L’AQUILA – L’indennizzo Inps di 513 euro al mese per cessazione di attività commerciale è stato esteso al 2017 e al 2018.

Il punto con il commercialista dott. Luigi Parravano, che contattato dalla redazione di AbruzzoWeb spiega: Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 l’INPS fornisce indicazioni per l’esame delle domande di indennizzo, a seguito della cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

A partire dal 3 novembre 2019, infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal primo gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Cos’è

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Questo indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal primo gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019.

L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

A chi è rivolto

Sono destinatari di tale beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti: attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori; attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori. Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche: gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori; gli agenti e rappresentanti di commercio.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti. Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2019 questo valore è di 513,01 euro.

L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia.

Domanda 
 
Requisiti

L’indennizzo spetta ai soggetti che: dal primp gennaio 2019 abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);  al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;  al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti. La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.

Come fare domanda

La domanda per ottenere l’indennizzo può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di indennità commercianti”. In alternativa si può fare domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.