L’AQUILA – “Sono all’esame della Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei deputati e nelle mani del ministro Barca le proposte di legge dell’Udc per la semplificazione amministrativa degli interventi di ricostruzione”.
Ad annunciarlo è l’onorevole Pierluigi Mantini, membro dell’esecutivo nazionale dell’Udc.
“Riteniamo giusto far conoscere agli aquilani e agli ambienti tecnici e amministrativi e imprenditoriali della città, il testo dei principali contenuti”
“Innanzitutto devono valere anche a L’Aquila le norme del testo unico dell’edilizia che consentono di realizzare interventi di ristrutturazione con denuncia di inizio attività e perizia dei professionisti tecnici, iniziando subito i lavori”.
“Non possiamo più attendere il quarto inverno, occorre partire subito, con adeguati controlli pubblici in corso d’opera”.
“In secondo luogo, occorre una conferenza dei servizi super veloce che decide, entro 90, giorni sui progetti e i programmi integrati di intervento che siano innovativi (campus universitari, alberghi, ecc…) in coerenza con il PRG, ma non in totale conformità perché il vecchio PRG è morto con il terremoto, era pensato per una città diversa”.
“La rapidità delle decisioni è un altro elemento essenziale per attrarre investimenti e progetti utili alla ricostruzione ed a una città nuova più bella ed efficiente”.
IL TESTO PROPOSTO DALL’UDC
Articolo
Disciplina urbanistico-edilizia degli interventi
1. Agli interventi edilizi di cui all’art 1 della presente legge si applicano le disposizioni previste dall’articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
2.Agli interventi di ristrutturazione edilizia, su singoli edifici classificati E) ai sensi delle ordinanze vigenti, che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A), non comportino mutamenti rilevanti della destinazione d’uso, si applica il regime di denuncia di inizio attività di cui agli artt 22 e 23 del T.U. Edilizia.
3.I piani integrati d’ intervento, ai sensi della legislazione vigente, e i progetti di riqualificazione e sviluppo, comunque denominati, sono approvati dai sindaci dei comuni di cui all’art 1 del D.L. 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, entro trenta giorni dall’esito positivo della conferenza dei servizi, svolta ai sensi dell’art 14 legge 7 agosto 1990, n.241, che si esprime entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione del progetto al comune. In caso di ritardo, il presidente della regione Abruzzo nomina, con urgenza, i commissari ad acta che deliberano, in via sostitutiva, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina.
4.I piani e i progetti sono approvati ove coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 aprile 2009 e comunque, previa congrua motivazione, ove determinino un miglioramento dell’assetto urbano, dei servizi pubblici, della mobilità, della qualità ambientale, architettonica, ed energetica.
5.I soggetti proponenti sono tenuti a garantire la massima pubblicità dei progetti e ad organizzare in forma seminariale, entro venti giorni dalla presentazione del progetto, un udienza pubblica, con la partecipazione delle associazioni e dei comitati che ne fanno richiesta entro e non oltre i due giorni precedenti, ai fini dell’illustrazione e della valutazione in contradditorio del progetto nonché della presentazione di eventuali osservazioni e proposte. L’udienza pubblica è presieduta dal dirigente dell’ufficio comunale competente o dal responsabile del procedimento che ne fa verbale e acquisisce i documenti prodotti di cui l’amministrazione dovrà tenere conto ai fini dei pareri e delle decisioni.
6.I comuni di cui all’art 1 del D.L. 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, sono tenuti a redigere, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le mappe delle demolizioni e dell’edilizia sostitutiva con riferimento agli atti urbanistici vigenti e ai documenti prodotti dalla Struttura tecnica di missione, al criterio costi/benefici, tenendo conto delle volontà espresse dai proprietari degli immobili.
7.Ai fini dei compiti previsti dal presente articolo i comuni di cui all’ articolo 1 del D.L. 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, sottoscrivono convenzioni con il Consiglio nazionale degli Architetti, con il Consiglio nazionale degli Ingegneri, con le Università, per dotarsi di adeguate strutture tecniche che consentano lo svolgimento di controlli periodici sugli interventi edilizi in corso.



