforza. Quando uno prevale sugli altri, la democrazia si indebolisce!

La scelta è chiara: si vuole una Magistratura indipendente o sottomessa? Una giustizia che garantisce tutti o che serve il potere?

Il referendum costituzionale ci offre l’ultima possibilità di rispondere a queste domande fondamentali per il futuro della nostra democrazia.

*Avvocato cassazionista, docente di discipline giuridiche ed economiche, dirigente sindacale della Gilda Insegnanti della Provincia dell’Aquila, pubblicista di testate giornalistiche giuridiche.