L’AQUILA – Scatta da domani la Fase 2 dell’emergenza coronavirus: oltre 4 milioni di lavoratori torneranno in attività, con la riapertura di importanti settori quali il manifatturiero, le costruzioni, l’intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso.
Di questi, calcola la fondazione Consulenti del lavoro, sono abruzzesi 303 mila, pari al 62 del per cento del totale nella forza lavorativa della regione.
Entrano poi in vigore dalla mezzanotte nuove regole meno stringenti per spostamenti e attività consentite per tutti i cittadini, stremati da un lockdown che dura dall’8 marzo.
Parallelamente c’è grande attesa per il pacchetto di misure per far fronte alla devastante crisi economica causata dal coronavirus, contenute in bozza nel decreto legge ancora allo studio del governo e che andrà sul tavolo del Consiglio dei ministri nei prossimi giorni.
A dire cosa si potrà e non potrà fare, sono le nuove regole introdotte sia dal Decreto del presidenze del Consiglio, Giuseppe Conte del 26 aprile e le ordinanze 30 e 32 della Regione Abruzzo, firmate dal presidente Marco Marsilio. Tra le novità più importanti la possibilità di far visita a coniugi, conviventi, partner delle unioni civili, parenti fino al sesto grado, affini fino al quarto grado come i cugini del coniuge. E a persone “legate da uno stabile legame affettivo”, come i fidanzati ma non, precisano fonti di governo, gli amici.
Via libera anche all’attività motoria non solo nei pressi della propria abitazione e nei parchi ma resta chiaro che non si può uscire dalla propria regione, se non – una volta sola – per tornare nella propria residenza o domicilio, se per il lockdown si era rimasti bloccati altrove. In Abruzzo si potrà raggiungere le seconde case, ma con rientro in giornata.
Altra novità è rappresentata anche dall’obbligatorietà, sull’intero territorio nazionale, di “usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Resta inteso che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per quanto riguarda il pacchetto delle misure a sostegno a famiglie e imprese, è previsto innazitutto un periodo di sospensione per i licenziamenti da 60 giorni a 5 mesi. Introduzione di un reddito di emergenza (Rem), fino a 800 euro al mese, con contestuale allargamento della platea per il reddito di cittadinanza, e ancora rinnovo e aumento del bonus a partite Iva e autonomi con innalzamento fino a 1.000 euro, rispetto ai 600 euro percepiti a marzo.
“Entriamo nella ‘fase due’ dell’emergenza, grazie al poderoso sforzo collettivo. Questa nuova fase ci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un ‘liberi tutti'”, ha detto il premier Conte in un’intervista a La Stampa in cui chiede di evitare “gesti di disattenzione o, peggio, un’opera di rimozione collettiva. Il virus continua a circolare tra noi, siamo ancora in piena pandemia”. Ed escude che sarà varata una tassa patrimoniale sui redditi alti.
Gli spostamenti
Dalla mezzanotte di oggi sono consentiti gli spostamenti – sempre con autocertificazione – all’interno della regione, oltre che per motivi di lavoro, di salute, necessità, anche per far visita ai congiunti. Gli spostamenti fuori regione sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute, urgenza. Permesso il rientro da altra regione o dall’estero al proprio domicilio, abitazione o residenza. In Abruzzo come impone la delibera di oggi di Marsilio chi rientra dovra’ misurarsi la febbre per 15 giorni e comunicare l’eventuale superamento della temperatura di 37.5. E dovra’ indossare la mascherina anche all’aperto.
In Abruzzo sarà anche consentito lo spostamento, con rientro obbligatorio in giornata nella seconda casa. Lo spostamento dovrà essere però “individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni”.
Incontrare i congiunti
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Passeggiare e fare la spesa
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.
Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.
Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.
Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. In Abruzzo l’ordinanza regionale consente anche lo svolgimento «in forma amatoriale del taglio del bosco» per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare
In Abruzzo via libera a numerose attività sportive
In Abruzzo, ai residenti o alle persone con domicilio nel territorio regionale, sono consentiti dalle 6 alle 20 gli allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa o kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno (purché siano mantenute le distanze di sicurezza).
Per le attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce.
Sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo.
Ammesse in Abruzzo anche le passeggiate a cavallo, ma solo ed esclusivamente in forma individuale. Consentiti ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, le discipline cinowork e sleddog.
Due passeggeri in auto e moto
In Abruzzo per gli spostamenti in auto, sono permessi quelli con più di un passeggero, «di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che sia residente con il guidatore. Stesse condizioni sono previste per le moto: si può andare in due se il passeggero risiede con chi guida.
Le regole per gli esercizi commerciali
Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.
È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
Pasti da asporto
Alle attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito in Abruzzo la riapertura ai clienti per il ritiro del pasto da asporto, fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Anche nei giorni festivi è possibile l’asporto in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio “drive”).
Lauree univeristarie
Potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
Colf, badanti e babysitter
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
Reddito di emergenza
“È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato ‘Rem’, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. È erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio.
Questi i requisiti per potervi accedere: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ad euro 15.000.
“Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, “il Rem puo’ essere richiesto ad integrazione della somma goduta”.
Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili”.
“Non hanno diritto al Rem – si legge nella bozza del dl – i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica”.
Per la richiesta, il riconoscimento e l’erogazione del Rem “si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza”. Il Rem “è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’Inps e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto”. “Il Rem – si legge ancora nella bozza – è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”.
“Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all’Inps, nelle modalità indicate dall’Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta”, si legge ancora.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti l’Inps e l’Agenzia delle entrate “possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare”.
“Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente”, si legge ancora nella bozza.
Stop licenziamenti
“Il datore di lavoro- si legge nella bozza – che indipendentemente dal numero dei dipendenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può – si legge – in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”, si legge ancora.
Cassa integrazione
“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale ‘emergenza Covid-19’, per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”.
Per quanto riguarda il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, “i periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020”.
“Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali Cisoa con causale Covid19, sono concesse dalla Sede dell’Inps territorialmente competente”, si legge nella bozza.
Per i congedi di lavoro, retribuzione al 50%
“Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”
Bonus autonomi e partite Iva
“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”.
“A tal fine – si legge nella bozza – il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalita’ e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti”.
Modifiche a reddito di cittadinanza
Cambiano i parametri per i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza “in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica”. Ecco come:
La soglia Isee è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro
La soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;
Lla soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti”.
Lavoratori domestici
“Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, e’ riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese che non concorrono alla formazione del reddito
“Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro”, si legge nella bozza.
Bonus baby sitter
Il bonus “baby sitting” viene esteso “ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”.
Detrazione fino a 300 euro per i centri estivi dei figli fino a 16 anni. e’ quanto prevede la bozza dell dl che sarà nei prossimi giorni sul tavolo del Cdm. La detrazione vale “limitatamente all’anno 2020” per i contribuenti con reddito complessivo fino a 36.000 euro e “puo’ essere usufruita nei limiti dell’ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici”.
Sospensione contributi
I versamenti di ritenute e contributi “sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.





