PESCARA – Una proroga di sette anni per lo sfruttamento di una cava a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, a cui la Regione Abruzzo ha dato un parere positivo. Un ricorso al Tar in cui si sostiene che il titolare,  avrebbe “commesso irregolarità continuando a scavare in parti della collina dove non avrebbe potuto, e avrebbe utilizzato per anni “scarti di produzione, i fanghi essiccati, per il riempimento di ripristino, nonostante il parere contrario della commissione di Valutazione impatto ambientale (Via)”.

Una autorizzazione per di più che sarebbe, a detta dei ricorrenti, lacunosa per molti altri punti di vista, e in presunta assenza di una istruttoria sulla programmazione dei metri cubi da poter estrarre.

E il quadro che emerge, in un settore in attesa da anni di un nuovo piano regionale, e spesso sotto i riflettori per le opposizioni delle comunità locali ai vari progetti, che emerge da un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’11 novembre, da parte dei gestori di un agriturismo, assistiti dall’avvocato Claudio Di Tonno, del foro di Pescara, tra i massimi esperti nazionali in materia di attività estrattiva, con la richiesta dell’immediata chiusura e successivo ripristino ambientale della cava Cecalupo dell’imprenditore Guerrino Marrone.

Una cava attiva dal  giugno del 2009 e della durata di dieci anni, dunque scaduta a giugno 2019, che a luglio 2020 ha ottenuto però il via libera alla proroga di sette anni con un conferenza dei servizi  dell’ufficio Risorse del territorio e attività estrattive della regione, guidato dal  dirigente Salvatore Corroppolo, e che ha anche detto sì ad una richiesta di variante presentata dalla ditta.

Il Comune ancora non ha però dato il via libera definitivo alla proroga dell’attività, visto anche il contenzioso in corso.

Una autorizzazione che per i ricorrenti è “illegittima” per più di un motivo.

Innanzitutto perché, il 23 dicembre 2020, dunque scaduta la concessione, i controlli dei Carabinieri Forestali, si ricorda nello stesso ricorso, hanno riscontrato “plurime violazioni nella conduzione dell’attività di coltivazione” della cava.

In particolare relative “all’escavazione di un lotto successivo senza previo accertamento da parte dell’organo di vigilanza del regolare ripristino del lotto precedente”.

E’ scattata dunque la sospensione dei lavori, e da parte sua la Regione ha ordinato a Marrone di provvedere entro 60 giorni al ripristino di quanto scavato.

I Carabinieri Forestali, però, il 10 gennaio 2020, hanno accertato che la ditta stava proseguendo nei lavori, “nonostante la sospensione”. Il giorno seguente  Marrone ha fatto  istanza al fine di ottenere una variante al progetto presentato in sede di richiesta dell’autorizzazione  del 2009  per quanto attiene la parte relativa al recupero ambientale.

Ebbene, osserva l’avvocato Di Tonno nel ricorso, per la legge regionale 54 del 1983 una proroga dell’autorizzazione può essere concessa, solo se c’è “l’osservanza delle norme previste per il rilascio dei provvedimenti autorizzazione”, e che “il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento”.

Dunque contestano i ricorrenti, la Regione non avrebbe in nessun modo concedere la proroga, proprio per le irregolarità riscontrate dalla Forestale.

Altra contestazione nel ricorso è che nel progetto redatto in occasione della richiesta di autorizzazione del 2009 veniva specificato dalla ditta che “il ripristino ambientale sarebbe stato realizzato (anche) mediante l’impiego di “fanghi essiccati con lavaggio degli inerti stessi restituiti dall’impianto di dragaggio”, ovvero dal materiale di risulta del lavaggio della ghiaia estratta, “per un volume di 132.000 metri cubi”.

Per rendere possibile questa operazione infatti  “sono state realizzate tre grandi vasche adiacenti di dimensioni per ogni vasca pari a metri 26 per 16 metri”.

Si osserva però nel ricorso che la Via della Regione Abruzzo, che aveva rilasciato parere favorevole al primo progetto di coltivazione della cava, nell’ottobre 2014, aveva prescritto che “per il tombamento si esclude l’utilizzo dei fanghi essiccati che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle leggi in materia.”

Del resto una sentenza del 2013 della Cassazione ha stabilito che “sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dalla sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura, cosicché l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro ammasso, smaltimento, deposito, discarica è regolato dalla disciplina generale”.

Nel ricorso si afferma dunque che l’attività estrattiva “non ha rispettato puntualmente gli
obblighi imposti dal provvedimento autorizzatorio ma addirittura avrebbe attuato una condotta avente un profilo illecito”.

Un “illecito” che potrebbe “essere legittimato anche per il futuro, con l’accoglimento della proroga”.

La Regione nel dare parere positivo alla proroga non avrebbe invece tenuto conto di queste circostanze
e “non risulta effettuato alcun accertamento e valutazione in ordine ai volumi di materiale estratto, di quelli effettivamente impiegati per il ripristino né di quelli definiti di scarto né, del pari, alcuna istruttoria risulta compiuta circa i volumi ancora da estrarre e di quelli da reimpiegare”.

Sotto accusa anche il progetto di variante proposto dalla ditta, dove “non vengono indicati i volumi da movimentare ed in particolare quelli relativi al materiale da prelevare sul lotto 4, i volumi del materiale destinato ad essere prelevato dai lotti 5 e 6 e da reimpiegare per il ritombamento di tali lotti, non vengono indicate le superfici interessate all’operazione”.

“Ciò che appare evidente è che tale modalità di ripristino determinerebbe, una gravissima accentuazione della pendenza dell’area stimata intorno al 20-30%”, mentre l’area interessata alla cava presentava originariamente una pendenza media del 6%.

Ad essere contestata radicalmente è infine, dal punto di vista formale e sostanziale,  l’istruttoria della Regione nel suo complesso.

Ricevuta a gennaio 2020 la richiesta di variante relativa ad alcuni lotti da Marrone, subito dopo l’ordine di sospensione dei lavori, la Regione ha prima indetto una apposita conferenza dei Servizi in forma semplificata per il 25 febbraio 2020.

Il Comune di Loreto Aprutino ha fatto però rilevare “l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’istanza di variante” e, quindi il Servizio attività estrattive a rinviato la conferenza dei servizi a data da destinarsi, e che poi si è tenuta a luglio dello stesso anno.

Ma si osserva nel ricorso: “la Conferenza dei Servizi decisoria già disposta con nota del 28 gennaio 2020 non si era mai conclusa. In particolare, non risultano indicati termini e modalità di acquisizione pareri, nulla-osta o comunque atti di assenso e/o dissenso; non risultano riportati i contenuti di tali atti”.

E comunque nella conferenza non si precisa “quali e di che tipo sono state le eventuali condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte”.

Nel concedere la proroga si afferma che “la volumetria di materia utile ancora estraibile risulta pari a 236.500 metri cubi per l’intera durata dell’attività”, per una quantità annua estraibile pari a 35.833 metri cubi.

Si osserva dunque: come può l’Amministrazione ritenere che il materiale utile ancora estraibile sia pari a 236.500 mc resta un mistero non avendo compiuto nemmeno un semplice riscontro tra materiale estraibile autorizzato e quello effettivamente estratto”

Si stabilisce infine che “dovrà essere la stessa ditta a verificare a proprie spese il rispetto del programma di estrazione e ripristino”, e comunicarle a Regione e Comune.

Una prescrizione bollata nel ricorso come di “assoluta originalità”, vista  “l’attribuzione al vigilato dei poteri di “vigilanza”, mentre “l’attività di vigilanza e controllo ….deve seguire un piano di monitoraggio, proposto dall’impresa estrattiva, che deve essere contenuto nella documentazione allegata all’istanza di autorizzazione. E il piano deve essere “adottato nell’ambito della conferenza dei servizi”. (Red)