L’AQUILA – Basta una parola in più, “progettista”, e due in meno, “collaudatore statico”, per mandare in tilt il nuovo sistema di norme sulla ricostruzione post-sisma dell’Aquila, composto dall’articolo di un decreto legge, già approvato dal governo Renzi e che, quindi, sarà esecutivo non appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, e da una proposta di legge presentata al Senato.

Sono infatti in contraddizione, con conseguenze potenzialmente nefaste, il comma 2 dell’articolo 11 del cosiddetto “decreto enti locali”, che andrà convertito in legge entro 60 giorni, e l’articolo 4 del disegno di legge depositato dalla senatrice Stefania Pezzopane e da altri suoi colleghi del Partito democratico.

Un pasticcio che è stato già denunciato dall’Associazione costruttori (Ance) e che, se mantenuto, metterà all’angolo le ditte locali, dando il via libera a una nuova invasione di aziende forestiere.

Contestazioni anche nella parte che risolve i contratti delle aziende in concordato preventivo o in continuità: una punizione ritenuta troppo dura, dagli stessi costruttori, per società che un giudice deve aver ritenuto sane, sebbene in difficoltà, salvandole dal fallimento e ammettendole, appunto, all’istituto del concordato.

Per la senatrice e gli amministratori locali si tratta di sviste o di intromissioni di altre istituzioni, come lo stesso governo o l’autorità anticorruzione di Raffaele Cantone, che hanno portato a questi intoppi. Per molti addetti ai lavori potrebbe trattarsi anche di un escamotage ad arte dell’esecutivo per tirare la cinghia o favorire interessi altri.

PROGETTISTI E RAPPORTI CON LE DITTE

La norma sulle incompatibilità già passata nel decreto varato dal governo vieta di scegliere un’impresa per i lavori di ricostruzione con la quale, appunto, il progettista incaricato, oltre al direttore dei lavori, abbia avuto rapporti professionali nell’ultimo triennio.

La proposta di legge, che dovrà essere discussa a palazzo Madama e servirà come “serbatoio” da cui pescare contenuti per la legge di conversione del decreto, da approvare in 2 mesi, ha un testo diverso: sono sempre il direttore dei lavori, ma in più il collaudatore, non il progettista, a essere obbligati a non avere avuto rapporti nei 3 anni precedenti con la ditta a cui viene affidata la commessa.

La senatrice Pezzopane, dal canto suo, con due note in due giorni ha ammesso i “gravi errori” per i quali ha chiesto un incontro al sottosegretario Paola De Micheli, ma ha anche tenuto a chiarire che non sono sue le responsabilità.

“Laddove si è deciso di adottare la logica di anticipare le norme della legge si è fatto centro. Al contrario, dove il governo ha agito senza concertazione, si sono fatti alcuni errori”, ha detto oggi, ripromettendo correttivi.

Correttivi che si annunciano quanto mai doverosi. A 6 anni dal terremoto, infatti, i progettisti sono stati quasi tutti scelti e, conseguentemente, i progetti sono stati presentati praticamente tutti.

Nel Comune dell’Aquila, per chi abbia avviato la propria pratica di ricostruzione con la vecchia procedura, valutata attraverso la filiera tecnica, il progetto è già stato redatto dal tecnico scelto e depositato già completo.

Per chi, invece, abbia chiesto il contributo con il nuovo meccanismo della scheda parametrica, la “parte prima”, sorta di progetto preliminare, è già depositata e in alcuni casi approvata, e lo stesso tecnico che se n’è occupato dovrà poi completarla con la “parte seconda”, definitiva, prima di accedere al finanziamento. Sistemi non dissimili nel resto del “cratere” con il modello “Mic”.

In tutti questi diversi casi, quello che non cambia è che i committenti, condòmini di un edificio o proprietari di un consorzio di abitazioni che siano, scelgono sempre prima il progettista, poi la ditta.

E alla luce del divieto di aver avuto rapporti, se tutto resterà così a tecnici locali dovranno corrispondere ditte con cui non hanno lavorato negli ultimi 3 anni: verosimilmente, appunto, di fuori provincia o regione.

A meno che non passino 3 anni e un giorno: in quel caso, paradossalmente, impresa e progettista torneranno a poter lavorare assieme come se non si fossero mai conosciuti. Lecito ipotizzare che, visti pure i tempi abbastanza lunghi di smaltimento delle pratiche, molti interlocutori preferiranno attendere quelle brevi e decisive 24 ore in più.

IL NODO DEL CONCORDATO

Tra le contestazioni c’è poi quella del comma 7 del decreto: anche in questo caso la norma approvata dal Consiglio dei ministri è diversa quel tanto che basta dalla proposta di legge pezzopaniana da suscitare un putiferio.

Il concordato viene infatti equiparato al fallimento o alla liquidazione coatta e, in virtù di questo, il contratto risolto di diritto.

Un precetto che lascia in braghe di tela subappaltatori e fornitori della ditta in questione, che finiranno anch’essi in difficoltà, triste dinamica già raccontata con ampia casistica da questo giornale.

La proposta di legge, invece, affronta la questione da tutt’altro punto di vista: si preoccupa di vincolare i soldi del contributo al pagamento dei creditori della commessa e solo in subordine, mancando le condizioni, impone di trattare il concordato alla stregua del fallimento.

Il regime imposto dal decreto snobba un po’ l’istituto del concordato, che è stato sostituito all’amministrazione controllata con la quale, di fatto, un giudice si occupava dell’azienda.

Oggi, con il placet del tribunale, se ne continua a occupare il titolare e concorda il percorso con il giudice. La riforma è stata un passo avanti a favore delle imprese sane ma in difficoltà, magari perché lo Stato non paga i lavori come nel caso di molte ditte aquilane.

Se l’impresa è fallita sembra comprensibile risolvere contratto, ma se va in concordato un giudice ha ritenuto che possa continuare a operare, e se le viene “scippata” la commessa, a quel punto c’è il serio rischio che finisca in fallimento.

Un altro aspetto, infine, va tenuto conto. Una sentenza del tribunale dell’Aquila destinata a fare scuola e, a seguire, anche la proposta di legge della senatrice Pezzopane dispongono la non pignorabilità delle somme per i lavori di ricostruzione “per fatti diversi da quelli che attengono alla realizzazione dei lavori nello stesso cantiere”, dice il ddl.

TROVA LE DIFFERENZE
 
PROGETTISTI E RAPPORTI CON LE DITTE

ARTICOLO 11 COMMA 2 DECRETO ENTI LOCALI

Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.

ARTICOLO 4 COMMA 14 DDL PEZZOPANE

14. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e/o dell’impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell’incarico.

CONCORDATO E CONTRATTI

ARTICOLO 11 COMMA 7 DECRETO ENTI LOCALI

In caso di fallimento dell’affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s’intende risolto di diritto.

ARTICOLO 7 COMMA 2 DDL PEZZOPANE

2. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell’indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.