L’AQUILA – Clamoroso annullamento, da parte del Tar Abruzzo, dell’aggiudicazione della gara indetta a novembre 2023 dal valore di 1.289.790 euro per quattro anni, per il servizio di pulizia, igiene e sanificazione ambientale di una quindicina di immobili del Comune dell’Aquila, oltre alle sedi istituzionali e uffici periferici, anche l’auditorium di Renzo Piano, il terminal di Collemaggio e i bagni pubblici.

Il vincitore, il Consorzio stabile Lga service Scarl, con sede a Ciampino, in provincia di Roma, dovrà cedere il passo alla seconda arrivata, senza nuova gara, la Esg srl di Messina, tra le ben cinquanta ditte che hanno partecipato, che aveva contestato con il suo ricorso l’attribuzione dei punteggi, in particolare sul personale impiegato e il monte ore di lavoro offerto.

Tra i subappaltatori del Consorzio stabile Lga service Scarl c’è anche la Puli Service srl dell’Aquila, dell’imprenditore Giampiero Palombella.

La sentenza è arrivata nelle passate settimane da parte del collegio composto da Germana Panzironi, presidente, Mario Gabriele Perpetuini Maria Colagrande, e oltre a dare ragione nel merito alla ricorrente, ha accolto anche la domanda risarcitoria, nella forma dell’ottenimento dell’appalto ordinando “l’inefficacia del contratto e la sostituzione del contraente con l’attuale ricorrente”.

Anche in caso di ricorso al Consiglio di Stato si dovrà procedere al passaggio di consegne.

Il Comune dell’Aquila e la Esg, da quanto si apprende, presenteranno il ricorso al Consiglio di Stato, ed è in discussione se farlo congiuntamente o ciascuno per conto proprio. Va ricordato a tal proposito che il Consiglio di Stato non ha potere di sospendere l’efficacia della sentenza, ma si presume, vista la posta in gioco, di esprimersi con somma urgenza. Inoltre, anche se il Consiglio di Stato dovesse respingere il ricorso, confermando l’appalto alla Esg, resterà l’obbligo, sancito dalle clausole sociali, di mantenere l’attuale personale, compresi i dirigenti.

Il Tar non ha fatto altro che confermare il parere dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, a cui la Esg, prima di andare al Tar, aveva presentato istanza di parere di precontenzioso. E l’Anac le aveva dato ragione, giudicando l’attribuzione dei punteggi “viziata da manifesta incongruità, sproporzione e illogicità”.

Il Comune dell’Aquila, come consente la legge, non si è però adeguato, non essendo il parere Anac vincolante, tirando dritto per la sua strada e confermando l’appalto al Consorzio Stabile Lga service Scarl confermando quanto deciso dalla commissione interna giudicatrice che era composta da Roberto Evangelisti, capodipartimento Ricostruzione, Roberta Guadagnoli e Alessandro Cerbara.

Gli edifici comunali oggetto di pulizia e sanificazione sono palazzo Fibbioni, sede della giunta, palazzo Margherita, sede del consiglio comunale, palazzetto Dei Nobili, le sedi di via Generale Francesco Rossi, via Roma, via Avezzano, via Edoardo Scarfoglio, via Aldo Moro, via XXV Aprile, villa Gioia, compresa la sala consiliare, via Ulisse Nurzia, e ancora anche il terminal bus Lorenzo Natali di Collemaggio, le delegazioni delle frazioni di Paganica e Sassa e i bagni pubblici.

La Esg, con sede a Messina, ha come amministratore unico Antonino Puglisi, messinese, e 195 addetti, specializzata “in pulizia di edifici di importanza primaria” e “raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi”.

La Lga service con sede a Mentana, in provincia di Roma ha come presidente del Cda Sandro Bono, pescarese, ha 179 dipendenti, e tra le molteplici attività di multiservice, ha anche quella della “pulizia generale”.

Entrando nel dettaglio della cronologia degli eventi, la gara è stata indetta dal Comune dell’Aquila nel novembre 2023 per “l’affidamento del servizio di pulizia, igiene e sanificazione ambientale degli immobili comunali” con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e per un importo stimato a 1.289.790,32 euro, esclusa iva.

Il 13 febbraio 2024 è stata effettuata l’apertura delle offerte tecniche ed il successivo 23 luglio dello stesso anno è stata pubblicata la graduatoria definitiva, in cui è risultata che prima classificata la Lga service Scarl, con il punteggio di 91,75 (71 punti offerta tecnica + 20,75 punti offerta economica), seconda classificata la Esg srl, con il punteggio di 91,72 (66,72 punti offerta tecnica + 25 punti offerta economica).

La Esg srl ha così presentato istanza di parere di precontenzioso all’Autorità nazionale anticorruzione, contestando anomalie nell’attribuzione dei punteggi e dunque dell’appalto.

Nello specifico, si contesta il massimo punteggio previsto, 60 punti, per un sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, pur mancando in essa “informazioni inerenti il numero di operatori e il monte ore previsto per la prestazione del servizio”, sostenendo altresì che l’aggiudicatario “non avrebbe considerato il corretto monte orario minimo settimanale, determinando una offerta difforme rispetto ai requisiti richiesti”.

Il 19 febbraio scorso l’Anac ha stabilito nel passaggio saliente del parere che ” l’attribuzione del punteggio da parte della stazione appaltante, ovvero il Comune dell’Aquila, per alcuni sub-criteri dell’offerta tecnica “sia viziata da manifesta incongruità, sproporzione e illogicità in ragione dell’accertata assenza nella proposta progettuale del Consorzio stabile Lga degli elementi utili ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo”.

E dunque risulta “errato il punteggio finale complessivo attribuito al Consorzio stabile Lga Service Scarl e conseguentemente illegittima l’aggiudicazione allo stesso del servizio oggetto di affidamento”, intimando il Comune dell’Aquila ad annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione.

Da parte del Comune dell’Aquila però nessun passo indietro, anzi con una determinazione dirigenziale dell’11 marzo scorso ha adottato il provvedimento con cui, non conformandosi al parere dell’Anac e non ritenendo sussistenti “violazioni, men che meno gravi, del codice”, ha confermato l’aggiudicazione al Consorzio Stabile Lga Service, “alle stesse ed identiche condizioni già oggetto della precedente aggiudicazione”.

La Esg srl a inizio aprile ha dunque fatto ricorso al Tar, difeso dall’avvocato Carmelo Barreca, contro il Comune dell’Aquila, difeso dall’avvocato Raffaella Durante, nei confronti di Lga service, rappresentato dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti e Francesco Aniballi.

Si è costituita in giudizio anche l’Anac, “al solo fine di confermare il parere del precontenzioso non vincolante, non oggetto di impugnativa”.

La linea difensiva del Comune e della società aggiudicataria è stata che la Esg “avrebbe dovuto proporre istanza di parere di precontenzioso e contestualmente anche il ricorso giurisdizionale pena la decadenza del termine utile per il ricorso giurisdizionale”, ovvero che sono scaduti i termini per il ricorso al Tar.

Argomentazione però respinta dai giudici amministrativi, in quanto “il parere di precontenzioso ha natura anticipatoria, finalizzato a prevenire l’insorgenza di eventuali controversie”, e se fosse valida la tesi della Lga service e del Comune, “la procedura di precontenzioso non avrebbe alcun senso, laddove il ricorrente per impedire la ‘decadenza’ fosse costretto comunque ad impugnare in sede giurisdizionale l’altrui aggiudicazione, peraltro rendendo in tal modo inammissibile la stessa istanza di precontenzioso”.

Inoltre, se è vero che la norma consente alla stazioni appaltante di non conformarsi al parere dell’Anac, come appunto ha fatto il Comune dell’Aquila, risulta che “il parere di precontenzioso non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale detto parere viene reso”, e “non può ritenersi che la proposizione della procedura dinanzi all’Anac possa in qualche modo limitare la tutela giurisdizionale dell’operatore economico che si ritiene leso da un provvedimento della procedura di gara”.

Il Tar è entrato dunque nel merito dei punteggi attribuiti, considerando le contestazioni fondate.

Come per l’Anac, anche per il Tar, “la modalità di formulazione dell’offerta tecnica da parte del Consorzio LGA non solo non consentiva, oggettivamente, di attribuire il punteggio massimo, ma si dubita altresì che consentisse anche solo di attribuire un qualsivoglia punteggio, posto che, in particolare, la mancata indicazione del numero degli operatori impiegati e delle ore previste per la prestazione del servizio, con riferimento ai tempi di intervento per ogni singola tipologia di edificio oggetto del servizio, non poteva essere superata mediante alcuna operazione interpretativo-integrativa delle presunte intenzioni dell’offerente giustificabili sotto il cappello motivazionale della discrezionalità tecnica”.

Spiegando altresì che “lo stesso aumento del monte ore settimanali offerto dal Consorzio aggiudicatario non avrebbe potuto in alcun caso essere valutato positivamente quale miglioria del servizio”, e questo perché la Stazione appaltante aveva comunicato di aver aumentato il monte ore previsto da 275 a 317 ore, “con l’evidente conseguenza che le 296,58 ore settimanali, già al momento della formulazione dell’offerta, non potevano più oggettivamente annoverarsi tra le migliorie del servizio, risultando inferiori al dato minimo, seppur solo stimato, dalla Stazione appaltante”.

La formulazione dell’offerta tecnica, quindi, appare indeterminata con correlata incertezza della proposta contrattuale formulata che rende peraltro impossibile la verifica dell’effettiva idoneità della struttura organizzativa del Consorzio in relazione agli obiettivi del servizio, non avendo fornito i dettagli necessari e dunque, non avrebbe dovuto ottenere alcun punteggio, in quanto la sua proposta non rispettava i requisiti espressamente previsti dal criterio.

Da qui la disposizione del risarcimento nella forma del “subentro”.

Il Collegio ritiene infatti che “tale subentro sia possibile e ancora utile per la parte richiedente, in ragione della tipologia di servizio da effettuare, dello stato iniziale di esecuzione del contratto, delle peculiari caratteristiche del servizio e della evidente possibilità per la ricorrente principale di conseguire l’aggiudicazione proprio per la illegittima valutazione dell’offerta della controinteressata, in uno con il fatto che il riscontrato vizio dell’aggiudicazione non comporta, nel caso di specie, l’obbligo di rinnovare la gara”.