ROMA – Sui bonus edilizi, superbonus compreso, si volta completamente pagina, con un decreto legge approvato ieri in consiglio dei ministri e già firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, che costa allo stato di mancate entrate fiscali la cifra iperbolica di 110 miliardi.
Inoltre si spegne sul nascere l’esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici, compresa la Regione Abruzzo, di acquistare i crediti incagliati: non potranno più farlo.
Di fatto dunque il governo di centrodestra della leader di Fdi Giorgia Meloni, ha affondato sul nascere il provvedimento della giunta di Marco Marsilio, di Fdi, che su su proposta degli assessori Nicola Campitelli e Mario Quaglieri, che prevede l’acquisto dei crediti fiscali esistenti in seguito ai lavori di superbonus. Nello specifico la Regione voleva acquistare crediti fiscali dalle banche ad un prezzo minore rispetto al valore nominale che compenserà con imposte e contributi che la Regione paga tramite F24. Le banche a loro volta si devono impegnare a tornare ad acquistare altri crediti fiscali a imprese e professionisti e famiglie abruzzesi che stanno eseguendo interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico su edifici siti in Regione Abruzzo. A gioire era stata l’Associazione nazionale costruttori (Ance) d’Abruzzo, che aveva parlato di un misura finalmente concreta.
Ma ora non si potrà più fare, a seguito della mossa del governo, arrivata a sorpresa con un’integrazione all’ordine del giorno del cdm. Due soli articoli, ma con misure d’impatto.
Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha spiegato che l’intervento era necessario “per bloccare gli effetti di una politica scellerata”.
Secondo via XX Settembre gli sconti in fattura già concessi ammontano a 105 miliardi di euro. Mentre a marzo dovrebbero arrivare a 110. Le banche non hanno più spazio fiscale per comprare nuovi crediti. Per quanto riguarda i condomini, per tutti quelli che hanno adottato la delibera assembleare sull’esecuzione dei lavori e hanno presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila) potranno ancora cedere all’impresa il credito di imposta. E quindi effettuare le opere senza costi. Ma il salvacondotto deve tenere conto dei paletti dello scorso novembre. Che dava la data limite del 25 del mese per la delibera dei lavori in assemblea. Anche per le villette il decreto del governo salva lo sconto in fattura solo per chi ha presentato la Cila.
Per le case unifamiliari il bonus è anche sceso dal 110 al 90%. E a poter usufruire dello sconto saranno solo i nuclei familiari con un reddito non superiore ai 15 mila euro. Da calcolarsi con il meccanismo del quoziente familiare.
Durissima la reazione dell’Ance Abruzzo, in una lettera a Giorgietti, a firma del presidente Antonio D’Intino.
“Onorevole Ministro Giorgetti, ci avete sbalordito: avete dimostrato che anche lo Stato, se ha volontà, può intervenire, dal giorno alla notte, stravolgendo assetti legislativi e civili aspettative, in assenza di una qualsivoglia interlocuzione con le categorie coinvolte, con una determinazione tale da configurare uno stato di emergenza! Abbiamo ascoltato, quindi, le dichiarazioni rilasciate dal Governo nell’immediatezza e, devo dirLe, che siamo rimasti ancora più sconcertati: Lei, in particolare, ha ridotto il superbonus ad un debito di duemila euro a cittadino ed ha annunciato le novità approvate al pari di una cura miracolosa contro chissà quale malanno”.
“Sono terrorizzato da questo decreto legge perchè mette a rischio la sicurezza sismica, oltre che l’andamento della ricostruzione. Non abbiamo più certezze. Ciò che è in corso d’opera rischia di essere fermato”, così il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, Pierluigi D’Amici. In attesa della pubblicazione del testo, gli uffici della Ricostruzione non si esprimono, ma a detta degli ingeneri si profila grande confusione e instabilità, soprattutto gli interventi già avviati e programmati.
Controcorrente Casartigiani Abruzzo: “Crediamo che la scelta del ministro Giancarlo Giorgetti e del Governo di Giorgia Meloni sia stata coraggiosa, responsabile e di buonsenso”. Per l’associazione di categoria, si tratta di una scelta “coraggiosa, perché – con grande dignità – fa un passo indietro anche rispetto a norme varate da un esecutivo di cui lui stesso Ministro faceva parte, seppur con un diverso ruolo”. Inoltre si tratta di una decisione “responsabile, perché mette un argine a una catastrofe economica annunciata”.
All’attacco dunque anche in Abruzzo le opposizioni: sulla vicenda interviene anche con una nota il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.
“Siamo di fronte, ormai, ad una farsa. La Regione Abruzzo di Marsilio annuncia in pompa magna la legge per lo sblocco dei crediti fiscali e neanche ventiquattro ore dopo riceviamo notizia che il Governo della Meloni sta pensando al divieto alle Regioni per l’acquisto dei crediti: Flaiano avrebbe detto la situazione è grave ma non seria”, ha scritto Fina.
Afferma il apogruppo del M5S in Regione Abruzzo Francesco Taglieri: “sul Superbonus il Presidente Marco Marsilio, in quota Fratelli D’Italia, deve dire immediatamente da che parte sta: vuole fare il Presidente della Regione Abruzzo e quindi dare risposte agli abruzzesi, o fare il luogotenente della Meloni, che in Abruzzo sta stritolando più di 500 imprese, oltre 6.000 posti di lavoro e più di 1.000 cantieri? La domanda è semplice e pretende una risposta immediata. Sia chiaro non è solo il Movimento 5 Stelle a metterla sul tavolo, ma un intero comparto industriale, le varie associazioni di categoria e il mondo dell’ambientalismo, che stanno pubblicamente denunciato le scelte di questo Governo sul Superbonus. Il Presidente Marsilio dovrebbe anche spiegarci in che modo Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia hanno intenzione di coprire, in Abruzzo quanto nel resto del Paese, tutti quei costi per le casse pubbliche che saranno generati dalla crisi occupazionale, economica ed energetica che sicuramente seguirà lo smantellamento dei bonus edilizi”.
Incalza Sandro Mariani, di Abruzzo in comune: “mentre nella nostra Regione i due Presidenti di Regione Marsilio e Sospiri si vantavano di aver predisposto una legge regionale per permettere la cessione dei crediti alla Regione Abruzzo, vantando anche un’interlocuzione diretta con il Ministero dell’Economia grazie alla mediazione del senatore Guido Liris di Fratelli d’Italia, a Roma il loro Governo scriveva una norma che impedisce proprio la cessione dei crediti alle regioni! A questo punto la situazione è paradossale: o non sanno quello che i loro compagni di partito fanno a Roma o mentono sapendo di mentire”.
ll decreto sul Superbonus del governo Meloni si compone di due soli articoli.
Il primo articolo certifica lo stop totale a sconto in fattura e cessione del credito. Questo significa semplicemente che d’ora in avanti per i nuovi interventi edilizi (non quelli già avviati) resta solo la strada della detrazione d’imposta.
Con la legge arriva anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.
Uno stop che ferma un fenomeno che aveva preso piede da poco, ma che aveva avuto un certo seguito.
Proprio questi acquisti, come ha evidenziato Eurostat, “avrebbero impatto diretto sul debito pubblico”, secondo quanto ha spiegato Giorgetti. Il decreto affronta anche il nodo della responsabilità solidale dei cessionari. Che viene esclusa per chi è in possesso di tutta la documentazione relativa alle opere. Questo per eliminare le incertezze. che hanno frenato tanti intermediari dall’assorbire questi crediti.
Ora l’urgenza è “riattivare la possibilità per gli intermediari nell’acquisto di questi crediti” rimasti incagliati, sottolinea Giorgetti, spiegando che nel mirino non c’è il superbonus, ma la cessione dei crediti d’imposta: una montagna da “110 miliardi”, che deve essere gestita. Di qui l’appello alle banche per un’azione di sistema per coprire questo “bucone”.
E proprio al settore bancario, già prima del cdm, Giorgetti avrebbe proposto alcune azioni tra cui meno responsabilità in carico alle banche con una maggiore “circolarità giuridica” che permetta di far ripartire le cessioni dei crediti, un ruolo più incisivo delle imprese pubbliche nell’acquisto degli stessi e contatti per risolvere eventuali problemi successivi nelle norme.
Un messaggio rassicurante è rivolto anche alle imprese edili: “faremo tutto il possibile”, dice il ministro. E infatti per lunedì è già in calendario un incontro a Palazzo Chigi con le associazioni di categoria.
Ma tutto il settore dell’edilizia accoglie con grande preoccupazione la decisione del governo. “Se, come sembra in queste ore, il Governo bloccherà per sempre la cessione di nuovi crediti senza aver individuato prima una soluzione per sbloccare quelli in corso vorrà dire che si è deciso di affossare famiglie e imprese”, avverte la presidente dei costruttori Federica Brancaccio a cdm in corso. Proprio l’Ance aveva dato un primo campanello d’allarme sulle novità in arrivo in mattinata, commentando le indiscrezioni sulla norma per vietare gli acquisti degli enti pubblici: se è così – era l’avvertimento – sarà un “tracollo”.
Confedilizia si dice “perplessa” per l’eliminazione della cessione del credito e resta in attesa fiduciosa: “ma buttare il bambino con l’acqua sporca – avverte – non sarebbe la scelta più saggia”. Critiche anche dalla politica, a partire dal M5s che tanto si è speso per il superbonus.
“E’ un colpo letale del governo all’edilizia, sarebbe inoltre un’intollerabile presa in giro degli italiani, considerando le promesse elettorali del centrodestra sulla protezione dei bonus edilizi e la partecipazione di autorevoli esponenti del centrodestra alle tante piazze che si sono riunite a tutela dell’edilizia. Ci chiediamo infine come farebbe a restare un minuto di più al Governo un partito, come Forza Italia, che in Parlamento e a livello locale ha promesso e prospettato numerose iniziative a tutela del Superbonus e della cessione dei crediti d’imposta””, dice Giuseppe Conte, leader di M5s.
E dal Pd Stefano Bonaccini rincara: “mandano le famiglie sul lastrico”.
Nella maggioranza, infine, anche il partito più critico, Forza Italia, di fronte al necessità di mettere in sicurezza i conti ha abbassato i toni.
“Siamo intervenuti – ha spiegato il vicepremier Antonio Tajani – perché c’era stata una lievitazione dei crediti”, dovuta al fatto che nei governi precedenti – è il riferimento è a Conte – c’è stata una “mancata una pianificazione”.
IL TESTO DEL DECRETO LEGGE
Decreto-legge recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali
VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …febbraio 2023;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quaterè aggiunto il seguente: «1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis.Ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che, ai sensi del comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
1) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
2) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
3) documentazione fotografica o video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, dalla quale consti l’effettività delle opere realizzate;
4) visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
5) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
6) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
7) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
8) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, n. 159844, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
9) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettera a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
10) un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
L’esclusione di cui al presente comma opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui ai numeri da 1 a 10.
Art.2
(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la prima cessione dei crediti d’imposta di cui:
a) all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
b) agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
c) agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
d) all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
e) all’articolo 1, commi da 2 a 5 e commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
f) all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
g) all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
h) all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai contratti di cessione stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto aventi data certa.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono abrogate.







