ROMA – Entrerà il 1 gennaio in vigore la nuova norma che in caso di soccorso alpino introduce il concetto di responsabilità a carico della persona soccorsa.

Le spese di soccorso in montagna potranno essere infatti a carico dell’escursionista se l’intervento è reso necessario da “dolo, colpa grave, comportamento imprudente o richiesta immotivata”.

La misura entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e al momento riguarda le operazioni della Guardia di Finanza, ma potrebbe essere estesa ad altri corpi. Sono esclusi dal pagamento i soccorsi giustificati da esigenze mediche, che hanno dei costi specifici, e le situazioni di pericolo a bordo di navi o aerei.

LA NORMA.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del Codice penale e le priorità delle esigenze di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del Codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell’economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento qualora l’evento sia imputabile a dopo o colpa grave dell’agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 1, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L’aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici Istat rilevati al 31dicembre dell’anno precedente.