L’AQUILA – La sentenza del 4 luglio scorso del tribunale dell’Aquila, nella persona del giudice del Lavoro Giulio Cruciani, rappresenta senza dubbio un successo per il direttore generale dell’Asl provinciale dell’Aquila Roberto Testa, ingiustamente cacciato con una delibera della giunta regionale guidata da Marco Marsilio, di Fdi, il 22 giugno del 2021. E’ una sentenza che manca però di una parte essenziale, quella che al manager silurato stava forse più a cuore: il riconoscimento e la quantificazione del risarcimento, per la rescissone di un contratto che avrebbe avuto come naturale scadenza il 22 settembre prossimo. Il tribunale si è limitato infatti a dichiarare illegittima la revoca, e a condannare la Regione Abruzzo a 4mila euro di spese legali.
Per ottenere il ristoro sarà ora necessario per Testa e i suoi legali una ulteriore causa al Tribunale civile, mentre alti dirigenti della giunta regionale e lo stesso Marsilio hanno avuto confronti per esaminare la vicenda e presentare il ricorso.
La sentenza, ad un attenta e completa lettura smonta punto per punto le contestazioni della Regione e la decisione di cacciare il manager. Ma detto questo, era il risarcimento l’obiettivo principale dell’azione giudiziaria, visto che Testa nel frattempo è tornato a Roma, la sua città, e ha ottenuto l’incarico di direttore sanitario del distretto 7 della Asl Roma due, e un reintegro non è più un ipotesi, in quanto il contratto originario con la Asl aquilana è appunto in scadenza.
La notizia dell’annullamento della decisione della Regione era stata comunicata dallo stesso Testa con una nota inviata dal suo ex consulente della comunicazione Ugo Colista. Ma l’ex manager romano che fin dall’inizio del suo mandato non ha mostrato particolare dimestichezza con la comunicazione, ha ritenuto di dare ai giornalisti l’unico elemento a suo favore, e cioè l’annullamento della delibera di rimozione, omettendo ul nulla di fatto sul risarcimento.
Lo stesso Testa del resto non mai voluto comunicare con i media. Anche Colista, interpellato da questa testata sul risarcimento, ha rivelato di aver girato la istanza all’ex dg ma di aver ricevuto risposta negativa.
Testa è stato in carica dal 23 settembre 2019 fino al 22 giugno 2021, nominato su indicazione di Fratelli d’Italia, il partito del presidente della Regione, Marco Marsilio. Poi defenestrato a seguito dello scontro politico con Fdi e la Lega dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì e la rimozione è avvenuta ancor prima della verifica di metà mandato, per la quale ci sarebbe stato tempo fino a dicembre 2021, quando le singoli reparti avrebbero espresso le proprie valutazioni sull’operato del manager. A sostituire Testa è stato Ferdinando Romano, l’ex docente all’università D’Annunzio Chieti-Pescara ed ex direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, tecnico di area Lega, che ora non ha risposto al bando regionale per le nuove nomine alle asl abruzzesi confermando la sua intenzione di chiudere con l’esperienza aquilana.
Il documento che ha motivato la rimozione è del maggio 2021 a firma dell’assessore Verì e del direttore del dipartimento Sanità della Regione, Claudio D’Amario, un procedimento volto alla “risoluzione del contratto di prestazione d’opera intellettuale” intercorrente tra Testa e l’amministrazione regionale per “atti assumibili alla responsabilità del Direttore Generale e per mancato esercizio della diligenza dovuta nell’esecuzione contrattuale”.
Rimozione che si basa sostanzialmente sulla insoddisfacente gestione della pandemia, dell’organizzazione del personale e delle risorse, per la mancata “efficienza ed efficacia” nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, oltre alla gestione dei casi di malasanità.
Alla lettura integrale della sentenza del giudice Giulio Cruciani le argomentazioni e gli atti di accusa della Regione sono però caduti come birilli.
Il giudice ricorda innanzitutto che nel giugno del 2021 la Regione Abruzzo aveva illustrato in conferenza stampa l’organizzazione della rete covid, evidenziando che l’Abruzzo era tra i primi posti a livello nazionale, e che “la provincia dell’Aquila ai primi posti a livello regionale”.
Ma poi, come motivazione della risoluzione del contratto la stessa Regione ha scritto che “la Asl 01 è la seconda tra le quattro aziende sanitarie a conseguire i migliori risultati in termini di percentuali di dosi somministrati in rapporto alla popolazione del proprio ambito territoriale”, ma questo si è aggiunto “non fa che confermare che tale prodotto non appare essere il risultato di una diligente capacità organizzativa proattiva dell’azienda, bensì dei rimarchevoli richiami e contestazioni effettuate dall’amministrazione regionale”.
Scrive dunque il giudice: “un contratto di prestazione d’opera che punta soprattutto sui risultati, ovvero agli obiettivi, non può essere risolto se i risultati sono buoni”, ed è stata la stessa Regione ha dichiarare che i risultati sul fr0nte covid, al netto delle precisazioni successive, erano ottimali.
Quanto alla contestazione delle problematiche attinenti all’implementazione del personale e del numero e dell’efficienza delle prestazioni sanitarie offerte, “si ritiene che esse non possono essere contestate al ricorrente, dopo appena un anno e mezzo dall’inizio del suo incarico”.
Questo perché “il reclutamento del personale medico, infermieristico e ausiliario è un problema incancrenitosi da tempo nella regione e particolarmente rischioso. Pertanto se il direttore deve farsi parte attiva – e le numerose iniziative sono fatti pacifici -, specie nel breve periodo, se i frutti stentano a vedersi, ciò non puoi imputarsi all’incapacità del direttore”.
Si sottolinea inoltre che “il periodo pandemico non può non avere inciso sulla capacità della struttura sanitaria, a causa del dirottamento di ingenti mezzi e risorse umane nella lotta alla pandemia”
Non regge neanche la contestazione relativa ai costi della convenzione che l’Istituto zooprofilattico di Teramo per l’esecuzione dei test molecolari. Il giudice osserva infatti che l’istituto “aveva svolto le sue prestazioni in favore anche di altre Asl abruzzesi e aveva anche aderito alla richiesta proveniente dalla giunta regionale, di rideterminare la tariffa applicabile”.
Altre contestazioni riguardava le inefficienze nel sistema del tracciamento dei positivi al covid, ma anche qui, per il giudice “questo non può essere direttamente imputabile al direttore generale, il quale ha comunque dato corso alla risoluzione del problema contando sulle risorse umane che aveva a disposizione, e che essendo limitate, non potevano essere tutte di dettate su questa problematicità”. Si è trattato insomma di una falla nel sistema informativo che “non ha comportato alcuna cattiva gestione del numero dei positivi, tant’è vero che non vengono contestate emergenze che avrebbero dovuto essere affrontate diversamente in senso contrario dalla Asl, e non sono stati indicati i focolai e i cluster che sarebbero sfuggiti alla preventiva indagine epidemiologica”
Per quanto riguarda i rilievi relativi ai mancati posti di terapia intensiva aggiuntivi, “dalle tabelle fornite dalla parte ricorrente e non confutate, la Asl 01 ha messo a disposizione un numero di posti letto di terapia intensiva anche superiore a quelli previsti”.
Respinta poi l’accusa di condotte cliniche che avrebbero comportato danni ai pazienti nel presidio ospedaliero di Avezzano.
Il giudice del lavoro conclude dunque che il provvedimento di risoluzione impugnato “è del tutto ingiustificato” e “deve essere annullato”.






