PESCARA – “Vista la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid19, il DL Rilancio n. 34/2020 – all’art. 24 – ha previsto che, per i contribuenti che ne abbiano i requisiti, non è dovuto il versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 e non è dovuta la prima rata dell’acconto Irap per l’anno 2020. Con notevole ritardo rispetto alla predisposizione del modello Irap 2020 e dei versamenti delle imposte, in data 20/08/2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 25/E fornendo dei chiarimenti che impattano sul calcolo del beneficio e sulla compilazione del modello stesso”.
A precisarlo è il commercialista di Pescara, Luca Orsini, secondo il quale “tali chiarimenti inevitabilmente impatteranno anche su dichiarativi già predisposti ed inviati”.
“L’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato – aggiunge il commercialista – che, nel caso di credito Irap risultante dalla precedente dichiarazione e non ancora compensato, il saldo Irap oggetto dell’agevolazione riguardante l’anno 2019 dovrà essere calcolato al lordo di tale credito. La ratio della prassi in questione è non creare alcuna disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno utilizzato il credito Irap e coloro che non lo hanno ancora utilizzato”.




