L’AQUILA – “Nei procedimenti in materia di affidamento di minori, così come in ogni altra consulenza tecnica, il consulente tecnico d’ufficio (Ctu) non esercita alcun potere decisionale. L’unico soggetto titolare del potere decisionale è il giudice”, inoltre, “va distinta la funzione del Ctu da quella dell’eventuale ausiliario del Ctu stesso, come può essere un professionista psicologo successivamente incaricato dal Ctu di svolgere un esame psicodiagnostico (test psicologici) o di altro tipo, il cui contributo è limitato a specifici approfondimenti specialistici e non costituisce una valutazione autonoma né sostitutiva della consulenza tecnica nel suo complesso”.
L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Abruzzo interviene così, con una nota, in relazione alle recenti notizie di cronaca riguardanti la vicenda della “famiglia del bosco”, ritenendo “necessario ed etico richiamare alcuni elementi di chiarezza rispetto ai ruoli e alle funzioni nell’ambito delle Consulenze Tecniche d’Ufficio disposte dall’Autorità Giudiziaria”.
Precisazioni che arrivano dopo la notizia, condivisa dalla garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, del coinvolgimento di una professionista che in precedenza aveva già espresso pubblicamente, attraverso i social network, giudizi e posizioni fortemente denigratorie nei confronti della famiglia (Qui il link). Si tratta in particolare della psicologa che sta assistendo la consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli nei test su Catherine Birmingham, sul marito Nathan Trevallion e sui loro tre figli, lo scorso 20 novembre prelevati dalla casa di pietra di Palmoli (Chieti) e collocati in una struttura protetta a Vasto (Chieti).
Tra le altre cose l’Ordine fa sapere di prestare “la massima attenzione al corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione da parte dei propri iscritti e, ove necessario, interviene affinché lo stesso si svolga nel rispetto dei principi deontologici e, tra questi, prioritariamente, quello che impone allo psicologo di promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”.
Di seguito la nota completa dell’Ordine degli Psicologi.
Occorre ribadire che nei procedimenti in materia di affidamento di minori, così come in ogni altra consulenza tecnica, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) non esercita alcun potere decisionale. L’unico soggetto titolare del potere decisionale è il Giudice, secondo il principio “iudex peritus peritorum”. Il CTU svolge unicamente una funzione tecnica di supporto: mette a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competenze specialistiche e strumenti conoscitivi di natura tecnico-scientifica.
È il Giudice, detentore delle necessarie competenze giuridiche ed unico titolare dell’autorità decisionale, a integrare tali elementi nel quadro complessivo del procedimento e ad assumere le decisioni del caso.
Parimenti, va distinta la funzione del CTU da quella dell’eventuale ausiliario del CTU stesso, come può essere un professionista psicologo successivamente incaricato dal CTU di svolgere un esame psicodiagnostico (test psicologici) o di altro tipo, il cui contributo è limitato a specifici approfondimenti specialistici e non costituisce una valutazione autonoma né sostitutiva della consulenza tecnica nel suo complesso.
L’utilizzo dei test in ambito psicologico-giuridico, inoltre, ha la precipua finalità di fornire ulteriori dati tecnici su funzioni psicologiche ed eventuali alterazioni delle stesse basate su strumenti standardizzati e, metodologicamente, può fornire un plus qualitativo nella misura in cui permette di limitare la soggettività della valutazione clinica.
Con riferimento ai requisiti per l’iscrizione all’Albo dei CTU previsti dal D.M. n. 109 del 4 agosto 2023, si ricorda che essi attengono esclusivamente all’iscrizione all’Albo stesso e, tuttavia, la normativa riconosce al Giudice un rapporto fiduciario con il consulente tecnico, consentendogli di nominare anche professionisti non iscritti, ove ritenuto funzionale alle esigenze del caso concreto. Tali requisiti, ad ogni buon conto, non si estendono agli ausiliari del CTU, trattandosi di funzione distinta e circoscritta.
L’Ordine presta, comunque, la massima attenzione al corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione da parte dei propri iscritti e, ove necessario, interviene affinché lo stesso si svolga nel rispetto dei principi deontologici e, tra questi, prioritariamente, quello che impone allo psicologo di promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In merito a questa complessa vicenda, l’Ordine auspica un dibattito pubblico sereno e costruttivo, basato su informazioni corrette e sul pieno rispetto dei ruoli istituzionali al fine di favorire una narrazione rispettosa e aderente ai fatti.






