ROMA – Un bambino separato dalla madre a sedici giorni dalla nascita e un provvedimento giudiziario per il suo rientro in famiglia rimasto a lungo senza esecuzione.
È la vicenda da cui prende origine la nuova condanna dell’Italia pronunciata l’8 ottobre scorso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
I giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, individuando nel funzionamento del sistema italiano di protezione dei minori criticità che vanno oltre il singolo caso.
La sentenza, relativa al ricorso L.Z. e D.Z. contro Italia, mette in discussione soprattutto l’effettiva applicazione delle decisioni dei tribunali. Secondo la Corte, i ritardi nell’organizzazione degli incontri tra genitori e figli, insieme a una vigilanza insufficiente sull’attività dei servizi sociali, possono determinare separazioni prolungate e compromettere la possibilità di ricostruire i rapporti familiari.
Il trascorrere del tempo rischia così di trasformare una misura temporanea in una situazione di fatto difficilmente reversibile.
Per superare queste carenze, Strasburgo indica la necessità di interventi sul piano normativo e organizzativo.
Tra le priorità figurano l’attuazione della riforma Cartabia, con il nuovo assetto della giustizia minorile e familiare, e della legge 37 del 2026, che interviene anche per prevenire conflitti di interesse nel settore degli affidamenti.
La Corte sollecita inoltre una più chiara attribuzione delle responsabilità ai servizi sociali, verifiche regolari sul loro operato, percorsi formativi specifici per magistrati e operatori e strumenti capaci di assicurare l’esecuzione tempestiva delle decisioni giudiziarie, comprese quelle sul rientro dei bambini nelle famiglie d’origine.
La pronuncia ha suscitato la reazione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, che ha ricordato di aver già segnalato ripetutamente le difficoltà evidenziate dai giudici europei.
Per la garante, il ricorso all’allontanamento deve essere circoscritto ai casi di effettiva necessità e accompagnato da limiti temporali definiti.
Terragni richiama inoltre l’importanza di distinguere le situazioni di violenza domestica dalla semplice conflittualità tra genitori, contestando l’impiego di teorie prive di fondamento scientifico come l’alienazione parentale.
“Chi va allontanato è il maltrattante, non il minore”, sottolinea la garante.
Le questioni affrontate dalla Corte trovano riscontro anche nelle iniziative promosse dall’Autorità, tra cui il vademecum dedicato alle procedure di prelevamento dei minori e l’Agenda dei diritti 2026, presentata il 30 settembre. Il nodo centrale resta la capacità delle istituzioni di assicurare che i provvedimenti adottati a tutela dei bambini vengano applicati concretamente, senza ritardi tali da pregiudicare la continuità dei legami familiari.






