L’AQUILA – Tantissime multe elevate prima del terremoto del 6 aprile 2009 e notificate dopo il 31 dicembre dello stesso anno ai presunti trasgressori residenti all’Aquila sarebbero da considerarsi nulle per intervenuta prescrizione dei termini di notifica (150 giorni) secondo l’articolo 201 del Codice della strada.

È la tesi che si può ricavare dalla decisione del giudice di pace di Rieti, Enrico Ciriello, che, sul caso di una multa a un residente aquilano, ha accolto il ricorso presentato dalla difesa e ha annullato il verbale e le sanzioni accessorie.

A questo punto è facile attendersi una pioggia di ricorsi al giudice di pace di altri terremotati che si sono viste recapitate notifiche molto tempo dopo il termine tassativamente previsto dei 150 giorni.

Un termine che, come tanti altri, poteva essere sospeso a richiesta di qualsiasi cittadino del “cratere”, ma non poteva essere sospeso da parte delle istituzioni, che invece avevano e hanno l’obbligo di rispettarlo.

“Il Giudice – spiega il legale Alessandro Tomassoni, raccontando il caso – ha ritenuto che la ratio della norma di riferimento, il decreto legge numero 39 del 27 aprile 2009, fosse quella di salvaguardare gli interessi dei cittadini residenti nei Comuni del ‘cratere’, che quindi avevano la facoltà, e non l’obbligo, di vedersi sospesi i ‘termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati’”.

Secondo l’avvocato, insomma, “la facoltà che il cittadino aveva di avvalersi della sospensione prevista nulla ha a che vedere, evidentemente, con l’obbligo delle amministrazioni di notificare i verbali entro i termini di legge, a maggior ragione se elevati in zone non rientranti nel  ‘cratere’ sismico e quindi da Comuni esterni”.

“Tale grave ritardo – aggiunge ancora – appare ancor più ingiustificato dal fatto che nessuna amministrazione abbia invocato a fondamento delle proprie ragioni presunti cambi di residenza dei trasgressori, dal momento che la notifica non è stata, come nel caso del mio assistito, neanche tentata”.

“La data precisa per la decorrenza dei termini di notifica – conclude Tomassoni – deve individuarsi al 31 luglio 2009 come da decreto specifico, poiché la proroga al 31 dicembre 2009, infatti,  era valida solo per gli atti esecutivi. In ogni caso il decreto deve ritenersi norma gerarchicamente superiore alle successive ordinanze e quindi costituzionalmente più rilevante”.