AVEZZANO – In caso di risarcimento danni per prestazione lavorativa resa impossibile dalla condotta illegittima dell’amministrazione non si applica la detrazione di emolumenti che derivano da un titolo diverso. A decretare il principio, la Corte d’appello dell’Aquila – sezione lavoro, composta dal presidente Alberto Iachini Bellisarii, dal consigliere Anna Maria Tracanna e dal magistrato Ciro Marsella, che ha redatto la sentenza n. 333 del 13 ottobre 2022.
La docente di un Istituto Comprensivo di Avezzano, era stata pensionata all’età di 65 anni, in applicazione del D.l. Fornero, che aveva elevato l’età massima di permanenza in servizio a 66 anni, agganciandola all’aspettativa di vita (in questo caso, 66 anni e 7 mesi).
La docente, però, si è rivolta allo studio legale dell’avvocato Salvatore Braghini del foro di Avezzano, che ha presentato ricorso presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Avezzano, sul presupposto che, nel caso specifico, vi era stata la violazione del principio di non discriminazione per effetto dell’applicazione del Decreto Legge Fornero, il quale, nello stabilire il nuovo limite ordinamentale, salvaguardava i vecchi requisiti di accesso alla pensione fino al 31 dicembre del 2011.
“Così facendo – spiega il legale – nella fase transitoria, l’applicazione della riforma pensionistica conduceva ad età differenti di collocamento a riposo d’ufficio fra uomini e donne, 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 per le donne”.
Il Tribunale di Avezzano riconosceva la sussistenza della portata discriminatoria della norma transitoria, come interpretata dal Ministero dell’Istruzione alla luce anche di un successivo decreto legge, e ordinava all’amministrazione di mantenerla in servizio per altri due anni, fino al compimento di 66 anni e 7 mesi, ossia alla stessa età di pensionamento d’ufficio dei colleghi di sesso maschile. Ma i tempi della causa non consentivano alla docente la tempestiva reintegra in servizio, che avveniva dopo un anno circa, periodo in cui la donna aveva percepito la pensione.
L’INPS, alla luce dell’illegittimità del pensionamento, richiedeva alla docente, tornata in servizio, ben 25.825,15 euro, pari ai ratei pensionistici percepiti prima della riassunzione, gettando nello sconforto la lavoratrice.
Il legale della donna, quindi, ha presentato un nuovo ricorso per chiedere il risarcimento del danno per il periodo in cui la lavoratrice non aveva potuto prestare l’attività lavorativa a causa dell’illegittimo pensionamento. Il Giudice del lavoro di Avezzano, ha dichiarato sì il diritto della docente a permanere in servizio per due anni, ma portando in detrazione l’importo dei ratei pensionistici nel frattempo percepiti.
Di qui il ricorso in appello, per chiedere il risarcimento di 12 mensilità, senza detrazione degli emolumenti della pensione.
La Corte d’Appello dell’Aquila ha ritenuto pienamente fondata la richiesta azionata dal legale, stabilendo che il principio secondo il quale, nel determinare l’ammontare del danno, occorre calcolare anche gli eventuali vantaggi che trovino origine nello stesso atto che ha prodotto il danno (c.d. compensatio lucri cum damno), “è operante solo quando il pregiudizio e l’incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto costitutivo, sicché se ad alleviare le conseguenze dannose subentra un beneficio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore del danno, di tale beneficio non può tenersi conto nella liquidazione del danno, profilandosi in tale caso un rapporto di mera occasionalità che non può giustificare la riduzione del risarcimento”.
In altre parole – commenta l’avvocato Braghini – “la pensione è un diritto acquisito per il servizio prestato, che discende da un ‘titolo’ diverso dal risarcimento del danno, correlato alla condotta discriminatoria dell’amministrazione per età e per genere”.






