PESCARA – Una maledizione continua a incombere sulle concessioni delle sorgenti di acqua minerale Sant’Antonio Sponga di Canistro, in provincia dell’Aquila, inutilizzate dal lontano 2015.

Il Tribunale amministrativo di Pescara, respingendo entrambi i ricorsi, dopo le due udienze del 27 marzo, ha confermato l’esclusione di entrambe le società che hanno partecipato alla gara indetta a marzo 2023, la terza della serie: ovvero la ex concessionaria Santa Croce, di cui è stato amministratore l’imprenditore molisano Camillo Colella, e la piemontese Acqua Sant’Anna, entrambe clamorosamente escluse dalla stazione appaltante, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Areacom), a firma del direttore Donato Cavallo.

La Santa Croce a luglio dell’anno scorso, per la sua “situazione debitoria” e “irregolarità fiscali”, la Sant’Anna a novembre per difetti nell’asseverazione nel Piano economico finanziario presentato. 

Questo significa che ora andrà indetta una quarta gara, per la concessione ventennale, con tempistiche che non si annunciano brevi: entro due mesi entrambe le società possono presentare appello, ipotesi molto probabile, e fino a che la sentenza del Tar non sarà consolidata, con la definitiva chiusura del contenzioso, l’Areacom non procederà con il nuovo avviso.

C’è poi anche l’ipotesi che in caso di ricorsi il Consiglio di Stato decida per la sospensiva degli effetti della sentenza del Tar, e anche in quel caso tutto sarà congelato in attesa della sentenza definitiva.

E intanto la preziosa acqua continua ad andare nel fiume Liri, con milioni di euro persi in questi anni in royalty e tasse dalla Regione Abruzzo che è la proprietaria delle sorgenti, e con il territorio ancora privato di decine di posti di lavoro e dell’indotto che la concessione aveva garantito fino al 2015, prima della revoca a Santa Croce.

A difendere le ragioni della Sant’Anna l’avvocato Salvatore Braghini, del foro di Avezzano, per la Santa Croce, gli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, del foro di Pescara, e Mariangela Di Giandomenico del Foro di Roma.

Areacom si è affidata agli avvocati Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli, del foro di Pescara. 

Entriamo dunque nel merito delle due sentenze del Tar, presieduto dal giudice Paolo Passoni,  con Silvio Lomazzi consigliere estensore e Giovanni Giardino primo referendario.

La Santa Croce che aveva ottenuto la concessione provvisoria delle sorgenti all’esito dell’ultimo bando, aveva contestato la successiva esclusione da parte di Areacom del 18 giugno scorso, facendo seguito ad una decisione del Tar di Pescara, in quanto la Santa Croce è alle prese con una procedura di concordato preventivo, benché in continuità aziendale, motivo considerato comunque ostativo in virtù sia della legge regionale sulle acque, sia del disciplinare di gara.

A seguito del ricorso della società, il Consiglio di Stato ad agosto ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar, sostenendo che “la finalità del concordato con continuità aziendale, previsto oggi dal Codice della crisi, è proprio quella di permettere all’impresa di proseguire l’attività, incluse le gare pubbliche”. Inoltre, pur riconoscendo che le acque minerali sono materia regionale, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le regole di accesso alle gare rientrano nella competenza dello Stato, poiché riguardano la concorrenza e l’ordinamento civile.

Il Tar ha però respinto le argomentazioni della Santa Croce, ovvero che l’esclusione è da ritenersi illegittima perché si basa su presupposti di fatto e di diritto errati, richiamando tout court le “cause di esclusione previste dall’art. 8 del Disciplinare di gara”, tra cui la sussistenza di un concordato preventivo; in tal modo verrebbe assimilata la posizione degli operatori che si trovano in concordato preventivo a quella di coloro che sono in concordato preventivo con continuità aziendale, per i quali sarebbe ammessa la partecipazione alla gara in forza dell’art. 186-bis Legge Fallimentare, come già rilevato in sede cautelare dal Consiglio di Stato”.

Riguardo poi alla asserita falsa dichiarazione, altro motivo di esclusione da parte di Areacm,  la stessa non sussisterebbe perché la Santa Croce “ha allegato alla domanda di partecipazione l’autorizzazione del Tribunale incaricato della procedura di concordato”.

L’Areacom ha sostenuto  che al netto della decisione del Consiglio di Stato restano valide le cause di esclusione “fondate sull’ accertato grave stato di insolvenza in cui versa la società”, sulla “pendenza, al momento della domanda, di un concordato preventivo senza continuità aziendale”,
sulla  “falsa dichiarazione resa da Santa Croce contenuta nella domanda partecipativa”.

Il Tar ha dato dunque sostanzialmente ragione ad Areacom, il cui provvedimento di esclusione è stato adottato “a seguito di una rinnovata istruttoria e costituisce atto plurimotivato, trovando fondamento su autonome cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quella relativa alla possibilità per le imprese in concordato con continuità aziendale di partecipare alle procedure
pubbliche di assegnazione delle concessioni minerarie”.

Inoltre, alla data del 18 settembre 2023 di scadenza del termine di presentazione dell’offerta la Santa Croce, “non aveva perfezionato alcun impegno vincolante volto all’adempimento dei propri debiti fiscali e tributari, tale non potendosi ritenere la mera presentazione di un piano concordatario con continuità aziendale in assenza dell’approvazione degli enti creditori e del provvedimento di omologa da parte del Tribunale fallimentare, allo stato non ancora adottato, che solo consentirebbero la regolarizzazione degli inadempimenti fiscali”.

Infine la Santa Croce nella documentazione per la partecipazione alla gara “avrebbe dovuto  dichiarare la sussistenza delle gravi irregolarità fiscali e contributive specificando che i relativi obblighi sarebbero stati adempiuti nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale. La stazione appaltante, in conseguenza della dichiarazione reticente, è stata indotta a compiere una valutazione di regolarità fiscale e contributiva, in realtà insussistente”.

Passiamo alla sentenza di esclusione di Acqua Sant’Anna, questa vota per per rilievi formali, ovvero “per carenze nella firma del Piano economico finanziario e nella qualifica del suo sottoscrittore, per conto di Ria Grant Thornton spa”, oltre che per censure sostanziali, ossia per “le deficienze riscontrate nel contenuto del medesimo Pef in sede di sua asseverazione”.

Acqua Sant’Anna nel ricorso ha contestato l’esclusione perché, in sintesi, “avvenuta in
ragione del riesame del Pef contenuto nell’offerta tecnica, mentre si era nella fase successiva di verifica della documentazione amministrativa, in ragione dell’inversione procedimentale prevista per la gara”, ovvero con l’esame prima dell’offerta economica e tecnica, poi della documentazione amministrativa, e conseguente c’è stata “una commistione delle fasi non ammessa”,  inoltre “la sua posizione non doveva essere valutata in quanto seconda in graduatoria, perché già destinataria di una proposta di esclusione”, e che “il rup aveva proceduto a un riesame del Pef con criteri più rigorosi, non ammessi, rispetto a quanto fatto prima dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell’offerta tecnica”.

Altro argomento è che “non era stato attivato il rimedio del soccorso istruttorio, al contrario di quanto disposto per Santa Croce srl, operandosi così in disparità di trattamento”.

Il Tar, premettendo che il Pef “è alla base della verifica di adeguatezza e sostenibilità dell’offerta; che nel caso di specie tanto più rilievo assume detto documento, tenuto conto della durata ventennale della concessione”, evidenzia dunque che nell’asseverazione della società di revisione, “vi sono incertezze, elementi di rischiosità, aspetti fattuali non sufficientemente preventivati, quindi in conseguenza e in definitiva possibili scostamenti significativi fra i valori consuntivi e i valori previsti”.

E si dà dunque ragione ad Areacom che nel verbale di esclusione “si sofferma con motivazione dettagliata sugli aspetti critici emergenti, quali la dimostrazione dell’equilibrio economico e finanziario dell’investimento per tutta la durata della concessione, l’attestazione della sostenibilità dei flussi di cassa previsti, la garanzia della copertura dei costi e il ritorno economico dell’investimento medesimo”.

Si apre dunque ora la strada per un quarto bando, dopo quello del 2017 vinto dalla Norda, con la Santa Croce in corsa ed esclusa e con la Norda che ci ha ripensato a causa della mancanza di terreni dove realizzare lo stabilimento. Visto che la Santa Croce non ha voluto cedere il suo, di stabilimento, che ancora oggi utilizza come detto per imbottigliare dalla più piccola sorgente Fiuggino.

A seguire un secondo bando, nel 2019, vinto questa volta da Santa Croce, contro la San Benedetto, che opera nelle sorgenti di Popoli, ma poi annullato prima dal Tar nel giugno 2021 su ricorso della San Benedetto, per irregolarità fiscali, e poi dal Consiglio di Stato. Con la San Benedetto che non aveva raggiunto il punteggio minimo.  Per arrivare al terzo bando, anche questo finito con un buco nell”acqua. Filippo Tronca