nell’ambito di quella che sento come una vera e propria missione, in Senato ho favorito un approccio laico e non condizionato al tema della giustizia penale, nella piena consapevolezza del rilievo fondamentale  che assumono le garanzie e gli interessi coinvolti.

Questo un passaggio di una lettera inviata agli avvocati abruzzesi da Luciano D’Alfonso candidato capolista al proporzionale alla Camera per il Partito democratico, senatore uscente e presidente della Commissione Finanze del Senato, ex presidente della Regione Abruzzo. Nella missiva D’Alfonso traccia il bilancio della sua attività in materia di giustizia a cominciare DAL disegno di legge di cui è primo firmatario,  volto ad introdurre l’obbligo della videoregistrazione delle dichiarazioni rese da persone non indagate, in quanto tali sentite in assenza del difensore e senza la possibilità  di avvalersi della facoltà  di non rispondere.

LA LETTERA DI D’ALFONSO

Carissimi Avvocati abruzzesi,

alla vigilia dell’appuntamento elettorale  del 25 settembre p. v., ho il piacere di condividere con Voi gli importanti obiettivi raggiunti, nel corso del mio mandato senatoriale, nell’ambito di quella che sento come una vera e propria missione: favorire un approccio laico e non condizionato al tema della giustizia penale, nella piena consapevolezza del rilievo fondamentale  che, in subiecta materia, assumono le garanzie e gli interessi coinvolti.

Invero, come più volte ho avuto modo di ribadire, io mi considero un “utente riuscito” della Giustizia ed è proprio la mia fiducia nella Magistratura che mi induce ad operare per “sfrondare” l’esperienza dolorosa del processo penale da quella porzione di sofferenza inutile, da quel surplus di timore determinato da prassi e comportamenti amplificativi delle prerogative dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda processuale, che si annidano soprattutto nella fase delle indagini preliminari e da cui troppo spesso rischia di germinare il seme del!’ errore.

Con buona pace delle evoluzioni gnoseologiche moderne, infatti, nell’indagine giudiziaria, come sosteneva Friedrich Dürrenmatt “il fatto non può tornare come torna un conto perché non conosciamo mai tutti i fattori,  ma soltanto pochi elementi e per lo più secondari”.

Di qui la tendenza, istintiva, degli inquirenti a ricavare elementi di conferma della ipotizzata colpevolezza anche dalle dichiarazioni acquisite agli atti attraverso il filtro spesso deformante ed inevitabilmente parziale delle tradizionali forme scritte di documentazione .

Accade, così, che, nella pratica, le modalità di escussione di persone informate  sui fatti  siano  affidate  alla  maggiore  o  minore  “energia  investigativa” del! ‘inquirente, pubblico ministero o polizia giudiziaria, con il rischio di condizionamenti anche delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, o presunta tale.

Seppure coerente con il modello tendenzialmente accusatorio prescelto dal codice di rito del 1988, un simile regime di personalismo operativo appare non più accettabile, soprattutto in seguito allo sviluppo ipertrofico delle indagini che ha determinato una vera e propria inversione dei rapporti di forza  tra il dibattimento e la fase preliminare.

Proprio in considerazione  di tali rilievi, sono stato primo firmatario del Disegno di legge S 1709, volto ad introdurre l’obbligo della videoregistrazione delle dichiarazioni rese da persone non indagate, in quanto tali sentite in assenza del difensore e senza la possibilità  di avvalersi della facoltà  di non rispondere.

Evidente la strumentalità della memoria remota rispetto all’obiettivo di garantire la maggiore affidabilità, in termini epistemologici, di elementi privi di quelle cautele e dei criteri-guida alla stregua dei quali il legislatore ha inteso rapportare la conduzione dell’esame testimoniale in incidente probatorio ed in dibattimento, onde assicurare la genuinità e la sincerità delle risposte rese dal soggetto escusso.

Da questo angolo visuale, la registrazione consente un controllo, almeno postumo, sulla correttezza del momento genetico di dati suscettibili di condizionare non solo le determinazioni del pubblico ministero in ordine all’esercizio dell’azione penale (art. 326 c.p.p.), ma anche l’eventuale applicazione di 111isure cautelari, nonché la stessa decisione finale sia in sede di riti alternativi deflattivi del dibatti111ento, sia all’esito del giudizio ordinario, attraverso 711eccanismi di os111osi probatoria volti a consentire l’allegazione di atti di indagine al fascicolo  dibattimentale.

Allo stesso tempo, non ci vuole molto senso pratico per intuire che la forma di documentazione rinforzata della performance dichiarativa offre un adeguato meccanis1110 di tutela contro le insidie che possono celarsi nelle occasioni di contatto con gli inquirenti, anche nella prospettiva di garantire  l ‘effettività della tutela anticipata del diritto al silenzio offerta dall’art. 63 c.p.p.

Malgrado la garanzia contro l’autoincriminazione (art. 188 c.p.p.) rappresenti un obiettivo non secondario per un legislatore moderno, è difficile escludere che nella prassi si sia se111pre proceduto di pari passo con le stentoree affermazioni di principio .

Appare, invero, onirica l’idea di dichiarazioni rese in assenza della benché minima suggestione, pressione, condizionamento che, tuttavia, solo raramente si manifestano in situazioni limite di incursione nella sfera soggettiva del dichiarante suscettibili di pratica rilevazione e di tutela a livello giurisdizionale .

Dalle evidenti carenze normative il problema si sposta, dunque, a quello operativo dei controlli, in ordine al quale si appalesa manifesta la decisività di forme aggiuntive di verbalizzazione .

Proprio  in  considerazione  di  tali  rilievi,  la  norma   da   me proposta è stata recepita tra le direttive della riforma Cartabia e, successivamente   declinata negli artt. 17, comma 1, lett. c) e 18, comma 1, lett. b) dello Schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale, approvato dal Consiglio dei Ministri, seppure  in  una  versione meno garantita  che si accontenta  della registrazione da operare   su richiesta del soggetto interessato.

Per l ‘immediato, il mio  obiettivo  è  di  reintrodurre  l’obbligo incondizionato anche della video registrazione fonetica, con l’unica clausola di salvezza relativa alla dimostrata carenza di risorse strumentali ed organiche e, in una prospettiva  temporale più ampia, quello di introdurre l’applicazione routinaria di questa potenziata forma di documentazione degli atti a tasso tecnologico, prevedendone l’operatività per tutte le  dichiarazioni suscettibili di utilizzo in termini probatori, al fine di sensibilizzare sempre più  tutti i soggetti coinvolti nella vicenda processuale nei confronti del rispetto delle garanzie, soprattutto nella fase preliminare.

Con riguardo a quest’ultimo profilo poi, sono orgoglioso   di avere dato vita all’Associazione denominata 358, prendendo a prestito l’articolo del codice di procedura penale che impone al pubblico  ministero  di  svolgere  indagini  anche  a   favore dell’indagato.

Lungi dal risolversi in un mero slogan garantistico, tale norma riveste una centralità sistematica, condensando tratti salienti del modello accusatorio in cui la completezza delle indagini, per un verso, costituisce presupposto e corollario della obbligatorietà dell’azione penale e, per l’altro verso, funge da argine al potere svincolato del pubblico ministero, chiamato ad operare come organo di giustizia in una fase dal ridotto tasso di giurisdizionalità .

Per tali ragioni, ritengo che lo spirito dell’art. 358 rappresenti una soluzione scritta da cui ripartire per porre in essere un necessario cambio di mentalità, non solo degli organi inquirenti. Obiettivo dell’associazione è, dunque, quello di chiamare a raccolta persone per diffondere e volgarizzare i grandi temi della giustizia penale, attraverso la denuncia dei troppi errori giudiziari, il monitoraggio costante dei dati statistici in materia ed il confronto, senza pregiudizi,  tra tutti gli attori della vicenda procedimentale.

Solo così si potrà intraprendere con successo quel rinnovamento culturale in senso autenticamente accusatorio che è il presupposto indefettibile per realizzare il modello di giusto processo delineato dal legislatore costituzionale e sovranazionale, dando effettività ai diritti ed alle garanzie, primo tra tutti il principio della presunzione di non colpevolezza.

Mi permetto   un ‘ultima riflessione  prima  di  ringraziarvi.

Il Parlamento, se utilizzato fino in fondo con adeguatezza di dedizione competente, può aggiungere norme ulteriori per rendere facile  la vita delle persone.

Abbiano approvato in pochi mesi la Riforma della Giustizia Tributaria attesa da 30 anni. Sono stato relatore di questa Riforma e Presidente delle Commissioni Riunite.

Si è trattato di una Riforma che ha permesso la riscossione della tranche da 24 miliardi di euro del PNRR, che avremmo perso se non fosse stata approvata la richiamata riforma, concordata a Bruxelles.

In attesa di leggervi, Vi saluto con riconoscenza per tutto quello che fate per inverare le riforme che il Parlamento mette in cantiere.

Dalle terre alte della Majella.