L’AQUILA – Leggi approvate dalla Regione, che però sono di “competenza statale”, oppure “senza copertura”, o che introducendo proroghe senza giustificato motivo, o prevedendo criteri “discriminatori”, e contraddittori.
Per questa pluralità di motivi, il consiglio dei ministri nella seduta di lunedì che ha approvato le misure del “Cura Italia”, con gli aiuti economici per far fronte all’emergenza coronavirus, ha impugnato davanti alla Corte costituzionale 7 articoli della legge di bilancio 2020, la prima del centrodestra di Marco Marsilio, approvata nella notte del 28 dicembre.
Ad essere prese di mira le norme sulla proroga della possibilità di rendere abitabili i sottotetti, gli stanziamenti per i Paesi dipinti e la Polizia locale, un provvedimento sulla rendicontazione degli enti partecipati, e soprattutto due articoli relativi a leggi fortemente volute dalla Lega, azionista della maggioranza, con 10 consiglieri e 4 assessori, una sul contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, l’altra per il sostegno ai genitori separati.
Tanto che, dopo un braccio di ferro con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia, la Lega ha forzato la mano e ha inserito nel bilancio queste ed altre leggi con relative somme, mediante un “pizzino”, un foglio scritto a mano, allegato nella seduta di Giunta del 12 dicembre, al testo della manovra approvato nella riunione di due giorni prima.
Iter irrituale che ha scatenato le ire delle opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 stelle, che poi in aula hanno lanciato bordate anche contro il maxi-emendamento del centrodestra con finanziamenti a pioggia per circa 100 comuni, associazioni culturali, infrastrutture sportive e non, eventi, manifestazioni dal valore di circa 4 milioni di euro.
Ricevuta la non certo bella notizia, il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, Forza Italia, ha annunciato che “ci si sta attivando per apportare nuove modifiche alle parti contestate della norma, in un’ottica di collaborazione e nel tentativo di evitare il contenzioso istituzionale”. E da quanto si apprende gli uffici sono già al lavoro. Nel bel mezzo di una pandemia, sarebbe del resto a dir poco inopportuno mettersi ad aprire un contenzioso con la Corte Costituzionale.
Il capogruppo del Partito democratico, Silvio Paolucci, non ha risparmiato bordate “sull’esito scontato e annunciato per una legge di bilancio pessima”, ma ha garantito spirito collaborativo per le “opportune” modifiche”.
Il capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale, ha tenuto a sottolineare che “i rilievi del Governo sono limitati ad alcuni aspetti formali, ovviamente tutte le norme di spesa sono salve ed il Governo regionale può procedere spedito all’attuazione della finanziaria”, il cui impianto, comprese leggi leghiste.
Venendo dunque al dettaglio dell’impugnativa del governo, primo articolo ad essere contestato è il numero 10, “Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica”, che introduce una deroga alla possibilità di rendere abitabili i sottotetti, estendo l’efficacia della norma approvata nel 2011, alla data del 31 dicembre 2019.
Argomenta dunque il governo: quell’articolo “potrebbe consentire la regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con limiti e prescrizioni di riferimento, dando corpo a un intervento che esula dalle competenze regionali”.
Norma in contrasto, per di più, con varie sentenze della Corte costituzionale, per la quale, semplificando, “la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza”.
Infine, sostiene il governo, “le predette disposizioni risultano incompatibili con la disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quindi con la potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato”.
Secondo articolo impugnato, è il numero 40, che riguarda il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, uno dei provvedimenti che la Lega ha fatto a forza arrivare in aula attaverso il ‘’pizzino”.
Peccato che però, contesta il governo, la norma limita l’accesso ai contributi volti ad aver parte attiva nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione, “ai soli enti costituiti in forma di associazione di promozione sociale, compiendo quindi una discriminazione tra soggetti aventi differente assetto organizzativo o qualificazione ma operanti nel medesimo settore, ovvero svolgendo le medesime attività di “interesse generale”.
Seconda “discriminazione” contenuta nella legge è che si consente “la partecipazione ai bandi di finanziamento non a tutte le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio della regione Abruzzo, ma solo a quelle iscritte nel registro regionale, escludendo quindi le eventuali associazioni di promozioni sociali iscritte al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale”. La legge dunque non è in linea con la normativa nazionale del settore.
A cadere sotto la mannaia del Governo anche l’articolo 42, “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori”, altra norma voluta dalla Lega e inserita nel pizzino.
In particolare viene contestata l’esclusione “dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi preisti dal presente articolo, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nonché per i delitti di cui agli articoli 570, 570-bis e 572 del codice penale”.
Per il governo, dunque, la norma, “accomunando in maniera indifferenziata l’intero novero dei reati contro la persona, appare – invero – estremamente generica, dal momento che finisce per riservare il medesimo trattamento giuridico a fattispecie di reato grandemente eterogenee, che il legislatore nazionale ha inteso caratterizzare e graduare, prevedendo anche rilevanti differenze di pena”.
Assimilando insomma “reati di grande allarme sociale ad altri di gran lunga più tenui, che per di più possono essere maturati in contesti diversi dall’ambito familiare”. Ad esempio il reato di diffamazione, o violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza, vengono parificati alll’omicidio aggravato e alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.
C’è poi l’articolo 18, che autorizza e disciplina l’esercizio provvisorio degli organismi ed enti strumentali della regione, su cui però l’ente regionale non ha podestà legislativa, che è ad esclusivo appannaggio dello Stato, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Lo stesso dicasi per l’articolo 19, che disciplina i termini per l’approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali.
“Al riguardo, si rappresenta – scrive il governo – che la regione, con riferimento agli organismi strumentali, ha soltanto la facoltà di dare indicazioni sul termine di invio dei rendiconti”, e non ha potestà legislativa in materia.
Ultimi due articoli contestati sono l’articolo 22 che prevede interventi in materia di polizia locale, i cui oneri, quantificati per gli esercizi 2020-2022 in 80.000 euro annui, che non trovano però copertura finanziaria in bilancio, violando così dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Stesso discorso per l’articolo 25: la norma prevede la costituzione di un fondo straordinario per la promozione del patrimonio artistico dei “Paesi Dipinti” e “Paese Affrescato”, quantificato in 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020-2022. Anche qui senza copertura.





