È entrata in vigore il primo luglio scorso la ‘nuova’ bolletta di luce e gas; tramite apposita delibera, l’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha introdotto diverse novità circa il formato delle bollette emesse per i clienti finali dell’energia. Lo scopo, si legge sul sito ufficiale dell’Autorità, è quello di “migliorare la comprensibilità delle bollette di famiglie (esclusi i clienti in Maggior Tutela), condomini, piccole e medie imprese”. I due elementi di novità sono, nello specifico, lo “scontrino dell’energia” e il “box dell’offerta”.
Perché è importante saper ‘leggere’ la bolletta
La bolletta è il documento che il fornitore energetico invia al cliente per comunicare i consumi e gli oneri economici che ne derivano. Alla luce della riforma approntata dall’ARERA, diventa a tutti gli effetti un riscontro a 360° circa il proprio servizio di fornitura, contenente un’ampia gamma di informazioni di carattere tecnico ed economico. L’obiettivo del nuovo formato, infatti, è quello di tutelare la trasparenza a favore degli utenti; ciò non toglie che alcuni aspetti possano risultare non semplici da decifrare come, ad esempio, la differenza tra lettura ‘rilevata’ e ‘stimata’ dei consumi o la distinzione tra consumi ‘effettivi’ e ‘stimati’. Per farsi un’idea più chiara a riguardo è possibile consultare l’approfondimento su come si legge una bolletta della luce disponibile sul portale di Reset Energia, un nuovo fornitore di energia elettrica che da quando è operativo sul mercato italiano con un’offerta rivolta agli utenti privati ha rivoluzionato il modo in cui l’energia viene percepita dagli utilizzatori finali. Questa consiste in un servizio in abbonamento a canone mensile fisso comprensivo di oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri generali di sistema, imposte e IVA. L’energia distribuita da Reset è 100% green, in quanto prodotta da fonti rinnovabili certificate mediante il meccanismo delle Garanzie di Origine.
Com’è fatta la ‘nuova’ bolletta ARERA
Secondo quanto disposto dall’Autorità di regolazione, dal 1° luglio i fornitori di energia elettrica e gas sono obbligati ad emettere le proprie bollette rispettando un nuovo formato “più chiaro e comprensibile”, che presenta un frontespizio unificato (uguale per tutti) nel quale sono riportate le principali informazioni di carattere generale. In aggiunta, sono inclusi due riquadri (che formano la cosiddetta “bolletta sintetica”), lo “scontrino dell’energia” e il “box dell’offerta”.
Il frontespizio, si legge nella delibera dell’ARERA, “corrisponde alla prima facciata della bolletta” e contiene i seguenti elementi:
– i dati identificativi del cliente;
– il servizio di riferimento (fornitura luce e/o gas) con relativa indicazione se erogato in regime di mercato libero o tutelato o altro;
– i dati relativi alla fatturazione e al pagamento (emissione e termine di pagamento della bolletta, regolarità rispetto ai pagamenti precedenti, periodo di competenza della fatturazione);
– l’importo totale da pagare;
– i dati riguardanti la domiciliazione bancaria (se il cliente ha attivato questa opzione);
– i recapiti per richiedere assistenza tecnica;
– i recapiti per la presentazione di eventuali reclami;
– la denominazione dell’offerta commerciale (‘pacchetti’, tariffe speciali e simili);
– la data di scadenza delle condizioni economiche applicate;
– la data di scadenza del bonus sociale;
– uno spazio informativo per il venditore.
Lo “scontrino dell’energia” si trova nella facciata successiva a quella del frontespizio, all’interno della bolletta sintetica. Nel riquadro sono riportati:
– i dati identificativi del punto di prelievo, ovvero indirizzo, POD (per l’energia elettrica) e PDR (per il gas) e la potenza impegnata (solo per le utenze luce);
– le voci che concorrono alla formazione dell’importo finale da pagare: quota ‘per consumi’ e quota ‘fissa’. La prima indica, nella stessa riga, “la quantità di energia elettrica del periodo di fatturazione espressa in kWh, o di gas naturale, espressa in Smc”, il prezzo medio e il totale da pagare (dato dal prodotto delle due grandezze). La riga della quota per consumi indica anche la “spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale” e la “spesa per la rete e gli oneri generali di sistema”. La riga della quota fissa, invece, riporta i mesi di fatturazione e il prezzo medio “calcolato come la media dei corrispettivi fatturati in quota fissa”;
– la quota potenza, prevista soltanto per le bollette dell’energia elettrica;
– una legenda che illustra che illustra le quote di spesa che corrispondono agli oneri di vendita e agli oneri generali e di sistema;
– la voce “bonus sociale” per gli utenti che ne usufruiscono;
– “altre partite”, ovvero importi dovuti che non rientrano nelle voci elencate in precedenza;
– prodotti o servizi aggiuntivi previsti dal contratto di fornitura;
– il totale dei ricalcoli, nel caso la bolletta contenga ricalcoli che determinano un conguaglio con addebito o accredito all’utente finale;
– la restituzione dei crediti eventualmente maturati dal cliente;
– gli importi “collegati all’offerta”, presenti “in caso di offerte che prevedono il pagamento di un valore contrattualizzato indipendente, almeno in alcuni mesi, dai conteggi della quota fissa e della quota per consumi”;
– le quote delle accise e dell’IVA;
– il totale da pagare;
– il canone TV, qualora il destinatario della bolletta sia tenuto a pagarlo.
Nel “box dell’offerta”, il fornitore è tenuto ad indicare “gli elementi che consentono al cliente di ricostruire l’applicazione dell’offerta sottoscritta nel periodo di fatturazione a cui si riferisce la bolletta”. In altre parole, questa parte della bolletta deve indicare se il fornitore ha applicato un prezzo fisso o variabile o un’altra struttura di prezzo e fornire tutte le indicazioni che permettano all’utente di verificare se l’addebito è congruente con il contratto che ha sottoscritto. Ragion per cui, all’interno del “box” devono essere indicati:
– la denominazione commerciale dell’offerta attiva;
– il codice che identifica l’offerta;
– il tipo di offerta (prezzo fisso, variabile o altro);
– altre caratteristiche del profilo economico dell’offerta;
– la data a partire dalla quale si applicano le condizioni economiche;
– la data di scadenza delle condizioni economiche;
– la data di scadenza del contratto o l’indicazione di contratto a tempo indeterminato;
– la presenza di eventuali oneri per il recesso anticipato;
– il totale di spesa dovuto per il periodo di fatturazione;
– la formula prevista dall’offerta per il prezzo per la vendita dell’energia elettrica o del gas naturale per la “quota consumi” nel caso si tratti di un’offerta a prezzo fisso;
– l’indice di riferimento (e la periodicità di aggiornamento dello stesso), per le offerte a prezzo variabile.
Nel nuovo formato, la bolletta include anche gli “elementi informativi essenziali”, un box in cui l’utente finale può consultare le informazioni relative alle caratteristiche tecniche della fornitura, le letture dei contatori, i consumi, la potenza massima prelevata (per le utenze elettriche), lo stato dei pagamenti ed eventuali rateizzazioni. La bolletta si completa con gli “elementi di dettaglio”, che restano invariati rispetto alla prassi vigente in precedenza; i fornitori sono inoltre tenuti ad aggiungere un indirizzo URL o un QR code per consentire l’accesso al documento in formato digitale.






