La polizza vita è un contratto che viene stipulato indicando come beneficiario un soggetto diverso dall’assicurato (che in genere coincide con il contraente). Ad esempio, un genitore che stipula l’assicurazione sulla vita, può indicare i figli come beneficiari, oppure il coniuge.

Più precisamente, il contratto di polizza vita prevede ben tre soggetti; il contraente, ovvero colui il quale stipula il contratto e paga il premio (il quale può essere unico oppure frazionato);l’assicurato, ovvero il soggetto considerato ai fini del rischio coperto dalla polizza (in sostanza colui che potrebbe morire durante il periodo di validità della polizza, oppure rimanere in vita fino alla scadenza del contratto); infine, il beneficiario, ovvero la persona che riceverà dalla compagnia di assicurazione la somma pattuita se e quando si verificherà l’evento dedotto nel contratto (ovvero la morte dell’assicurato).

Se questo è il contratto di polizza vita, è bene precisare che non è sempre agevole stabilire il soggetto beneficiario. Questo perché potrebbero esserci dei contrasti tra gli eredi, quando il contraente esclude alcuni soggetti dal contratto.Ad ogni modo, per avere maggiori dettagli e per sapere come fare per stipulare la polizza sulla vita, è consigliabile visitare direttamente online i siti delle compagnie assicurative, come ad esempio realemutua.it/famiglia/assicurazione-vita, in modo da poter scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Successione ereditaria e polizza assicurativa

I problemi che generalmente caratterizzano le polizze vita sono quelli legati all’apertura della successione mortis causa. Infatti, quando il soggetto beneficiario è diverso dal contraente, il contratto di assicurazione sulla vita viene stipulato a favore di un terzo.

Questo significa, in parole povere, che la somma elargita dalla compagnia assicurativa verrà assegnata non al contraente ma ad un terzo. Tuttavia, occorre precisare fin da subito che le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario, ovvero, nel patrimonio lasciato agli eredi. Infatti, il terzo acquista un “diritto proprio” e non un diritto “successorio”, questo perché, molto semplicemente, la somma non viene acquistata dal beneficiario dal patrimonio del de cuius, bensì direttamente dalla compagnia assicurativa.

Questo, però, vale solo per le polizze “tradizionali”, viceversa, per le polizze vita con contenuto finanziario la prospettiva cambia poiché esse rientrano nell’asse ereditario e, in tal caso, si discute in merito ai criteri di divisione.

Come viene divisa la polizza vita?

Parlare di divisione della polizza vita non è corretto. I termini da utilizzare, in questo caso, sono “ripartizione” quando si fa riferimento agli eredi e “attribuzione” quando invece si parla dei beneficiari indicati. Ma, in sostanza, cosa accade?Recentemente, a chiarire la questione è stata la Corte di Cassazione, che ha stabilito quali sono i criteri per considerare la polizza vita come parte dell’asse ereditario equando no.

In genere, le polizze vita che prevedono il pagamento della somma da parte della società finanziaria in caso morte (oppure alla scadenza del contratto), come sopra anticipato, non rientrano nell’asse ereditario, e il beneficiario non dovrà spartire l’ammontare con gli eredi. Invece, se si tratta di polizze vita dal contenuto finanziario o di investimento (legate al rendimento dei titoli) si parla di una donazione indiretta. Le donazioni indirette, però, possono ledere le quote spettanti agli eredi, e il beneficiario della polizza non potrà, pertanto, tenere interamente la somma ricevuta, ma dovrà dividerla con gli altri eredi, in proporzione alle quote di legittima.

Questo perché, in tal caso, opera il meccanismo dell’obbligo di collazione previsto dall’art. 737 c.c. Ciò significa, senza scendere troppo nei dettagli, che chi ha ricevuto la somma a titolo di indennizzo, non può tenerlo totalmente per sé ma è tenuto a conferirlo nella massa ereditaria da dividere con gli altri eredi. In questo modo è possibile garantire una certa proporzionalità tra gli eredi (o meglio, tra i legittimari) ed evitare forme di sperequazione.

Il tema è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte decidendo su una controversia che vedeva come protagonisti un genitore defunto il quale aveva contratto una polizza vita indicando come unico beneficiario un figlio, con conseguente opposizione degli altri fratelli i quali pretendevano la loro quota di spettanza.