L’AQUILA – La Cassazione ha annullato la conferma della Corte di appello a 2 anni di carcere, (in analogia con l’identico verdetto del tribunale dell’Aquila), per una ricettazione di 200mila euro, somma che per i giudici era di provenienza illecita, a carico di una donna M.C. di origine laziale, 47 anni, la quale ora avrà diritto a un nuovo processo per fatti che si riferiscono a oltre 10 anni fa. Si terrà davanti alla Corte di appello di Perugia che dovrà tener conto delle indicazioni della Suprema corte.
“La Corte d’appello de L’Aquila”, si legge nella motivazione, “ha elencato gli elementi da reputarsi significativi della “sicura” provenienza delittuosa del denaro ovvero: l’elevato ammontare della somma, l’essere essa “confezionata” in mazzette occultate in una busta della spesa; il contestuale possesso di cinque cellulari di cui uno intestato a tale Rana Sajid Ali, persona verosimilmente inesistente; la disponibilità di sei blocchetti di assegni e di sei “token” relativi a conti correnti intestati a società non riconducibili alla imputata; i giudici di secondo grado hanno inoltre valorizzato la mancanza di giustificazioni plausibili addotte a sostegno della lecita disponibilità di un così ingente importo di denaro in contanti e l’incompatibilità della versione fornita rispetto ai redditi da costei percepiti nel periodo intercorrente tra il 2012 ed il 2018 pari a complessivi euro 86.845,04 nell’arco di tempo. Hanno perciò concluso nel senso della “… provenienza delittuosa del denaro, verosimilmente da reati tributari, alla luce delle prove logiche anzidette e degli indicatori menzionati dalla Cassazione nelle sentenze richiamate. Trattasi di una motivazione non corretta in diritto e, comunque, del tutto inadeguata a dar conto del presupposto indefettibile del delitto di ricettazione, ovvero l’origine illecita (da delitto ovvero, oggi, anche da contravvenzione) della “res”.
“Nel caso di specie”, si legge ancora nella motivazione, “non può non evidenziarsi che sia la contestazione che, anche, la motivazione sopra riportata, nel far riferimento ad una “presumibile” derivazione del denaro da evasione fiscale, non hanno nemmeno potuto individuare l’autore del reato fiscale “presupposto” rispetto a quello di ricettazione ascritto alla odierna ricorrente e che, alla luce della “clausola di riserva” contenuta nell’art. 648 cod. pen., non poteva evidentemente identificarsi nella stessa M.C. Le considerazioni su esposte impongono, perciò, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Perugia”.




