L’AQUILA – “L’Abruzzo finalmente disciplina – in maniera semplice e senza costi per le casse pubbliche – la creazione delle aviosuperfici e dei campi di volo legati ai voli amatoriali, sportivi e di emergenza. Si tratta di una riforma significativa e sentita di cui sono stato promotore e per la quale ringrazio l’intero Consiglio Regionale d’Abruzzo per il voto a favore. Tale legge permetterà di incrementare in Abruzzo il volo da diporto, aumentandone la sicurezza e fornendo ai Comuni interessati norme certe a cui far riferimento”.
Così il Consigliere del Pdl Riccardo Chiavaroli, dopo l’odierna approvazione della legge regionale sulla “Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale”.
Per la prima volta dal 1968, ossia dalla liberalizzazione delle attività di volo e di atterraggio, la Regione Abruzzo si dota, tra le prime in Italia, di una apposita legge che disciplina la creazioni di campi da volo e aviosuperfici. La legge in questione risponde ad esigenze diffuse sia dei singoli utilizzatori di aerei da diporto, sia degli Aeroclubs che operano o transitano in Abruzzo, sia dei Comuni che sino ad oggi avevano difficoltà a rilasciare le autorizzazioni proprio in mancanza di una norma regionale.
“La presente legge detta disposizioni regionali al fine di regolamentare la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici occasionali e campi di volo per piccoli aerei, per velivoli ultraleggeri e deltaplani. Le aviosuperfici, quindi, consentiranno la creazione di “piccoli Aeroporti” ad uso amatoriale (incentivando così le attività sportive e quelle turistiche connesse) e permetteranno altresì di avere piste di volo per i mezzi aerei da utilizzare in casi di emergenza (Protezione Civile o interventi sanitari). – aggiunge Chiavaroli – Le aviosuperfici occasionali consistono in una pista erbosa o in terra battuta, che per il suo approntamento non richiede particolari lavori di sbancamento o di livellamento, in attrezzature destinate al rimessaggio dei velivoli e alla loro manutenzione, in locali destinati ad ufficio o posto di ristoro. I campi di volo, invece, sono costituiti da una pista erbosa o in terra battuta approntata per il decollo e l’atterraggio con velivoli ultra-leggeri (U.L.M.) o deltaplani”.
Nella legge è enunciato il principio secondo cui l’esercizio del volo e delle attività sportive con esso collegate, come disciplinato dalla normativa statale vigente, costituisce esercizio di una attività di pubblica utilità e le strutture a tal fine necessarie sono da considerarsi come opere di pubblica utilità. Tali opere, infatti, sono quelle che, indipendentemente dai soggetti che le realizzano e le possiedono – enti pubblici o soggetti privati – sono destinate a finalità di carattere generale sotto l’aspetto economico, culturale, sportivo, industriale, igienico, ecc.. Le aviosuperfici, e i campi di volo, pertanto sono qualificate di pubblica utilità, in quanto finalizzate appunto ad un corretto impiego del tempo libero da parte delle persone.
La legge poi detta disposizioni inerenti la realizzazione delle aviosuperfici occasionali e campi di volo. Le aviosuperfici ed i campi di volo debbono essere realizzati al di fuori dei centri abitati ed a loro debita distanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose e di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale. Per la loro realizzazione, inoltre, è ammessa la posa in opera di impianti tecnici di modesta entità e strutture di appoggio, utilizzando edifici o manufatti preesistenti, ovvero elementi prefabbricati che non siano stabilmente infissi al suolo e comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d’uso permanente, nonché impianti tecnologici e la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari. Un apposito regolamento da emanare entro 90 giorni dall’approvazione della legge fornirà analiticamente le ulteriori prescrizioni di sicurezza da adottare nel realizzare le aviosuperfici.
L’articolato inoltre fornisce disposizioni per disciplinare l’iter procedimentale per la realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo. Detto iter è rimesso interamente ai Comuni, cui spetta rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo su richiesta dei soggetti interessati, e purché alla richiesta di autorizzazione, oltre alla documentazione di rito, venga allegato un atto dal quale risulta inequivocabilmente l’impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione dell’attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.
Da ultimo, si fa presente che l’attuazione della presente proposta di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
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