FOSSACESIA – Un genitore “che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presente i rischi che ciò comporta” e se si verifica una caduta non può invocare la responsabilità altrui per l’esistenza di una situazione di pericolo “che egli era tenuto doverosamente a calcolare”.

Lo sottolinea la Cassazione, dando torto, in un contenzioso con il Comune, ai genitori di un bambino che ha riportato danni permanenti al volto per la caduta da un cavallo a dondolo in un parco a Fossacesia (Chieti), in Abruzzo.

Il bambino, che all’epoca aveva 6 anni, era scivolato battendo il volto mentre giocava sorvegliato dalla madre.

I genitori avevano fatto causa al Comune puntando sul nesso tra il gioco e l’incidente.

Prima il tribunale, poi la Corte d’Appello dell’Aquila avevano rilevato che le giostre era state installate da poco ed erano “pienamente conformi alla normativa” in tema di sicurezza.

Anzi, secondo i giudici, l’incidente era da ricondursi all’insufficiente attenzione da parte della madre del piccolo.

La Cassazione, sentenza 18167 della terza sezione civile, conferma la ricostruzione dei giudizio di merito.

E spiega che, a meno che non risulti provato che le giostre fossero difettose e quindi di per sé pericolose, non può essere invocata la responsabilità di un terzo.

L’utilizzo delle giostre, sottolinea la Corte, presuppone “una qualche vigilanza da parte degli adulti”.