L’AQUILA – Licenziata ad aprile 2025 dalla Asl provinciale dell’Aquila per la “forte conflittualità, con numerose vertenze aperte contro l’azienda.

Reintegrata con una sentenza del giudice del Lavoro, Riccardo Ionta, con una sentenza di giovedì scorso, e questo perché l’iter disciplinare ha sforato i tempi previsti dalla legge, con l’azienda sanitaria che deve ora pagare il risarcimento per gli 11 mesi senza stipendio, per svariate migliaia di euro, oltre alle spese processuali.

Protagonista della clamorosa e ingarbugliata vicenda è la dirigente del settore Amministrazione, controllo e monitoraggio delle strutture accreditate, Paola Oddi, stimata dirigente di lungo corso, originaria di Trasacco, dal 2021 a metà 2024 andata in Regione Abruzzo a ricoprire l’incarico dirigente del Servizio di segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e comunicazione del presidente Marco Marsilio, di Fdi, e ancora prima funzionario dell’Avvocatura regionale ed ex collaboratrice del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Forza Italia.

Una vicenda che si è scatenata quando era ancora manager Ferdinando Romano, in carica fino a giugno 2025, ora direttore dell’ospedale Tor Vergata di Roma. Solo una delle situazioni – emerge da fonti vicine ai vertici – che si ritrova ora sul groppone il nuovo manager, Paolo Costanzi, nominato a inizio settembre.

A motivare il licenziamento, si legge nella stessa sentenza, “le plurime controversie lavoristiche”, che vedevano contrapposta Oddi alla Asl di cui è dipendente, e “la forte conflittualità del rapporto di lavoro in  corso”, conflittualità valutata come “capace di intralciare il buon andamento dell’Ufficio”, questo nel corso degli anni, e in particolare Oddi è stata per così dire “puntata” in particolare per aver contestato la legittimità dell’iter del bando per il conferimento dell’incarico dirigenziale di direttore della Uoc Affari generali e legali, indetto a maggio 2024, a cui la stessa Oddi aveva partecipato.

Il giudice non è entrato nel merito, ma ha annullato il licenziamento e ordinato il reintegro di Oddi, perché in base alla norma nazionale tra la segnalazione della presunta infrazione, arrivata il 6 dicembre 2024, e il primo atto dell’Ufficio procedimenti disciplinari (Udp) del 13 gennaio 2025, si è andati oltre i 30 giorni previsti “tassativamente” dalla legge.  

Come detto Oddi aveva partecipato al bando per la direzione della Uoc Affari generali e legali indetto a maggio 2024, ma ha contestato i criteri di selezione della commissione giudicatrice tanto che il 3 settembre 2024 Oddi, “firmandosi come dirigente, ha inviato una mail, destinata ai  soggetti che avevano comunicato la disponibilità a comporre la Commissione di selezione e alla Procura  di Avezzano, sollecitandoli a revocare la disponibilità in ragione di asserite illegittimità della procedura selettiva”.

Mail che è finita sul tavolo del dirigente dell’Uoc del Personale, Alessia Valentina Parlatore, e poi subito su quello del direttore generale Romano che il il 6 dicembre ha dunque trasmesso la nota informativa all’Ufficio procedimenti disciplinari, presieduto da Franco Marinangeli, e con segretaria Sandra Cesareo.

L’Udp si è riunito per affrontare la questione solo il 23 dicembre, ma si è astenuta la componente dell’organismo Andreina Gabini, come pure il componente supplente, Michela Terra, entrambi avvocati.

Stessa decisione da parte del sostituto Fabrizio Andreassi. Il 3 gennaio è stato individuato come nuovo sostituto Mauro Tursini, che però ha chiesto tempo per studiarsi le carte.

E così l’Udp solo il 13 gennaio 2025 ha potuto notificare a Oddi, come prevede la legge, la contestazione disciplinare.

La delibera del licenziamento disciplinare senza preavviso dell’Udp è arrivata poi 14 aprile e il giorno seguente la Direzione generale ha approvato la delibera di licenziamento.

Contro di essa Oddi, assistita dall’avvocato Caterina Vignini, si è rivolta al giudice del Lavoro. Ad assistere la Asl l’avvocato Luciano Bontempo, ex consigliere comunale dell’Aquila dell’Udc, poi passato alla Lega. 

Oddi ha contestato le tempistiche oltre i limiti della delibera di licenziamento per motivi disciplinari, fissati dal decreto legge 165 del 2001, per il quale “l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni  decorrenti dal ricevimento della  segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca  l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa”.

Poi, “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, conclude il procedimento, con l’atto di  archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito”.

Tempistiche che effettivamente non sono state rispettate, ha sentenziato il giudice del lavoro, in quanto la segnalazione all’Ufficio procedimenti disciplinari è arrivata il 6 dicembre, e in essa “la  notizia di infrazione risulta completa ai fini della valutazione disciplinare in quanto contiene  tutti gli elementi necessari”. Fissando al 6 dicembre l’avvio dell’iter risultano dunque sforati i 30 giorni fissati dalla legge per convocare la persona interessata, essendo questo avvenuto come visto solo il 13 gennaio. 

Il giudice ha dunque respinto le controdeduzioni della Asl, ovvero che il termine di legge non è “perentorio”, bensì “ordinatorio”, e che il relativo decorso “non implica, se inosservato, la  decadenza dall’azione disciplinare”. Non ha retto nemmeno l’argomentazione secondo la quale l’Udp ha in realtà acquisito la piena conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti soltanto il 13 gennaio, quando ha ricevuto una relazione completa e circostanziata in merito alle azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere da Oddi nei confronti dell’Azienda.

Per il giudice tutto il materiale utile per avviare la pratica era infatti in possesso dell’Ufficio già dal 6 dicembre. 

In conclusione, il giudice del lavoro ha dichiarato nullo il licenziamento e ha condannato la Asl alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal  giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e infine ha condannato la Asl al pagamento delle spese di giudizio per 5.912 euro, oltre accessori dovuti per legge. Filippo Tronca