L’AQUILA – Continua l’opera di “demolizione” da parte del governo del (fragile?) muro legislativo che la Regione Abruzzo ha costruito contro la realizzazione di un metanodotto Snam che passerebbe in larga parte nelle viscere di un territorio ad alto rischio sismico.

Un primo colpo è già stato assestato poche settimane fa con l’impugnazione di una legge regionale del 2012 che vietava il passaggio di gasdotti, della quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità tra le polemiche.

Ora arriva il bis, con l’opposizione a un’altra legge, la numero 14 del 7 giugno 2013, che vieta la localizzazione di centrali di compressione a gas. Il motivo sempre lo stesso, sul tema dell’energia la Regione non può fare da sé ma deve legiferare assieme allo Stato.

L’esecutivo guidato da Enrico Letta ha deliberato l’impugnativa della norma che impedisce la localizzazione della stazione di pompaggio del gas metano in aree sismiche.

Anche questa legge, come quella già dichiarata illegittima, è stata emanata per rispondere alle proteste dei comitati che sono contro il “tubone” e la sua stazione di pompaggio, che, secondo il maxi progetto Snam, sarebbe localizzata nel territorio del comune di Sulmona (L’Aquila).

Nelle motivazioni il governo ricorda la recentissima sentenza della Consulta che ha cancellato la norma simile regionale che impediva tout court la realizzazione del metanodotto nelle aree sismiche.

Il governo ritiene che le motivazioni per la censura della norma regionale siano esattamente le stesse.

Adesso si dovranno aspettare i tempi della Corte Costituzionale e l’ufficializzazione degli esiti, certo è che sembra abbastanza facile ipotizzare l’esito di incostituzionalità anche per questa norma, a meno che la Regione non riesca a ribaltare l’orientamento nella fase della costituzione in giudizio e del dibattimento.

A tal proposito va ricordato che nel caso dell’altra ci sono state furiose polemiche tra il vice presidente del Consiglio regionale Giovanni D’Amico, uno dei promotori, e il presidente della Regione, Gianni Chiodi.

Il governatore ha sbottato ad AbruzzoWeb che la legge “era stata approvata per compiacere le pressioni, che fosse incostituzionale lo sapevano tutti, anche chi l’ha presentata”, incassando la replica dell’altro: “ha deciso di non costituirsi in giudizio a difesa di quanto legiferato, e non è la prima volta”. Alberto Orsini

LE MOTIVAZIONI DEL GOVERNO

La legge Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’art. 2 , che inserisce l’art.1 ter alla l.r. 1° marzo 2008, n. 2 (localizzazione e realizzazione delle centrali di compressione a gas).

Tale norma testualmente recita: “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

La previsione regionale dunque subordina la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas ad uno “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

La disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientra nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, assegnata dall’articolo 117, comma terzo della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente Stato/Regioni.

Nell’esercizio della sua potestà legislativa, lo Stato ha fissato i principi fondamentali in materia di localizzazione di impianti energetici con la l. 23 agosto 2004, n. 239 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”).

Tale legge determina, altresì, quelle disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della disciplina comunitaria.

L’art. 1, co. 4, di tale legge prevede che “Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: (…) d) l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;” nonché “f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (…)”.

L’art. 1, co. 3, l. n. 239/2004, inoltre, chiarisce che il conseguimento dei suddetti obiettivi generali di politica energetica è assicurato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali.

In particolare, secondo il co. 7 dello stesso articolo, spetta allo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” (lettera g), e allo Stato “l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti” (co. 8, lett. b), n. 2).

Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuiscono nella materia di cui si tratta un potere autorizzatorio allo Stato, riconoscendo quindi all’amministrazione statale “una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale” a fronte di esigenze di carattere unitario.

Il necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate è attuato dal D.P.R. 327/2001 mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dall’intesa in senso “forte”, la quale assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali.

La disposizione regionale in esame, subordinando la realizzazione e la localizzazione di centrali di compressione a gas ad uno previo “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio” detta una disciplina di dettaglio che finisce per porre limiti stringenti alla localizzazione di oleodotti e gasdotti di interesse nazionale e ne impedisce di fatto la realizzazione su larga scala. Pertanto, si pone in contrasto con i principi generali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della l. 239/2004, sopra brevemente richiamati, ed in violazione dell’art. 117, co. 3 della Costituzione.